Delega al viceprefetto e firma meccanizzata nell’ordinanza-ingiunzione (Cass. civ. Sez. II n. 2213 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza-ingiunzione con cui si irrogano sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada può essere emessa dal viceprefetto, poiché la previsione di distinte figure della carriera prefettizia non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti rientranti nelle attribuzioni del delegante, restando irrilevante che la funzione non sia ricompresa tra le attribuzioni proprie del delegato. Quando l’atto è redatto con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall’indicazione prevista dall’art. 3, comma secondo, legge n. 39/1993, sicché la firma autografa non è necessaria. Il ricorso per cassazione che riproponga questioni già risolte dai consolidati orientamenti della Corte non supera lo scrutinio di cui all’art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. ed è inammissibile.

Il Fatto

Un avvocato ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi, avverso la sentenza n. 761/2021 del Tribunale di Roma. Oggetto del giudizio di merito era l’opposizione a un’ordinanza-ingiunzione emessa per il pagamento di somme a titolo di sanzione amministrativa per infrazioni al codice della strada.

Il ricorrente contestava l’attribuzione dell’atto al prefetto e la mancanza di firma autografa. Il Tribunale aveva accertato che l’ordinanza era stata emessa da un viceprefetto con incarico dirigenziale nell’area competente per l’applicazione del sistema sanzionatorio stradale, ritenendo non necessaria l’autografia della sottoscrizione. La questione giunge così davanti alla Corte.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 18 legge n. 689/1981 e dell’art. 204 cod. strada. La Corte richiama il principio più volte ribadito: la previsione di tre distinte figure della carriera prefettizia — prefetto, viceprefetto vicario e viceprefetto aggiunto — non esclude la facoltà di delega al compimento di singoli atti rientranti nelle attribuzioni del delegante. È del tutto irrilevante che la funzione non sia ricompresa nelle attribuzioni proprie del delegato.

Nel caso concreto, il Tribunale ha evidenziato che l’atto opposto era stato emesso da un viceprefetto cui era stato attribuito l’incarico dirigenziale dell’area che cura l’applicazione del sistema sanzionatorio per le infrazioni al codice della strada. La delega specifica indicava il numero di protocollo e la data nella stessa ordinanza notificata. Il ricorrente non ha quindi ragione di dolersi della mancata produzione di una diversa attestazione da parte dell’amministrazione, né del mancato esercizio del potere di acquisizione di informazioni ex art. 213 cod. proc. civ..

Il secondo motivo riguarda l’attribuzione dell’atto al prefetto e la firma autografa. La Corte osserva che, essendo l’ordinanza redatta con sistemi meccanizzati, la sottoscrizione è sostituita dall’indicazione dell’art. 3, comma secondo, legge n. 39/1993: qualora per la validità degli atti sia prevista la firma autografa, questa è sostituita dall’indicazione a stampa, sul documento, del nominativo del soggetto responsabile. Il Tribunale ha deciso le questioni dirimenti conformemente ai consolidati orientamenti di legittimità, richiamati in più pronunce.

Entrambi i motivi non superano lo scrutinio ex art. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ., donde la declaratoria di inammissibilità. Il Consigliere delegato, ravvisata l’inammissibilità, aveva proposto la definizione del giudizio a norma dell’art. 380-bis cod. proc. civ.; il ricorrente ha chiesto la decisione. Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta, trova applicazione il quarto comma dell’art. 96 cod. proc. civ., con condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende. L’integrale conformità dell’esito alla proposta costituisce indice di colpa grave della condotta processuale, per lo svolgimento di un giudizio di cassazione rivelatosi del tutto superfluo. Il mancato svolgimento di attività difensive da parte dell’intimata preclude invece la statuizione ex art. 96, comma terzo, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

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