Premeditazione del correo estesa al concorrente consapevole del mandato omicidiario (Cass. pen. Sez. V n. 38388 del 26.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La circostanza aggravante della premeditazione può essere dimostrata anche mediante prova logica, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti ricavabili dalle modalità del fatto, dalle circostanze di tempo e luogo, dal concorso di più persone con ripartizione dei ruoli e dalla natura del movente, senza che sia necessario stabilire con assoluta precisione il momento in cui è sorto il proposito criminoso. Essa si estende, ai sensi dell’art. 118 cod. pen., anche al concorrente che non abbia direttamente premeditato il reato, quando lo stesso abbia acquisito, prima che si sia esaurito il proprio apporto volontario all’evento criminoso, l’effettiva conoscenza dell’altrui premeditazione, facendo propria la particolare intensità del dolo. La valutazione della sussistenza dell’aggravante in capo al concorrente costituisce accertamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione logica e coerente.
Il Fatto
La Corte di assise d’appello di Palermo, decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento parziale da parte della Cassazione, aveva confermato la condanna inflitta in primo grado al ricorrente per omicidio aggravato dalla premeditazione, commesso in concorso con altri soggetti.
La sentenza rescindente aveva annullato la precedente pronuncia d’appello limitatamente all’esclusione dell’aggravante, ritenendo la motivazione contraddittoria nella parte in cui, dopo avere ampiamente valutato l’attendibilità del chiamante in correità, ne riduceva il ruolo alla sola fase esecutiva. Il giudice del rinvio, attenendosi ai principi indicati, aveva riconosciuto la sussistenza della premeditazione anche a carico del ricorrente. Questi ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.
La Motivazione della Corte
La Cassazione chiarisce preliminarmente che nel caso di specie opera l’ipotesi del giudicato progressivo, essendo definitivamente accertata la responsabilità dell’imputato in ordine alla propria partecipazione all’omicidio, con residuo potere cognitivo del giudice di rinvio limitato al solo segmento fattuale relativo all’aggravante. Il principio, già affermato dalle Sezioni Unite n. 3423 del 2020, configura il giudicato parziale come fattispecie a formazione progressiva, diretta conseguenza dell’annullamento parziale ex art. 624 cod. proc. pen.
Il ricorrente sosteneva che dalle stesse dichiarazioni del correo emergesse un suo coinvolgimento solo nell’imminenza dell’azione omicidiaria, con conseguente impossibilità di affermare con certezza la sussistenza dei presupposti dell’aggravante. La Corte rileva che la sentenza rescindente aveva già indicato i parametri di diritto, richiamando il principio secondo cui la premeditazione è dimostrabile mediante prova logica (Sez. V n. 3542 del 2018).
Il giudice del rinvio ha correttamente applicato il principio per cui l’aggravante si estende al concorrente che abbia acquisito l’effettiva conoscenza dell’altrui premeditazione prima dell’esaurirsi del proprio apporto (Sez. I n. 37621 del 2023; Sez. Un. n. 8545 del 2019). La Corte territoriale ha valorizzato la conoscenza del mandato omicidiario sin dall’inizio, il pedinamento della vittima, la partecipazione alle prove di tiro con la pistola e l’apprezzabile dimensione temporale del coinvolgimento.
La Cassazione ribadisce che la sussistenza della premeditazione è desumibile dalla preparazione del delitto, dal pedinamento e dal concorso di più persone, attività che offriva all’imputato la possibilità di recedere (Sez. I n. 25221 del 2001). Gli elementi costitutivi dell’aggravante sono l’intervallo temporale e la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità (Sez. V n. 42576 del 2015).
Il ricorso si limita a riproporre criticità già esaminate e superate dalla motivazione impugnata, immune da vizi logici. Ne deriva il rigetto del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa delle parti civili, liquidate in complessivi euro 3.600,00 oltre accessori di legge.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.