Ricorso inammissibile per vizio genetico se segnalazione a sofferenza incrocia il termine (ABF Collegio di Roma n. 3660 del 24.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di segnalazione a sofferenza iscritta in Centrale dei rischi prima del termine iniziale di competenza temporale dell’ABF e proseguita dopo tale termine (c.d. segnalazione “a cavallo”), l’ammissibilità del ricorso dipende dalla causa petendi. Ove il ricorrente contesti carenze dei presupposti formali e sostanziali della prima segnalazione, il ricorso è inammissibile ratione temporis, perché quel vizio si colloca fuori dall’ambito di cognizione dell’Arbitro. Il sindacato resta limitato al perdurare dello stato di insolvenza in occasione degli aggiornamenti, a fronte di sopravvenienze che il ricorrente deve allegare e provare. La segnalazione a sofferenza nelle banche dati creditizie private non richiede il preavviso prescritto per il primo ritardo di pagamento.
Il Fatto
Il ricorrente chiede la cancellazione delle segnalazioni a sofferenza eseguite a suo nome in Centrale dei rischi e in CRIF. Lamenta l’assenza di preavviso e di una valutazione complessiva della sua situazione economica.
L’intermediario ricostruisce la vicenda: due rapporti di conto corrente, un riconoscimento di debito sottoscritto nel 2017 per € 1.304,93 e mai onorato, un invito al pagamento nel 2019, quindi la segnalazione a sofferenza in Centrale dei rischi a partire da giugno 2019. Il preavviso sarebbe stato trasmesso il mese successivo, con esito negativo per irreperibilità del cliente. Segue, nel 2022, un accordo a saldo e stralcio per € 700,00 non eseguito; nel 2024 la segnalazione a sofferenza in CRIF e la cessione del credito. L’intermediario chiede l’inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio affronta anzitutto la questione di competenza temporale. La segnalazione in Centrale dei rischi è iniziata a giugno 2019, oltre sei anni prima del ricorso depositato in ottobre 2025. Si tratta dunque di segnalazione “a cavallo” del termine iniziale di cognizione dell’Arbitro. In questi casi, osserva il Collegio, l’ammissibilità dipende dalla causa petendi: non si possono conoscere le carenze dei presupposti formali e sostanziali della prima segnalazione, perché si pongono fuori dall’ambito di competenza temporale.
Poiché il ricorrente fonda la domanda proprio sull’insussistenza del preavviso e dell’istruttoria preventiva, la doglianza investe un vizio genetico della segnalazione e il ricorso è inammissibile. Il Collegio richiama sul punto la propria decisione n. 7048 dell’11.7.2023, la successiva n. 3974 del 2.4.2024 e la n. 2572/2025, resa in fattispecie analoga, secondo cui, in applicazione del principio tempus regit actum, la contestazione relativa a un fatto anteriore al limite di cognizione è sottratta al sindacato dell’Arbitro. Conforme è richiamata la decisione del Collegio di Torino n. 12188 del 26.11.2024, che ritiene dirimente la formulazione della domanda, e la decisione del Collegio di coordinamento n. 11407 del 30.10.2024, relativa al vizio genetico del contratto.
Il Collegio precisa l’unico margine di sindacato residuo: verificare se lo stato di insolvenza perduri agli aggiornamenti, a fronte di sopravvenienze allegate e provate dal ricorrente e verificatesi entro il termine di competenza. Nel caso concreto questa prospettazione manca, con la conseguenza che la domanda sulla Centrale dei rischi è dichiarata inammissibile.
Quanto alla segnalazione in CRIF, eseguita a luglio 2024, il ricorrente lamenta il difetto di preavviso di prima segnalazione. Il Collegio richiama l’orientamento dei Collegi ABF secondo cui la segnalazione a sofferenza nelle banche dati creditizie private non deve essere preceduta dal preavviso prescritto dall’art. 5, comma 6 del nuovo Codice e dall’art. 125, comma 3, TUB, trattandosi di disposizione limitata al primo ritardo di pagamento (richiamate le decisioni n. 8710 del 28.3.2019, n. 2022/2023 e n. 26169 dell’11.12.2018). La domanda relativa ai SIC è pertanto respinta.
Nota della Redazione
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