Reclamo ex art. 183 l.fall. e legittimazione del creditore non oppositore (Cass. civ. n. 22936 del 08.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.fall., la natura contenziosa del procedimento di omologa comporta che la legittimazione a proporre reclamo avverso il decreto di omologazione spetti solo a coloro che abbiano assunto formalmente la qualità di parte nelle precedenti fasi e gradi del giudizio. Ne consegue la inammissibilità del reclamo proposto dal creditore che, pur avendo manifestato il proprio dissenso alla proposta di transazione fiscale, non abbia proposto opposizione all’omologazione dell’accordo. L’onere di opposizione sussiste anche qualora il creditore ritenga la domanda di omologazione depositata prematuramente, prima del decorso del termine di novanta giorni concesso all’amministrazione finanziaria ex art. 182-bis, comma 4, l.fall., dovendo in tal caso far valere la relativa eccezione di inammissibilità proprio mediante l’opposizione.

Il Fatto

La società, ammessa al concordato preventivo con riserva, presentava domanda di trattamento dei crediti tributari ex art. 182-ter l.fall. nell’ambito di una proposta di accordo di ristrutturazione ex art. 182-bis l.fall., con soddisfazione di una percentuale minima del credito fiscale. L’Agenzia delle Entrate, che non aveva aderito alla proposta di transazione fiscale, esprimeva il proprio dissenso, ma non proponeva opposizione alla domanda di omologazione dell’accordo, pubblicata nel registro delle imprese. Il Tribunale, acquisiti chiarimenti e integrazioni, omologava l’accordo; la Corte d’appello dichiarava inammissibile il reclamo proposto dall’Agenzia delle Entrate per difetto di legittimazione, non avendo la stessa assunto la qualità di parte nel giudizio di omologa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel dichiarare l’inammissibilità del ricorso, ha confermato l’orientamento secondo cui la natura contenziosa del procedimento di omologazione dell’accordo di ristrutturazione dei debiti comporta che la legittimazione al reclamo ex art. 183 l.fall. spetti solo a chi abbia assunto formalmente la qualità di parte nelle fasi precedenti, avendo proposto opposizione all’omologazione. Tale qualità non può derivare dalla mera manifestazione del dissenso alla proposta di transazione fiscale, intervenuta peraltro dopo il decorso del termine di novanta giorni.

La Corte ha chiarito che l’indirizzo, già affermato da Cass. Sez. 1, n. 34840 del 2024, è stato successivamente confermato anche nell’ambito del Codice della crisi d’impresa, dovendosi escludere la legittimazione al reclamo, ex art. 51 CCII, del soggetto che non abbia proposto opposizione ex art. 48, comma 4, CCII, pur essendo stato destinatario del cram down fiscale.

Quanto al motivo con cui si deduceva la nullità del decreto per essere stata la domanda di omologazione depositata prima del decorso del termine di novanta giorni previsto per l’adesione dell’amministrazione finanziaria, la Corte ha rilevato come tale circostanza, quand’anche sussistente, avrebbe dovuto essere fatta valere dall’Agenzia delle Entrate proprio mediante la proposizione dell’opposizione all’omologazione e non poteva essere dedotta per la prima volta in sede di reclamo, non avendo il creditore assunto la qualità di parte. La mancata opposizione non può essere, infatti, giustificata dalla dedotta violazione del contraddittorio, essendo stata l’Agenzia posta in grado di consultare il registro delle imprese e di attivarsi, né dalla circostanza che il tribunale avesse concesso al debitore un termine per chiarimenti e integrazioni, trattandosi di fase interlocutoria che non imponeva una nuova pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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