Ottemperanza per il giudicato sulla carta docente del precario: è sufficiente la notifica della copia conforme (TAR Molise n. 55 del 30.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La notifica del titolo giudiziale in copia conforme all’originale, effettuata alla pubblica amministrazione debitrice ai sensi del novellato art. 475 cod. proc. civ., è idonea a integrare la forma del titolo esecutivo. La sentenza del giudice ordinario del lavoro, passata in giudicato, che riconosce il diritto del docente supplente alla c.d. carta docente, costituisce titolo per il quale può essere proposta l’azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell’art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al giudicato.

Il Fatto

Una docente, titolare di supplenze negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, aveva ottenuto dal Tribunale di Larino, in funzione di giudice del lavoro, il riconoscimento del diritto alla c.d. carta del docente per gli anni indicati, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito all’attribuzione della somma di € 2.500,00. L’amministrazione era rimasta inadempiente.

La ricorrente, premesso il passaggio in giudicato della sentenza, accertato dall’attestazione del Tribunale, notificava all’amministrazione la copia conforme del titolo e proponeva ricorso per l’ottemperanza, chiedendo la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il TAR Molise ha ritenuto il ricorso ammissibile e fondato. In primo luogo, ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Larino e la sua notifica in copia conforme all’indirizzo PEC dell’amministrazione. La Corte ha precisato che, a seguito delle modifiche introdotte dal D.lgs. n. 149/2022, come modificato dalla legge n. 197/2022, non è più richiesta la spedizione del titolo in forma esecutiva.

La nuova formulazione dell’art. 475 cod. proc. civ. richiede, infatti, che i provvedimenti siano rilasciati in copia attestata conforme all’originale. Il Collegio ha valutato le modalità di notifica del titolo da parte della ricorrente come adeguate al soddisfacimento delle formalità richieste dalle vigenti disposizioni. Ha poi rammentato che la sentenza del giudice ordinario appartiene al novero dei titoli eseguibili con il rimedio dell’ottemperanza ex art. 112, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., il quale è previsto per ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato.

Nel merito, la somma richiesta corrisponde a quella indicata nella sentenza da eseguire. Il Tribunale ha pertanto ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato nel termine di 40 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza e ha nominato fin d’ora, per il caso di inottemperanza perdurante, un commissario ad acta nell’ufficio dirigenziale generale competente per materia.

Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 750,00 oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 475 c.p.c.

Tutte le 594 sentenze sull'art. 475 c.p.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *