Aree idonee impianti FER, regolamento non impugnabile in via immediata (Cons. Stato n. 6233 del 03.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il regolamento ministeriale che definisce i criteri di individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti da fonti rinnovabili non è immediatamente impugnabile dall’impresa di settore quando la lesione della sua sfera giuridica non deriva direttamente dall’atto regolamentare, ma dai successivi provvedimenti applicativi, i cui contenuti non siano già preordinati e vincolati dalla fonte regolamentare. L’interesse a ricorrere, quale condizione dell’azione ex art. 100 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per il richiamo dell’art. 39 c.p.a., postula la prospettazione di una lesione concreta ed attuale e l’effettiva utilità dell’eventuale annullamento. La censura che non si confronti con le ragioni della sentenza appellata è inammissibile per violazione dell’art. 101 c.p.a.

Il Fatto

Una società operante nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili impugnava davanti al TAR Lazio gli artt. 1, 3 e 7 del d.m. 21 giugno 2024, adottato in attuazione dell’art. 20, comma 1, del d.lgs. n. 199/2021 per la definizione dei criteri di individuazione delle superfici e aree idonee agli impianti FER. La società stava sviluppando un impianto agrivoltaico da 2,5 MW in area classificata idonea.

Con sentenza non definitiva n. 9156 del 13 maggio 2025 il TAR aveva dichiarato inammissibili per carenza di interesse alcuni motivi, infondati altri e rimesso alla Corte costituzionale le questioni sollevate con il quarto e il quinto motivo, sospendendo il giudizio. La società ha proposto appello, articolando cinque motivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto le contrapposte richieste di cessazione della materia del contendere e di sopravvenuta carenza d’interesse, fondate sull’entrata in vigore del d.l. n. 175/2025, convertito con modifiche nella legge n. 4/2026. Le eccezioni sono respinte: le allegazioni non provano il conseguimento del bene della vita, né la sopravvenienza di un assetto ostativo alla sua realizzazione. Decisivo è l’art. 2, comma 1-bis, del d.l. n. 175/2025, che fa salva la disciplina previgente per le procedure in corso.

Nel merito, la Corte richiama i principi sull’interesse a ricorrere e sull’impugnabilità dei regolamenti. Gli atti regolamentari non sono immediatamente impugnabili quando la lesione deriva dai successivi atti esecutivi, salvo che il vincolo da essi posto renda questi ultimi mera applicazione delle norme regolamentari. Il Collegio richiama la pronuncia della Sezione n. 6151 del 30 luglio 2026, quale precedente conforme.

Applicando tali principi, il pregiudizio dedotto dalla società è doppiamente ipotetico: presuppone che la legge regionale ridetermini la qualificazione dell’area, oggi idonea, e che ciò pregiudichi l’esito del procedimento in corso. La lesione potrà concretizzarsi solo con l’eventuale diniego autorizzatorio, atto che potrà essere impugnato unitamente alla normativa regolamentare e regionale.

La prima censura del terzo motivo è altresì infondata alla luce della Corte cost. n. 134/2024, che ha riconosciuto alle Regioni il potere di individuare con legge anche le aree non idonee. La seconda censura è inammissibile per violazione dell’art. 101 c.p.a., non essendosi l’appellante confrontata con le ragioni del giudice di primo grado. La riproposizione dei motivi non esaminati segue la sorte dei motivi principali. L’appello è respinto, con condanna alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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