Parere negativo della Provincia sul condono e discrezionalità paesaggistica insindacabile nel merito (TAR Marche n. 686 del 20.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di condono edilizio di opere soggette a vincolo paesaggistico, il parere negativo dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo ha carattere vincolante e preclude definitivamente il rilascio della concessione in sanatoria, senza che il diniego richieda una motivazione diffusa, potendo rinviare agli atti del procedimento. Il giudizio espresso dall’autorità è manifestazione di ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede di legittimità solo per logicità, coerenza e completezza, restando inibito al giudice sostituire una valutazione alternativa parimenti opinabile. La relazione tecnica di parte costituisce semplice allegato, priva di autonoma efficacia probatoria, e non può contrapporsi al giudizio amministrativo. Ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. d), l. reg. Marche n. 34/1992, la competenza sul parere ex art. 32 l. n. 47/1985 spetta alla Provincia anche nei Comuni con P.R.G. adeguato al P.P.A.R.
Il Fatto
La ricorrente aveva presentato nel 2004 istanza di condono edilizio, ai sensi della l. n. 326/2003 e della l. reg. Marche n. 23/2004, per una casa bifamiliare realizzata in zona assoggettata a vincolo paesaggistico. Il Comune di Ancona trasmetteva la pratica alla Provincia con parere favorevole al mantenimento del manufatto, condizionato al rispetto delle prescrizioni dell’ente preposto al vincolo.
La Provincia esprimeva dapprima rilievi e poi, con determinazione dirigenziale, parere negativo al condono, ravvisando un impatto sostanziale sul contesto paesaggistico tutelato dal D.M. 1 agosto 2001 “Rocca di Bolignano”. Il Comune comunicava quindi, ex art. 10-bis l. n. 241/1990, l’ostacolo all’accoglimento della domanda. La ricorrente impugnava la determinazione provinciale e la comunicazione comunale con quattro motivi, lamentando incompetenza della Provincia, mancata conferenza di servizi e difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge il primo motivo. La censura secondo cui competente sarebbe il Comune e non la Provincia è infondata. L’art. 5 l. reg. Marche n. 34/1992 attribuisce ai Comuni con P.R.G. adeguato al P.P.A.R. la competenza al rilascio delle autorizzazioni ex art. 7 l. n. 1497/1939, ma al comma 2, lett. d), delega alle Province le funzioni concernenti i pareri previsti dall’art. 32, comma 1, l. n. 47/1985. Il Collegio richiama sul punto il proprio precedente TAR Marche n. 733 del 10 luglio 2007.
Anche il secondo motivo è infondato. Non sussiste un interesse giuridicamente tutelabile all’espletamento della conferenza di servizi, dato che la Provincia ha formulato il parere in via espressa; il modulo procedimentale non è comunque necessario per l’acquisizione del parere secondo la l. n. 47/1985. La non annullabilità del parere discende inoltre dall’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, applicabile ex officio, richiamato sulla scorta di Cons. Stato n. 6282 del 17 settembre 2019. La Soprintendenza non doveva essere coinvolta, essendo la Provincia l’autorità competente sul vincolo.
Nel respingere il terzo e il quarto motivo, il Tribunale afferma che il parere negativo dell’autorità preposta al vincolo è vincolante e impedisce definitivamente la sanatoria. Il diniego non richiede motivazione diffusa e può fondarsi sul rinvio agli atti del procedimento. Il parere impugnato specifica che l’edificio pregiudica in modo sostanziale il contesto paesaggistico, in zona di crinale tutelata dal vincolo. L’eventuale sconfinamento nei parametri urbanistici non inficia l’atto, poiché il riferimento alle caratteristiche del manufatto rafforza la valutazione dell’impatto paesaggistico.
Quanto al sindacato, il giudizio dell’autorità preposta al bene paesaggistico è espressione di ampia discrezionalità, verificabile solo per incongruità evidenti, senza che il giudice possa sovrapporre una valutazione alternativa. Sul punto il Collegio richiama TAR Umbria n. 211 del 26 marzo 2024. La relazione tecnica di parte non può contrapporsi al giudizio amministrativo, costituendo un semplice allegato senza autonoma efficacia probatoria, secondo TAR Sicilia, Catania, n. 781 del 10 marzo 2023. Il ricorso è respinto, con spese compensate per il consolidamento degli orientamenti giurisprudenziali successivo alla notifica.
Nota della Redazione
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