Cass. pen. Sez. VI n. 37838 del 28.10.2026
Testo integrale del provvedimento
Corte di cassazione, Sez. VI penale, ordinanza n. 37838/2026, depositata il 28/10/2026 (R.G. 23294/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.
REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
Mariella Ianniciello Andrea Natale
ORDINANZA
sul ricorso proposto da: avverso la sentenza 28/05/2026 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Novara visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza in epigrafe, il Giudice dell’udienza preliminare di Novara applicava ex artt. 444 ss. cod. proc. pen. a la pena di cinque anni di reclusione e 30.000 euro di multa, dichiarando, tra l’altro, l’imputato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante la pena.
2. Contro la sentenza ha presentato ricorso deducendo, con un motivo unico, violazione degli artt. 29, 32 cod. pen. e 444 cod. proc. pen. per effetto dell’applicazione delle indicate pene accessorie che non avrebbero potuto essere applicate ex officio dal Giudice. 3.Il ricorso è inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti. 4.Va ricordato che l’art. 444, comma 1, cod. proc. pen. (come modificato dal d. lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022) prevede che «… L’imputato e il pubblico ministero possono altresì chiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata, salvo quanto previsto dal comma 3-bis, e di non ordinare la confisca facoltativa o di ordinarla con riferimento a specifici beni o a un importo determinato».
La disposizione in esame va collegata, altresì, con le previsioni recate dall’art. 445, comma 1, cod. proc. pen. secondo cui, fatta salva l’applicazione del comma 1-ter, la sentenza prevista dall’articolo 444 comma 2, quando la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva soli o congiunti a pena pecuniaria, non comporta l’applicazione di pene accessorie (e di misure di sicurezza, fatta eccezione della confisca nei casi previsti dall’articolo 240 del codice penale) e dal comma 1-bis secondo cui la sentenza predetta «non ha efficacia e non può essere utilizzata a fini di prova nei giudizi civili, disciplinari, tributari o amministrativi, compreso il giudizio per l’accertamento della responsabilità contabile. Se non sono applicate pene accessorie, non producono effetti le disposizioni di leggi diverse da quelle penali che equiparano la sentenza prevista dall’articolo 444, comma 2, alla sentenza di condanna. Salvo quanto previsto dal primo e dal secondo periodo o da diverse disposizioni di legge, la sentenza è equiparata a una pronuncia di condanna».
Le modifiche introdotte in materia di pena accessoria dal d. lgs. n. 150 cit. sono di assoluto rilievo poiché le pene accessorie possono costituire oggetto dell’accordo tra le parti realizzando, così, «la piena negoziabilità del trattamento sanzionatorio penale nel suo complesso considerato» (così Sez. U, n. 23400 del Sotto altro aspetto, le pene accessorie, quando siano entrate nell’accordo sulla pena proposto dalle parti, anche solo per escluderne l’applicazione, sono rilevanti ai fini del giudizio di proporzione e adeguatezza che il giudice dovrà compiere sull’intero accordo che, pertanto, dovrà essere oggetto di una valutazione globale e non frazionata di tutto il trattamento sanzionatorio complessivo, caratterizzato sia dalla pena principale sia dalla assenza, presenza o dalla durata della pena accessoria convenuta tra le parti.
La giurisprudenza ha già affermato che espressamente le parti possono escludere l’applicazione delle pene accessorie, anche quelle obbligatorie (Sez. 5, n. 21177 del 24/04/2024, PG C/ Fantini, Rv. 286386), precisando che tale facoltà deve essere esercitata dalle parti già al momento dell’accordo, costituendo una componente dell’accordo sulla pena: ne consegue che, nel caso in cui le parti abbiano espressamente escluso l’applicazione delle pene accessorie obbligatorie, la sentenza di applicazione della pena subisce un drastico depotenziamento nei giudizi extra penali, perdendo la sua automatica equiparazione ad una sentenza di condanna, così come previsto dall’art. 445, comma 1-bis, cod. proc. pen. Ne consegue, altresì, che l’ampliamento della base negoziale anche alla pena accessoria costituisce un ulteriore effetto favorevole al fine di incentivare il ricorso alla definizione con il rito negoziato.
Con altrettanta nettezza, è evidente che, nel caso in cui le parti nulla abbiano previsto in materia di pene accessorie, il giudice è tenuto ad applicare le pene accessorie obbligatorie (a meno che la pena irrogata non superi i due anni di pena detentiva, come innanzi precisati). 5.Nel caso in esame dalla lettura del verbale di udienza e dell’accordo convenuto tra le parti emerge che non vi è stata alcune determinazione delle parti in merito alla esclusione delle pene accessorie, determinazione che costituisce il presupposto ineludibile, espresso al momento della formulazione dell’accordo, sul regime di esclusione o applicazione delle pene accessorie che, altrimenti, resta determinato dalla legge.
Correttamente, pertanto, il Giudice ha applicato al ricorrente le pene accessorie della interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e della dichiarazione di interdizione legale durante la pena previste nel caso in cui la pena irrogata sia quella di anni cinque di reclusione non incorrendo in alcuna illegalità della pena.
6. Non rientrando tra le ipotesi tassativamente indicate dalla legge, deve concludersi che il ricorso di Heracle non è consentito.
Esso va, quindi, dichiarato inammissibile con procedura de plano, e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 6 ottobre 2026
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 29 c.p. – Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici
- Art. 32 c.p. – Interdizione legale
- Art. 240 c.p. – Confisca
- Art. 444 c.p.p. – Applicazione della pena su richiesta
- Art. 445 c.p.p. – Effetti dell'applicazione della pena su richiesta