Polizza facoltativa e TAEG: comparazione costi supera presunzione obbligatorietà (ABF Collegio di Palermo n. 519 del 21.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La polizza assicurativa formalmente qualificata come facoltativa si presume sostanzialmente obbligatoria, e il relativo premio va computato nel TAEG, quando ricorrono indici presuntivi quali la funzione di copertura del credito, la contestualità della sottoscrizione rispetto al finanziamento, la parametrazione dell’indennizzo al debito residuo e le limitazioni al diritto di recesso. L’intermediario può vincere tale presunzione fornendo prova contraria dell’effettiva facoltatività della polizza nella fase di formazione del contratto. Tra gli elementi idonei il Collegio annovera la dimostrazione di aver proposto al consumatore una comparazione dei costi e del TAEG da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza. Ove tale prova sia fornita, la doglianza sulla erronea determinazione dell’Indicatore Sintetico di Costo e sulla conseguente nullità della clausola ai sensi dell’art. 125 bis, commi 6 e 7, TUB non è fondata.
Il Fatto
Il ricorrente adisce l’ABF lamentando irregolarità in materia di trasparenza bancaria in relazione a un contratto di prestito personale. Espone che le condizioni economiche contrattuali e le informazioni standard indicavano un importo totale del credito di € 40.000,00 e un importo totale dovuto dal consumatore di € 59.926,80, con TAN dell’8,20 per cento e TAEG dell’8,51 per cento. Sostiene che il TAEG indicato non sia rappresentativo del reale costo del finanziamento, perché non comprensivo di tutte le voci di spesa, in violazione dell’art. 121 TUB.
In particolare, deduce che la polizza assicurativa, pur qualificata contrattualmente come facoltativa, sarebbe stata inclusa nel calcolo del costo totale del credito, come ammesso dall’intermediario in fase di reclamo, con un TAEG effettivo dell’11,20 per cento. Chiede quindi l’accertamento della nullità della clausola e il ricalcolo del piano di ammortamento al tasso sostitutivo dei BOT, con restituzione delle somme indebitamente percepite. L’intermediario chiede il rigetto, qualificando come mero lapsus calami l’ammissione contenuta nel riscontro al reclamo e confermando la correttezza del calcolo.
La motivazione del Collegio
Il Collegio respinge il ricorso. La questione dirimente attiene alla computabilità nel TAEG del premio della polizza sottoscritta contestualmente al finanziamento e, dunque, alla verifica della natura facoltativa o obbligatoria della copertura.
Il Collegio richiama il consolidato orientamento dell’ABF, espresso dal Collegio di Coordinamento, decisione n. 10621/2017: una polizza formalmente facoltativa deve considerarsi sostanzialmente obbligatoria, con inclusione del premio nel TAEG, quando ricorrano precisi indici presuntivi. Nel caso concreto tali indici emergono dalla documentazione: la polizza ha funzione di copertura del credito, è stata stipulata contestualmente al finanziamento, prevede un indennizzo parametrato al debito residuo e contiene limitazioni al diritto di recesso.
Tale presunzione, tuttavia, non è assoluta. La giurisprudenza arbitrale ammette che l’intermediario fornisca prova contraria dell’effettiva facoltatività della polizza nella fase di formazione del contratto. Tra gli elementi idonei il Collegio di Coordinamento individua, in via alternativa, la dimostrazione di aver proposto al ricorrente una comparazione dei costi da cui risulti l’offerta delle stesse condizioni di finanziamento con o senza polizza.
Nel caso di specie l’intermediario ha soddisfatto l’onere probatorio. Il contratto riporta il TAEG dell’8,20 per cento calcolato senza includere la polizza; l’allegato riporta espressamente un indicatore comparativo calcolato con le stesse modalità del TAEG ma includendo il costo della polizza facoltativa, pari all’11,19 per cento sulla rata base e al 12,41 per cento sulla rata massima. La produzione di tale prospetto è dirimente per escludere l’obbligatorietà della polizza e costituisce idonea prova contraria secondo i principi del Collegio di Coordinamento; il Collegio richiama in senso simile la decisione n. 2272/25 del Collegio di Bologna e la decisione n. 2330/25 del Collegio di Palermo.
La qualificazione della dichiarazione resa in sede di reclamo come errore materiale resta assorbita: la prova documentale della comparazione prevale sulla lettura confessoria invocata dal ricorrente. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.