Il consulente tecnico del PM non risponde se la sua valutazione era opinabile e non colposa (Cass. civ. Sez. 3 n. 123 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di risarcimento danni promosso da chi sia stato rinviato a giudizio e poi assolto nei confronti del consulente tecnico del pubblico ministero, l’accertamento che la consulenza redatta fosse frutto di scelte tecniche opinabili, e non di errori o negligenze, rende irrilevante qualificare la responsabilità del consulente come contrattuale da contatto sociale ovvero extracontrattuale, nonché stabilire se la colpa richiesta sia grave o lieve. La valutazione circa la sussistenza della colpa del professionista costituisce questione di fatto, insindacabile in sede di legittimità se la decisione risulta adeguatamente motivata.

Il Fatto

Il titolare di una società di distribuzione di carburanti, rinviato a giudizio per aver eluso l’accisa sui carburanti mediante cessione solo cartolare a imprese operanti in coltivazioni sotto serra, era stato assolto dal giudice dell’udienza preliminare sulla base di una nuova consulenza tecnica che aveva smentito le conclusioni dei due consulenti del pubblico ministero.

Ritenendo che il rinvio a giudizio fosse dipeso dall’errore dei consulenti del PM, l’imputato assolto li aveva convenuti in giudizio chiedendone la condanna al risarcimento dei danni. Il tribunale aveva rigettato la domanda, negando la sussistenza di condotte colpose, e la decisione era stata integralmente confermata dalla corte d’appello.

La Motivazione della Corte

Con i primi due motivi di ricorso si censurava la qualificazione della responsabilità del consulente tecnico: il ricorrente sosteneva che dovesse configurarsi come responsabilità da contatto sociale, con applicazione delle regole sull’onere della prova proprie dell’inadempimento, e che il parametro di responsabilità fosse la colpa lieve e non quella grave.

La Corte osserva che entrambe le questioni sono irrilevanti rispetto alla effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. I giudici di merito, pur avendo erroneamente prospettato che il consulente risponda solo per colpa grave, hanno in realtà escluso qualsiasi colpa: il diverso esito della consulenza disposta dal giudice dell’udienza preliminare era dipeso non da un errore dei periti del PM, ma dall’adozione di criteri di giudizio soggettivi e discrezionali, opinabili e non errati. I periti del GUP avevano infatti sostituito alcuni parametri di stima con altri e preso in considerazione una specifica coltura, non essendo stati peraltro investiti del medesimo quesito.

Con il terzo e quarto motivo si contestava proprio tale esclusione della colpa, deducendo violazione dell’art. 64 cod. proc. civ. e omesso esame di fatti rilevanti, in particolare dell’effettivo uso del riscaldamento in serra.

Le censure sono inammissibili: la decisione risulta sufficientemente motivata, avendo dato conto delle ragioni poste a fondamento dell’esclusione della colpa. Il ricorso mira in realtà a ottenere un nuovo e diverso accertamento in fatto, posto che la questione se una condotta sia caratterizzata da colpa è questione di fatto, il cui accertamento è insindacabile in cassazione se adeguatamente motivato. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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