Accollo mutuo senza adesione banca e prova del danno da ritardo (ABF Collegio di Roma n. 3661 del 24.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nell’ipotesi di accollo stipulato tra l’originario mutuatario e il nuovo debitore, l’intermediario rimasto estraneo al contratto ha la facoltà ma non l’obbligo di prestare la propria adesione; aderendo, l’obbligazione del debitore originario degrada a sussidiaria. Non sussiste quindi un diritto dell’accollante alla voltura della posizione di mutuatario, neppure a titolo di accollo cumulativo, e a fortiori non è dato dolersi del ritardo dell’intermediario nella voltura stessa. Quanto al risarcimento del danno, grava sul ricorrente, ai sensi dell’art. 2697, co. 1, c.c., la prova dell’esistenza e della consistenza del pregiudizio; in mancanza di tale prova non è possibile procedere alla liquidazione equitativa ex art. 1226 c.c., che presuppone la certezza ontologica del pregiudizio.

Il Fatto

La ricorrente aveva acquistato un immobile nel 2013 accendendo un mutuo con la banca resistente, unica intestataria. Nel 2021 vendeva il 30% della proprietà al marito con atto notarile recante accollo del mutuo e chiedeva all’intermediario l’aggiornamento dell’intestazione, producendo la documentazione richiesta. Seguivano solleciti e mail tramite legale; solo nel dicembre 2021 l’ufficio reclami comunicava un’anomalia tecnica che impediva l’adeguata verifica della clientela. La pratica si perfezionava il 14.12.2023. A luglio 2024 la ricorrente otteneva la surroga presso altro intermediario a condizioni migliori.

La ricorrente domanda il risarcimento del danno corrispondente agli interessi pagati dal maggio 2021 al dicembre 2023, per l’impossibilità di procedere medio tempore alla surroga. La banca eccepisce di aver riconosciuto l’anomalia tecnica, ormai risolta, e chiede il rigetto del ricorso per infondatezza e carenza probatoria.

La motivazione del Collegio

Il Collegio ricostruisce il fatto e ritiene accertato che l’accollo sia stato domandato nel maggio 2021 e si sia perfezionato solo nel dicembre 2023, per circostanze imputabili all’intermediario, come dallo stesso riconosciuto nelle controdeduzioni. Ciò posto, il ritardo non basta a fondare la pretesa risarcitoria.

Richiamando il Collegio di coordinamento n. 11898 del 31.5.2018, il Collegio ribadisce che l’intermediario estraneo all’accollo ha la facoltà, non l’obbligo, di aderire, e che non esiste un diritto dell’accollante alla voltura del rapporto, nemmeno in caso di accollo cumulativo (così Collegio di Roma n. 9447 del 17.6.2022). Ne discende che, a fortiori, il mutuatario accollante non può dolersi del ritardo nella voltura.

Sul danno, il Collegio rileva che la ricorrente non allega né prova concretamente il pregiudizio, limitandosi a un generico riferimento a condizioni di mercato più convenienti e non identificate. Il tasso ottenuto con la surroga del 2024 non è assumibile come benchmark per l’intero periodo. Manca inoltre la prova di essersi attivata presso altri intermediari e di non aver potuto procedere per il ritardo altrui, profilo rilevante anche sul nesso causale.

Il richiamo a Collegio di Roma n. 1894/2025 e a Cass. n. 7211 del 25.3.2009 conferma la regola dell’onere della prova a carico del danneggiato. Senza prova del pregiudizio economico certo nella sua esistenza, il Collegio non può procedere a liquidazione equitativa. Il ricorso è pertanto respinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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