Dichiarazione liberatoria come dichiarazione di scienza: distinzione dall’esonero da responsabilità (Cass. civ. Sez. 3 n. 590 del 10.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione con la quale il committente attesta che taluni lavori sono stati eseguiti all’insaputa del direttore dei lavori e che quest’ultimo non è da ritenere responsabile delle opere realizzate non costituisce una clausola di esonero da responsabilità, ma una dichiarazione di scienza. Essa non incide su situazioni giuridiche indisponibili né deroga ai limiti posti dall’art. 1229 cod. civ. alla prevenzione convenzionale della responsabilità, ma è volta ad accertare l’insussistenza stessa di un inadempimento imputabile al professionista. Il giudice di merito che qualifichi tale atto come un negozio di esonero, ritenendolo inefficace in quanto afferente alla responsabilità per i gravi difetti dell’opera ex art. 1669 cod. civ., incorre in un errore di qualificazione giuridica dell’atto negoziale, che si risolve in una violazione di legge.

Il Fatto

Il committente, dopo avere incaricato un geometra della redazione del progetto e della direzione dei lavori per la realizzazione di un fienile con annesso ovile, aveva visto crollare la struttura a seguito di cedimenti verificatisi nei primi mesi del 2001. L’accertamento tecnico preventivo aveva individuato la causa del crollo nell’errato sbancamento, affidato ad altra impresa. Il committente citava in giudizio il direttore dei lavori e l’impresa costruttrice. Con la decisione qui impugnata, la Corte d’appello, in sede di rinvio, aveva dichiarato l’inadempimento del professionista e risolto il contratto, condannandolo alla restituzione del compenso, ma aveva rigettato la domanda risarcitoria per difetto di prova del danno. Avverso tale sentenza proponevano ricorso per cassazione sia l’erede del committente, quanto al capo relativo al quantum, sia il geometra e la sua compagnia di assicurazione, quanto al capo relativo all’accertamento della responsabilità.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente qualificato i ricorsi incidentali proposti dal professionista e dall’assicurazione come ricorsi autonomi e non condizionati. Essi, infatti, non erano stati proposti da chi, vincitore nel merito, intendeva far valere il rigetto di una questione preliminare, ma da soggetti soccombenti sull’an della responsabilità. Ne deriva che i ricorsi incidentali andavano esaminati con priorità rispetto a quello principale, vertendo su una questione logicamente antecedente rispetto a quella del quantum risarcitorio.

Nel merito, la Corte ha accolto il primo motivo di entrambi i ricorsi incidentali, censurando la qualificazione operata dalla Corte d’appello della dichiarazione rilasciata dal committente. Secondo i giudici di merito, tale atto costituiva un ineffetto tentativo di esonerare il professionista dalla responsabilità per i gravi difetti dell’opera, responsabilità ritenuta indisponibile in quanto posta a tutela dell’incolumità pubblica. La Suprema Corte ha invece rilevato che la dichiarazione doveva essere qualificata come una dichiarazione di scienza, con la quale il committente attestava di non avere informato il geometra dell’esecuzione dei lavori di sbancamento e, per l’effetto, che il professionista non poteva essere ritenuto responsabile delle opere realizzate.

La distinzione è stata ritenuta decisiva. L’esonero da responsabilità presuppone che il debitore sia responsabile e che le parti intendano evitarne le conseguenze, operando su un diritto disponibile con i limiti posti dall’art. 1229 cod. civ. La dichiarazione di scienza, al contrario, non incide sulla disciplina della responsabilità, ma è volta a comprovare l’assenza di un comportamento colposo, quale l’omesso controllo dei lavori da parte del direttore dei lavori, che non era stato né informato né messo in condizione di seguire le opere.

La Corte ha conseguentemente cassato la decisione impugnata, demandando al giudice del rinvio di valutare la dichiarazione liberatoria secondo la sua corretta natura, ai fini dell’accertamento dell’eventuale responsabilità del professionista nel crollo della struttura. L’accoglimento dei primi motivi dei ricorsi incidentali ha determinato l’assorbimento degli altri motivi e del ricorso principale, attenendo questi ultimi a questioni logicamente subordinate all’accertamento della responsabilità del direttore dei lavori.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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