Notifica decreto udienza preliminare e onere allegazione in cassazione (Cass. pen. Sez. 5 n. 369 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per genericità intrinseca, il motivo di ricorso per cassazione con cui si deduca un vizio di natura processuale, quale la nullità delle notificazioni del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, qualora il ricorrente non indichi specificamente e non alleghi gli atti dai quali desumere la fondatezza della censura, né ne verifichi la presenza nel fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. L’esame del vizio non può essere demandato all’acquisizione d’ufficio di atti non contenuti nel fascicolo, poiché ciò attribuirebbe alla Corte un compito di ricerca estraneo ai limiti istituzionali del giudizio di legittimità. In ogni caso, la dichiarazione di fallimento determina il radicamento del termine massimo di prescrizione, che decorre dalla data del fallimento.

Il Fatto

Il Tribunale di Napoli condannava due imputati per il reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, aggravato dall’avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità, in qualità di amministratori di fatto di una società formalmente amministrata dalla loro madre. Le condotte contestate consistevano nella stipula di un contratto di locazione dell’immobile commerciale a un canone sensibilmente inferiore al valore di mercato, nella distrazione di merci e in prelievi da un conto corrente “extracontabile”.

La Corte di appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado. Avverso tale pronuncia, gli imputati proponevano ricorso per cassazione deducendo, con un primo motivo, la nullità delle notificazioni del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, eseguite ai sensi dell’art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. mediante consegna al difensore e non al domicilio reale; con un secondo motivo, il vizio di motivazione circa l’incapacità della madre di amministrare l’azienda; con un terzo motivo, la prescrizione del reato.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha rigettato i ricorsi. Quanto al primo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per genericità, rilevando che i ricorrenti non avevano allegato gli atti relativi alle notificazioni del decreto di fissazione dell’udienza preliminare, né il verbale dell’udienza preliminare, né avevano indicato la collocazione di altri atti dai quali desumere la fondatezza della censura. La Corte ha richiamato il principio per cui è onere della parte che formuli una censura di carattere processuale indicare specificamente l’atto viziato e verificarne la presenza nel fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, come affermato da Sez. 5, n. 42568 del 2018, Sez. 2, n. 41142 del 2013 e Sez. 4, n. 31391 del 2005. In difetto di tale indicazione, il motivo è inammissibile, poiché non è consentito alla Corte di individuare, ricercare o acquisire atti non contenuti nel fascicolo, come precisato anche dalle Sezioni Unite n. 39061 del 2009.

Il secondo motivo è stato parimenti dichiarato inammissibile per deduzioni generiche, assertive e poco chiare, evidenziando che la circostanza della non effettiva amministrazione della società da parte della madre era stata desunta dai giudici di merito non solo dall’età della donna, ma anche dalle sue stesse dichiarazioni. Quanto al terzo motivo, la Corte lo ha ritenuto infondato, osservando che, essendo la dichiarazione di fallimento risalente al 21 aprile 2011, il termine massimo di prescrizione di diciotto anni e nove mesi non era ancora decorso.

Con il rigetto dei ricorsi, è conseguita la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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