Improcedibilità del ricorso per cassazione in caso di procura non autenticata dal difensore (Cass. civ. Sez. 3 n. 3351 del 15.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, la procura rilasciata su foglio cartaceo separato, materialmente congiunto all’atto, deve recare la certificazione del difensore circa l’autografia della sottoscrizione del conferente. Tale certificazione si considera sussistente sia quando la firma del difensore sia apposta subito dopo la sottoscrizione del cliente, con o senza formule quali “per autentica”, sia quando sia posta in chiusura dell’atto cui il foglio separato è congiunto. La mancanza assoluta di sottoscrizione del ricorso o di autentica della procura da parte del difensore determina l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ. In tal caso, il difensore, avendo agito senza effettivo conferimento di procura, è condannato a rifondere le spese processuali alla controparte, non riverberando la sua attività alcun effetto sulla parte.
Il Fatto
Con sentenza del 24.02.2022 la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione del Tribunale di Rieti che aveva dichiarato il conduttore moroso nel pagamento dei canoni di locazione di un immobile e lo aveva condannato al rilascio. Il soccombente proponeva ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo motivo deduceva l’erronetà della declaratoria di inammissibilità della domanda di restituzione delle somme versate a titolo di canone prima della stipula formale del contratto e in misura superiore a quella convenuta, nonché la mancata considerazione dello stato di cattiva manutenzione dell’immobile quale causa di legittima sospensione del pagamento. Il controricorrente resisteva e la parte ricorrente non depositava memoria.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rilevato che non risultava agli atti la certificazione dell’autografia della sottoscrizione del ricorrente da parte del difensore in calce alla procura rilasciata per la proposizione del ricorso per cassazione. La procura, redatta su foglio cartaceo separato e sottoscritta dal cliente, era priva di autentica del legale.
La Corte ha ricordato che, qualora la procura sia rilasciata su foglio separato ma materialmente congiunto all’atto, la certificazione del difensore si intende sussistente sia quando la firma sia apposta subito dopo la sottoscrizione del conferente, anche senza formule specifiche, sia quando sia posta in chiusura dell’atto. Nella specie, il difensore non risultava aver sottoscritto il ricorso, né la procura autenticata risultava dall’atto notificato alla controparte; l’unica sottoscrizione del legale era apposta in calce all’attestazione di autenticità della copia della sentenza impugnata, atto distinto dal ricorso. Ne ha desunto l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.
Quanto alle spese, la Corte ha affermato che, in caso di impugnazione promossa dal difensore senza effettivo conferimento della procura, l’attività del legale non produce effetti sulla parte, che resta estranea al giudizio, e il difensore assume esclusivamente la responsabilità processuale, con conseguente condanna alla refusione delle spese in favore del controricorrente. Ha inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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