Omicidio preterintenzionale in ambito familiare: confermata la responsabilità, ma va motivato il diniego della massima riduzione delle attenuanti generiche (sent. 39378/2025)

Corte di Cassazione, Sezione V Penale, Sentenza n. 39378/2025, depositata il 4 dicembre 2025 (R.G.N. 17697/2025) – Presidente Morosini, Relatore Mele.

I fatti

La Corte d’assise d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza del GUP di Santa Maria Capua Vetere (emessa con giudizio abbreviato), aveva confermato la responsabilità dell’imputata per omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.) in danno del compagno, rideterminando la pena in sei anni di reclusione. Secondo la ricostruzione, nella notte tra il 12 e il 13 giugno 2023 la vittima, in buone condizioni di salute durante il giorno e in contatto telefonico frequente con la compagna, era stata vista da testimoni, verso le 23:30, litigare violentemente con lei in auto, mentre l’imputata urlava minacce di morte. Il diverbio proseguiva poi in casa; alle 00:28 l’imputata chiamava il 118. La perizia medico-legale accertava che la causa del decesso era un arresto cardiaco conseguente a emorragia subdurale da trauma cranico da caduta, riscontrando anche una frattura delle ossa nasali ed ecchimosi diffuse.

Il ricorso

La difesa ha proposto ricorso articolato su tre motivi: l’inutilizzabilità del verbale di sommarie informazioni e la nullità del sequestro dei telefoni; il vizio di motivazione sulla valutazione delle prove, contestando che l’unico elemento a carico fosse la mera presenza in casa dell’imputata; il vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per la mancata concessione della massima riduzione delle attenuanti generiche nonostante elementi favorevoli quali la cura prestata al compagno, il dolo d’impeto e la condotta processuale collaborativa.

La decisione

La Cassazione ha ritenuto inammissibile e comunque manifestamente infondato il primo motivo, poiché la condanna si fondava su dichiarazioni rese con le dovute garanzie difensive, non sul verbale contestato; la questione sul sequestro, peraltro, era da ritenersi assorbita dalla scelta del rito abbreviato, che preclude l’eccezione di nullità relative ex art. 438, comma 6-bis, c.p.p. Il secondo motivo è stato giudicato infondato: la pluralità di elementi indiziari – il litigio furioso, la minaccia di morte pronunciata poco prima, la pulizia della scena, i precedenti conflittuali tra i due, lo stato di salute della vittima prima dell’incontro e la perizia sulla tempistica del decesso – sorreggeva la condanna oltre ogni ragionevole dubbio. Il terzo motivo, invece, è stato accolto: la Corte territoriale non aveva motivato adeguatamente il diniego della massima riduzione delle attenuanti generiche, nonostante gli elementi favorevoli evidenziati dalla difesa.

Il giudice di merito, pur potendo negare la massima riduzione delle attenuanti generiche, ha l’obbligo di motivare specificamente tale diniego quando l’imputato abbia allegato elementi favorevoli concreti, pena l’annullamento della sentenza limitatamente al trattamento sanzionatorio.

L’esito

Sentenza annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte d’assise d’appello di Napoli; ricorso rigettato nel resto, con conferma della responsabilità penale. L’imputata è stata condannata al rimborso delle spese sostenute dalle parti civili.

Perché questa decisione conta, in pratica

La pronuncia è un utile riferimento per la prassi nei procedimenti per omicidio preterintenzionale maturati in contesti di violenza domestica: conferma che la prova indiziaria, se coerente e plurima, può sorreggere la condanna oltre ogni ragionevole dubbio anche in assenza di prova diretta della dinamica del colpo fatale, ma ricorda al tempo stesso che il diniego della massima riduzione delle attenuanti generiche non può essere implicito, dovendo essere motivato in modo specifico a fronte di elementi favorevoli concretamente allegati dalla difesa.

Scarica il testo integrale della sentenza/ordinanza (PDF)

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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