L’inammissibilità del ricorso per cassazione per mancato confronto con la ratio decidendi (Cass. pen. Sez. 5 n. 257 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso un’ordinanza del tribunale del riesame che, pronunciandosi sull’impugnazione del pubblico ministero limitata al punto della scelta della misura, abbia motivato in ordine alla gravità delle esigenze cautelari e all’adeguatezza della misura applicata, qualora le censure del ricorrente si appuntino sull’esistenza attuale del pericolo di reiterazione, senza confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. La genericità delle doglianze, articolate senza indicazione di specifici elementi di fatto assolvendo all’onere di autosufficienza, determina l’inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Il Fatto
Il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, aveva parzialmente accolto l’appello del pubblico ministero avverso l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari che aveva applicato all’indagato le misure dell’obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria. Il tribunale, condividendo il giudizio sul superamento della presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere, aveva ritenuto le misure non custodiali inadeguate rispetto al grado delle esigenze cautelari, disponendo gli arresti domiciliari con divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi. La difesa dell’indagato aveva proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione circa l’attualità del pericolo di recidiva, evidenziando la pregressa sottoposizione ad altra misura e la rescissione dei rapporti con il contesto mafioso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente ricostruito l’ambito della decisione impugnata, rilevando che il tribunale del riesame non si era pronunciato sull’esistenza delle esigenze cautelari — pacificamente ravvisate — ma esclusivamente sul grado di gravità di esse e sulla scelta della misura più adeguata a fronteggiarle, conformemente ai criteri di proporzionalità e adeguatezza dell’art. 275 cod. proc. pen. La motivazione dell’ordinanza si fondava su plurimi elementi fattuali: la competenza criminale maturata nella gestione di centri scommesse fino a epoca prossima all’applicazione delle misure, il rapporto di cointeressenza con esponenti del mandamento mafioso e il recente arresto per detenzione abusiva di arma da fuoco.
Proprio la mancata contestazione di tale ambito decisorio ha reso il motivo di ricorso inammissibile per genericità. Le censure, incentrate sul riferimento all’art. 274 cod. proc. pen., non si appuntavano sui criteri di scelta della misura applicata, ma sull’esistenza nell’attualità del pericolo di reiterazione, senza confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato. La Corte ha evidenziato la sostanziale genericità delle doglianze, formulate in assenza di indicazione di specifici elementi documentati atti a dimostrare l’intervenuta rescissione dei rapporti con il contesto mafioso e il venir meno dell’interesse a mettere a disposizione la propria competenza professionale nel settore del gioco e delle scommesse clandestini.
La decisione, pertanto, ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, con mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.
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Nota della Redazione
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