Pertinenza edilizia di manufatti senza fabbricato principale (TAR Basilicata n. 49 del 30.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di abusi edilizi, i manufatti destinati a ricovero attrezzi agricoli, pollaio ed allevamento di animali non possono essere qualificati come pertinenze quando nel medesimo terreno non insiste alcun fabbricato principale, difettando il requisito del nesso di strumentalità organica e funzionale con un’unità immobiliare autonoma. L’eventuale risalenza di parte delle opere a epoca anteriore all’entrata in vigore dell’obbligo di autorizzazione edilizia, introdotto per le costruzioni fuori dal centro abitato dalla normativa sopravvenuta, non assume rilievo qualora gli abusi siano stati realizzati all’interno del centro abitato, ove tale obbligo sussisteva già in precedenza. La valutazione in sede di autotutela della documentazione fotografica storica può condurre alla revoca parziale dell’ordine di demolizione limitatamente alle opere per le quali sia comprovata l’epoca di realizzazione.

Il Fatto

Un ricorrente impugnava dinanzi al TAR Basilicata due ordinanze di demolizione adottate dal Comune di Lagonegro, relative a un complesso di opere edilizie realizzate su un terreno situato nel centro storico dell’abitato, in prossimità dei ruderi del locale castello feudale. I provvedimenti repressivi riguardavano un muro di contenimento di un terrazzamento superiore e tre manufatti accessori, destinati rispettivamente a ricovero per attrezzi agricoli, pollaio e allevamento di animali.

Il ricorrente, premessa l’epoca di realizzazione delle opere, sosteneva l’insussistenza dell’obbligo di autorizzazione edilizia al momento della loro esecuzione, nonché la natura pertinenziale dei manufatti, richiedendo contestualmente la sospensione cautelare dei provvedimenti impugnati.

La Motivazione della Corte

Il Collegio, nella delibazione sommaria propria della fase cautelare, ha respinto la domanda di sospensione, ritenendo il ricorso manifestamente infondato.

Quanto al primo motivo, il TAR ha osservato che la modifica normativa richiamata dal ricorrente, relativa all’introduzione dell’obbligo di autorizzazione edilizia per le costruzioni al di fuori del centro abitato, risulta irrilevante nel caso di specie. Le opere abusive, infatti, sono state realizzate all’interno del perimetro abitato, e precisamente nel centro storico di Lagonegro: in tale contesto territoriale l’obbligo del titolo abilitativo edilizio era già imposto dalla normativa previgente, con la conseguenza che la successione di leggi nel tempo non poteva giovare alla posizione del ricorrente.

Sul secondo profilo, il Tribunale ha valorizzato l’esito dell’istruttoria svolta dal Responsabile dell’Ufficio Urbanistica, il quale, esaminate le fotografie storiche allegate all’istanza di autotutela, aveva già revocato la demolizione limitatamente al muro di contenimento, risultando l’opera visibile nella documentazione fotografica già nel 1965.

In ordine ai tre manufatti, il Collegio ha escluso la qualificazione in termini di pertinenza edilizia, rilevando che tale nozione postula un rapporto di accessorietà rispetto a un fabbricato principale, del quale nel terreno in questione non vi è traccia. L’assenza di un’unità immobiliare principale rende i manufatti autonomi e soggetti ad autonoma valutazione di abusivismo.

Conclusivamente, non ricorrendo i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare, e non essendosi costituita l’amministrazione resistente, il TAR ha respinto l’istanza, dichiarando il nulla per le spese della fase incidentale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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