Piano delle coste non perfezionato e difetto di interesse attuale all’impugnazione (TAR Puglia n. 1270 del 23.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il Piano Comunale delle Coste adottato dal Consiglio comunale senza il preventivo assenso della Giunta regionale non integra la fattispecie legale che ne determina l’entrata in vigore e non è, pertanto, atto definitivo né lesivo. Il difetto di interesse ad agire, condizione dell’azione ai sensi dell’art. 100 cod. proc. civ. e dell’art. 39, comma 1, cod. proc. amm., va accertato con riferimento al momento della proposizione del ricorso e alla concretezza del pregiudizio. Il titolare di concessione demaniale marittima che continui a esercitare alle condizioni originarie, in assenza di qualsiasi modificazione del rapporto, non subisce alcuna lesione attuale per effetto degli atti endoprocedimentali. Il ricorso è pertanto inammissibile, salva la successiva impugnazione degli atti conclusivi del procedimento.

Il Fatto

La ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima in essere nel territorio del Comune di Ugento, ha impugnato la deliberazione consiliare con cui l’amministrazione ha approvato in via definitiva il Piano Comunale delle Coste, insieme alla delibera di adozione, alla delibera di Giunta regionale di approvazione condizionata e ai relativi elaborati.

Il giudizio, originariamente introdotto nelle forme del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, è stato trasposto davanti al TAR con atto notificato il 10 aprile 2025. La ricorrente ha dedotto l’eccessiva indeterminatezza delle scelte pianificatorie e l’introduzione di ipotesi di decadenza dal rapporto concessorio ulteriori rispetto a quelle previste per legge. Comune e Regione hanno eccepito l’inammissibilità per carenza di interesse, non essendosi perfezionato il procedimento di approvazione del Piano.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge anzitutto l’istanza di rinvio della discussione. L’eventuale attività di modifica del Piano non incide sulla decisione, che riguarda esclusivamente gli atti sinora elaborati: le nuove determinazioni dovrebbero formare oggetto di motivi aggiunti o di autonoma impugnazione.

È invece fondata e assorbente l’eccezione di inammissibilità per difetto di lesività degli atti impugnati. Il Tribunale richiama l’orientamento secondo cui l’interesse ad agire richiede un’effettiva utilità e un risultato di vantaggio dall’accoglimento, con i corollari della personalità, dell’attualità e della concretezza del pregiudizio (Cons. Stato, Sez. IV, sent. n. 7325 del 15 settembre 2025).

Nel caso di specie il procedimento di approvazione non è concluso. L’art. 4, comma 5, della l.r. 17/2015 impone che il Piano adottato dal Comune sia sottoposto all’esame della Giunta regionale e che solo all’esito favorevole di tale verifica il Consiglio comunale provveda all’approvazione definitiva. La Regione non ha concluso per la piena compatibilità del Piano, ma ha subordinato il proprio assenso all’implementazione di otto prescrizioni sostanziali, non ancora attuate, come attestato dall’atto di diffida del 25 febbraio 2026.

La successiva delibera consiliare non assume rilievo, perché priva del preventivo assenso regionale e inidonea a integrare la fattispecie legale dell’entrata in vigore. Il testo elaborato non risulta nemmeno inserito nel sistema webgis del demanio marittimo regionale. L’adeguamento richiede un’ulteriore attività amministrativa, con approvazione di un nuovo testo e nuovo esame regionale.

Ne discende l’insussistenza di un interesse attuale all’annullamento: gli atti sono endoprocedimentali e non incidono sull’esercizio della concessione, che la ricorrente continua a esercitare alle condizioni precedenti. La declaratoria di inammissibilità non preclude la successiva impugnazione degli atti conclusivi, ove assumano portata lesiva. Le spese sono integralmente compensate per la peculiarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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