BFP a termine prescritto: competenza per materia e limites temporale dell’ABF (ABF Collegio di Torino n. 3554 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
I buoni fruttiferi postali non hanno natura di strumenti finanziari né di prodotti finanziari, difettando del requisito della trasferibilità, e rientrano pertanto nella competenza per materia dell’ABF. Il limite temporale di cognizione dell’Arbitro, fissato al sesto anno precedente la proposizione del ricorso, opera anche quando la prescrizione del diritto al rimborso sia maturata in epoca anteriore a tale limite: in tal caso il ricorso è inammissibile. La mancata consegna del foglio informativo all’atto dell’acquisto non impedisce all’intermediario di eccepire la prescrizione, poiché l’art. 2935 c.c. considera impeditivi solo gli ostacoli di natura legale all’esercizio del diritto, non l’incertezza sulle relative modalità.
Il Fatto
Il ricorrente chiede il rimborso di un buono fruttifero postale a termine del valore di L. 1.000.000, emesso il 22/06/2001 e appartenente alla serie AA2, oltre agli interessi maturati fino alla scadenza. Contesta la prescrizione opposta dall’intermediario e assume la violazione degli obblighi di informazione e trasparenza: nessun foglio informativo consegnato all’acquisto, nessuna indicazione della data di scadenza sul titolo, nessuna comunicazione successiva sui tempi di scadenza e riscossione.
L’intermediario resiste e chiede il rigetto. In via preliminare eccepisce l’incompetenza temporale dell’ABF, per essere il titolo sottoscritto prima del sesto anno antecedente il ricorso e per attenere le censure alla genesi del rapporto, e l’incompetenza per materia, in ragione della disciplina settoriale del risparmio postale. Nel merito deduce che il buono, scaduto il 22/06/2008, era già prescritto al 23/06/2018, mentre il primo reclamo risale al 05/09/2025.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza per materia e la respinge. Richiamato l’orientamento uniforme di altri Collegi territoriali e i principi accolti dal Collegio di Coordinamento nelle decisioni n. 5673/2013 e n. 4656/2022, si afferma che i buoni fruttiferi postali non sono strumenti finanziari né prodotti finanziari, mancando la trasferibilità: non sono cedibili né destinati alla negoziazione sui mercati. La competenza dell’Arbitro è dunque dichiarata.
Passando al merito, il Collegio rileva che il titolo reca stampata, sul fronte e sul retro, la dicitura “a termine” e, solo sul retro, l’indicazione della serie “AA2” apposta a penna. Richiama quindi l’orientamento sui BFP della serie AA1 emessi su modulistica di altra serie: le condizioni della nuova serie si applicano solo se le correzioni manuali sono validate dal timbro dell’ufficio postale e dalla firma dell’impiegato, in applicazione del principio di tutela dell’affidamento del sottoscrittore sancito da Cass. SS.UU. n. 13979/2007 e richiamato dal Collegio di coordinamento con la decisione n. 5674/2013. In difetto delle tre condizioni trovano applicazione le condizioni originariamente previste sul buono. Il Collegio ricorda inoltre che, in mancanza di indicazione della serie, questa può desumersi dalla data di emissione.
Accertata la durata di sette anni del titolo ai sensi dell’art. 8 del D.M. del 29/03/2001, istitutivo della serie AA2, il Collegio colloca la maturazione della prescrizione nel 2018, in assenza di atti interruttivi anteriori al reclamo del 2025. Poiché sottoscrizione e prescrizione sono anteriori al limite di competenza temporale dell’ABF, l’Arbitro dichiara di non avere cognizione delle contestazioni del ricorrente.
Quanto alla possibile incidenza della violazione degli obblighi informativi sull’individuazione del dies a quo, il Collegio richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 11113/2025: la mancata consegna del foglio informativo non impedisce di eccepire la prescrizione. La conclusione è confermata dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’impossibilità di far valere il diritto rilevante ai sensi dell’art. 2935 c.c. riguarda solo gli impedimenti legali e non l’incertezza sulle modalità di esercizio. Il riferimento alla relativizzazione del dies a quo è giudicato non pertinente, riguardando l’azione risarcitoria. Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.