Bancarotta fraudolenta patrimoniale: reato di condotta e pericolo concreto (Cass. pen. n. 31753/2026)
Principi di diritto (Massima)
Il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di mera condotta e di pericolo concreto. Per la sua integrazione è sufficiente che l’atto posto in essere sia in concreto idoneo a esporre a pericolo la garanzia patrimoniale funzionale al soddisfacimento delle ragioni creditorie, non essendo necessario che da esso derivi il pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie, non trattandosi di reato di evento di pericolo. Non rileva che la garanzia patrimoniale residua sia ancora sufficiente a soddisfare i creditori. La prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei beni, in ragione della posizione di garanzia e dell’obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa. Il dolo è generico e non richiede la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori, essendo sufficiente la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa da quella di garanzia. La nozione di amministratore di fatto richiede l’esercizio di un’apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale.
Il Fatto
La Corte di appello di Napoli, in riforma della sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, previa riqualificazione dell’originaria contestazione di bancarotta fraudolenta documentale in bancarotta documentale semplice, ha dichiarato l’estinzione del reato per prescrizione, confermando la condanna per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale. Era stato contestato all’imputato, nella sua qualità di amministratore di fatto della società dichiarata fallita, di avere prelevato nel corso degli anni 2009-2011 dal conto corrente intestato alla società la somma complessiva di euro 109.350,00, nonché di non aver fatto rinvenire tre automezzi intestati alla società fallita.
Avverso la sentenza di appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo due motivi. Con il primo ha censurato la sussistenza dell’elemento oggettivo e soggettivo del reato, sostenendo che il passivo fallimentare era costituito solo da debiti tributari la cui genesi era indipendente dai prelievi contestati, che i giudici di merito non avevano accertato la situazione di crisi della società né comparato l’entità dei prelievi al volume di affari, e che la Corte aveva invertito l’onere probatorio. Con il secondo ha censurato la determinazione delle pene accessorie, fissate in misura pari alla pena principale senza autonoma valutazione ai sensi dell’art. 133 cod. pen.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso nel suo complesso infondato. Ha richiamato il principio secondo cui la sentenza di appello si salda con quella di primo grado per formare un unico complessivo corpo argomentativo quando le due decisioni concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova, a maggior ragione quando i motivi di appello non abbiano riguardato elementi nuovi. In presenza di doppia conforme, il giudice di appello non è tenuto a compiere un’analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti, essendo sufficiente che spieghi in modo logico e adeguato le ragioni del suo convincimento. Ha poi affermato che la prova della distrazione o dell’occultamento dei beni della società fallita può essere desunta dalla mancata dimostrazione, ad opera dell’amministratore, della destinazione dei beni, essendo l’imprenditore in posizione di garanzia nei confronti dei creditori e gravato dall’obbligo di verità circa la destinazione dei beni di impresa.
La Corte ha dichiarato inammissibile la richiesta di valorizzare diversamente i dati istruttori, trattandosi di profili di merito già valutati dai giudici territoriali. Ha ritenuto inconferente l’assunto difensivo secondo cui la sottrazione del denaro e degli automezzi non sarebbe stata idonea a danneggiare le aspettative dei creditori: il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale è reato di mera condotta e di pericolo concreto, per la cui integrazione è sufficiente che l’atto sia in concreto idoneo a esporre a pericolo la garanzia patrimoniale, non essendo necessario che da esso derivi il pericolo di frustrazione delle ragioni creditorie né che la garanzia residua sia insufficiente. La Corte ha richiamato la recente pronuncia secondo cui, in tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale prefallimentare, quanto maggiore sia il lasso temporale tra la condotta e lo stato di insolvenza, tanto più rigorosa deve essere la verifica dell’attitudine della condotta a determinare l’esposizione a pericolo del patrimonio societario. Ha inoltre ritenuto sussistente il dolo generico, non necessitando la consapevolezza dello stato di insolvenza né lo scopo di recare pregiudizio ai creditori.
Quanto alla qualità di amministratore di fatto, la Corte ha richiamato il principio secondo cui la nozione di cui all’art. 2639 cod. civ. non postula l’esercizio di tutti i poteri propri dell’organo di gestione, ma richiede un’apprezzabile attività gestoria svolta in modo non episodico o occasionale, costituendo oggetto di valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità ove sostenuta da congrua motivazione. Ha rilevato che il ricorso non si confronta con tale motivazione, risultando aspecifico e meramente assertivo. Ha infine dichiarato inammissibile il secondo motivo: la Corte costituzionale, con sentenza n. 222 del 2018, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 216, ultimo comma, r.d. n. 267/1942 nella parte in cui prevedeva la durata fissa decennale delle pene accessorie, e le Sezioni Unite hanno affermato che le pene accessorie con durata non fissa devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri dell’art. 133 cod. pen. La Corte di appello ha giustificato la determinazione della durata confrontandosi con la gravità dei fatti, il debito di circa 148.000 euro nei confronti dell’Erario e la personalità dell’imputato. Il ricorso è stato rigettato, con condanna del ricorrente alle spese processuali.
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Nota della Redazione
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