Amministratore di fatto e prova presuntiva: la valutazione globale degli indizi (Cass. civ. Sez. V n. 27260 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di società, la persona che, benché priva dell’investitura formale, si inserisca nella gestione della società impartendo direttive e condizionandone le scelte operative è amministratore di fatto quando tale ingerenza, lungi dall’esaurirsi in atti eterogenei ed occasionali, riveli caratteri di sistematicità e completezza. La prova della qualifica postula l’accertamento di elementi sintomatici dell’inserimento organico con funzioni direttive in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale. Il giudice di merito deve esaminare gli indizi in un giudizio globale e non atomistico, nel quale ciascun elemento rafforza e trae vigore dall’altro. La giustificazione di soli “alcuni versamenti” non è idonea a superare la presunzione degli accertamenti bancari, quando manchi una valutazione analitica di quanto dedotto e documentato.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza con cui la Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania aveva rigettato l’appello contro la decisione di primo grado favorevole al contribuente. L’Ufficio aveva annullato in sede contenziosa l’avviso di accertamento con cui, per il 2015, aveva imputato al contribuente, quale assunto amministratore di fatto della società per il periodo 2015-2017, il maggior reddito sociale a titolo di Ires, Irap e Iva.

La qualifica era stata desunta da tre elementi: la gestione promiscua dei conti correnti societari e di quelli personali dello stesso contribuente; la mancata variazione nei pubblici registri del nominativo dell’amministratore al momento della verifica; l’irreperibilità del cessionario delle quote.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge l’eccezione di inammissibilità del ricorso complessivo, escludendo che la nullità per difetto dei requisiti dell’art. 366, comma 1, n. 4 e n. 6, c.p.c. possa essere pronunciata quando l’esposizione dei fatti non si traduca in oscurità o lacunosità pregiudizievole dell’intelligibilità delle censure, dovendo i profili essere valutati in relazione ai singoli motivi.

Il terzo motivo, esaminato in via prioritaria, è infondato. La Corte richiama il principio di diritto secondo cui il vizio di motivazione apparente ricorre quando il giudice omette di esporre concisamente i motivi in fatto e diritto e di illustrare l’iter logico seguito, così da rendere impossibile ogni controllo. La sanzione di nullità colpisce le sentenze del tutto prive di motivazione, quelle con contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili o motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, e quelle con motivazione meramente apparente. Nel caso concreto la decisione impugnata, pur nella sua opinabilità, supera il “minimo costituzionale” di cui all’art. 111, sesto comma, Cost., avendo indicato gli elementi posti a fondamento del convincimento.

Sui motivi primo e quarto, trattati congiuntamente, la Corte richiama la nozione di art. 2639 cod. civ.: significatività e continuità non esigono l’esercizio di tutti i poteri dell’organo di gestione, ma un’apprezzabile attività gestoria non episodica. Compete alla Corte di cassazione, nell’esercizio della funzione nomofilattica, il controllo sulla corretta applicazione dei principi dell’art. 2729 c.c. alla fattispecie concreta: i requisiti di gravità, precisione e concordanza vanno ricavati dal complessivo esame degli indizi, in giudizio globale e non atomistico.

Il giudice di appello non si è attenuto a tali regole. Ha escluso la qualifica ritenendo insufficienti i soli elementi della mancata variazione del nominativo e dell’irreperibilità del cessionario, valorizzando la giustificazione documentale di “alcuni versamenti”, senza valutare complessivamente l’altro significativo indizio costituito dall’utilizzo indistinto dei conti correnti societari e personali. In tema di accertamenti bancari, ove il contribuente fornisca prova analitica della natura delle movimentazioni, il giudice è tenuto a una valutazione altrettanto analitica, non essendo sufficiente un esame per categorie o gruppi.

La Corte accoglie quindi il primo e il quarto motivo, rigetta il terzo, assorbe il secondo e cassa la sentenza impugnata, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di II grado della Campania, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 2639 c.c.

Tutte le 105 sentenze sull'art. 2639 c.c.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *