Rigetto cautelare per appalto: il periculum patrimoniale non prevale sull’interesse pubblico all’immediata attivazione del servizio (TAR Abruzzo n. 89 del 15.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare proposta ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., la valutazione del periculum in mora richiede una comparazione tra il pregiudizio lamentato dal ricorrente e l’interesse pubblico sotteso all’immediata esecuzione dell’aggiudicazione. Il danno di natura patrimoniale, in quanto astrattamente ristorabile per equivalente, non può essere ritenuto prevalente rispetto all’interesse pubblico all’attivazione di un servizio di assistenza domiciliare in favore di soggetti fragili, allorché la durata dell’appalto sia tale da non precludere il subentro dell’operatore in caso di esito favorevole del giudizio di merito. La rinuncia all’istanza di accesso agli atti, ex art. 116, comma 2, cod. proc. amm., non incide sulla delibazione cautelare.
Il Fatto
La società ricorrente, operante nel settore dei servizi sociali, ha impugnato la determina con cui la Comunità Montana resistente ha aggiudicato a un consorzio concorrente l’appalto del servizio di assistenza domiciliare e domiciliare integrata, per una durata di ventiquattro mesi, in favore della popolazione di alcuni comuni dell’Ambito di gestione sociale. Con il ricorso introduttivo e i successivi motivi aggiunti, la ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione, dell’atto di aggiudicazione e degli atti presupposti. Ha inoltre proposto istanza di accesso agli atti di gara, successivamente rinunciata.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha circoscritto la propria cognizione alla sola verifica della sussistenza del requisito del periculum in mora, ritenendo assorbente tale profilo ai fini della decisione e non entrando nel merito delle eccezioni sollevate dalla controinteressata né del fumus boni iuris del ricorso.
Richiamata la regola di cui all’art. 55 cod. proc. amm., il Collegio ha escluso che ricorra un pregiudizio grave e irreparabile in capo alla ricorrente. In primo luogo, la durata dell’appalto, pari a ventiquattro mesi, rende plausibile che, in caso di esito positivo del giudizio di merito e di relativa rapida definizione, la società possa subentrare nella gestione del servizio per una parte ancora significativa della sua durata.
In secondo luogo, il pregiudizio economico lamentato è stato qualificato come di natura esclusivamente patrimoniale e, quindi, pienamente suscettibile di ristoro per equivalente. A fronte di tale pregiudizio, il Tribunale ha ritenuto evidente e prevalente l’interesse pubblico all’immediata attivazione del servizio di assistenza domiciliare in favore di anziani e disabili, la cui sospensione comporterebbe un pregiudizio diretto per i destinatari finali della prestazione. La dimensione sociale del servizio ha pertanto orientato la comparazione degli interessi a favore della prosecuzione dell’affidamento.
In ragione di tali considerazioni, la domanda cautelare è stata respinta. Il Tribunale ha contestualmente fissato l’udienza pubblica di trattazione del merito e ha compensato le spese della fase cautelare.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.