Anticipazioni dell’amministratore e prova del credito nel rendiconto condominiale (Cass. civ. Sez. II n. 25315 del 16.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il credito dell’amministratore di condominio per il rimborso delle somme anticipate nell’interesse del condominio trova la propria fonte nel contratto di amministrazione, cui si applicano, per quanto non disciplinato dall’art. 1129 cod. civ., le norme sul mandato e, in particolare, l’art. 1720 cod. civ.. Ne consegue che è l’amministratore a dover provare gli esborsi effettuati con denaro proprio. L’approvazione del rendiconto consuntivo recante un disavanzo tra entrate e uscite non integra ricognizione di debito del condominio e non consente di ritenere dimostrato, per via deduttiva, che la differenza sia stata versata dall’amministratore con provviste proprie, potendo egli aver utilizzato somme di cui aveva solo la disponibilità. La delibera assembleare di approvazione del rendiconto è idonea a fondare il credito solo se la contabilità sia intellegibile nelle voci di entrata e di uscita e nelle relative quote di ripartizione.
Il Fatto
Un amministratore di condominio ha convenuto in giudizio il condominio chiedendo la restituzione di una somma che assumeva di aver anticipato con denaro proprio durante la propria gestione. A sostegno della pretesa ha invocato i bilanci consuntivi, approvati dall’assemblea, dai quali emergeva un disavanzo di cassa.
Il condominio si è costituito contestando la fondatezza del credito, per non aver mai riconosciuto la pretesa e per la mancanza di documenti giustificativi degli esborsi, e ha proposto domanda riconvenzionale per il recupero di somme prelevate dal conto postale condominiale. Il Tribunale ha rigettato la domanda principale e accolto quella riconvenzionale; la Corte d’appello, in riforma, ha respinto la domanda di rimborso delle anticipazioni e confermato la condanna alla restituzione. Ha proposto ricorso per cassazione l’amministratore, con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La questione di diritto attiene all’idoneità del bilancio consuntivo, regolarmente approvato dall’assemblea, a costituire prova del credito dell’amministratore per le somme anticipate nel corso del mandato. Il ricorrente sosteneva che le norme sul mandato imponessero la restituzione delle anticipazioni in presenza della prova documentale costituita dai bilanci e dalla loro approvazione.
La Corte ha respinto la tesi, richiamando il principio consolidato secondo cui il credito dell’amministratore si fonda sul contratto tipico di amministrazione, al quale, per quanto non disciplinato dall’art. 1129 cod. civ., si applicano le disposizioni sul mandato. Ai sensi dell’art. 1720 cod. civ., è l’amministratore a dover offrire la prova degli esborsi, mentre i condomini sono tenuti al rimborso delle anticipazioni effettuate.
Il collegio ha osservato che la deliberazione assembleare di approvazione del rendiconto, pur evidenziando un disavanzo, non consente di ritenere dimostrato, in via deduttiva, che la differenza sia stata versata dall’amministratore con denaro proprio. La ricognizione di debito postula un atto di volizione dell’organo collegiale riferito a poste passive specificamente indicate. Il mero disavanzo di cassa, inoltre, non esclude che l’amministratore abbia utilizzato provviste aliene di cui aveva soltanto la disponibilità, come fondi derivanti da altra gestione. Nè valgono, in senso contrario, l’accettazione della documentazione da parte del nuovo amministratore o un pagamento parziale a titolo di acconto.
La Corte ha poi precisato che il credito per le anticipazioni non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, pur non dovendo rispettare forme rigorose analoghe a quelle dei bilanci societari, sia idonea a rendere intellegibili ai condomini le voci di entrata e di uscita e le relative quote di ripartizione. Poiché l’approvazione del rendiconto non integra ricognizione del debito, l’onere probatorio dell’anticipazione ricadeva sull’amministratore.
Il rigetto del ricorso si fonda sull’apprezzamento di fatto, non censurabile in sede di legittimità, con cui la Corte d’appello ha escluso la prova del credito, per assenza di verbali attestanti le anticipazioni e per carenza di allegazione dei documenti giustificativi delle spese, come quietanze, fatture o ricevute di pagamento. Il ricorso è stato dunque rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con l’attestazione dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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