Cass. pen. Sez. VI n. 35444/2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. VI penale, sentenza n. 35444/2026 (R.G. 22049/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

Q dispc,;:,(o d’uUcio

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano O a richiesta di parta ·Bfmposto dala legge

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da

SENTENZA

avverso la sentenza del 30/04/2026 emessa dalla Corte di appello di Roma; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere Andrea Natale; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, che ha chiesto di annullare senza rinvio la sentenza impugnata; udite le conclusioni dei difensori di l’Avv. ha illustrato i motivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento; l’Avv. ha illustrato i motivi di ricorso, soffermandosi in particolare sulle condizioni di salute del ricorrente, e ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Roma ha ritenuto sussistenti le condizioni per l’accoglimento della domanda di estradizione di avanzata dall’Autorità giudiziaria ucraina a fini l v’l processuali (in relazione al provvedimento n. del 2 novembre 2023, della Città di L’Autorità giudiziaria ucraina intende processare in relazione all’accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso, finalizzata a furto, estorsione, rapina e gioco d’azzardo illegale, accertata tra il 2013 e fine agosto 2022 (sodalizio nel quale avrebbe rivestito il ruolo di organizzatore e promotore), di estorsione aggravata dal metodo mafioso (commesso dal 5 luglio 2. Avverso la sentenza indicata, con due distinti atti, propongono ricorso l’Avv. e l’Avv. , difensori di articolando motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell’art. 173 disp. atto cod. proc. peno 2.1. I quattro motivi di ricorso proposti dall’A vv.

2.1.1. Con il primo motivo, l’Avv. deduce vizio di motivazione ed inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 705, comma 2, lett. c), cod. proC. peno in relazione all’art. 3 della Conv. Edu.

La Corte territoriale ha erroneamente ritenuto sussistenti le condizioni per accogliere la domanda di estradizione, trascurando il rischio concreto che, in caso di estradizione, possa essere esposto a trattamenti inumani o degradanti o comunque al rischio di compromissione di diritti fondamentali protetti dalla Convenzione Edu.

Infatti, la Corte territoriale ha trascurato di considerare: (i) che le condizioni di detenzione in Ucraina non possono dirsi sicure, in conseguenza degli eventi bellici in atto; (ii) che le Autorità ucraine hanno rappresentato che il ricorrente sarebbe ristretto nell’istituto sito nella città di , in regione apoditticamente ritenuta estranea agli eventi bellici; (iii) che le Autorità ucraine hanno rappresentato quali saranno le condizioni di detenzione di in detto istituto, con informazioni tali da non offrire rassicurazioni sul rispetto dei parametri dettati dalla giurisprudenza della Corte Edu e da quella italiana in ordine allo spazio minimo vitale assicurato a ciascun detenuto (per esempio, indicando uno spazio di 4 metri quadrati per detenuto, senza però scomputare la superficie occupata da mobili e suppellettili domestiche); (iv) che, nei penitenziari ucraini, vi sarebbe il rischio di esposizione di ad atti di tortura non efficacemente contrastati dalle autorità ucraine; (v) che le Autorità ucraine hanno offerto informazioni solo relativamente al “primo” istituto in cui dovrebbe essere ristretto senza offrire informazioni ulteriori sulle condizioni di detenzione negli istituti in cui egli sarebbe sottoposto a detenzione successivamente all’ipotetica condanna.

2.1.2. Con il secondo motivo, l’Avv. deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 705, comma 2, lett. a), cod. proc. peno in relazione agli artt. 5, 6, 8, 13 Conv. Edu e 111 Costo La Corte territoriale ha trascurato di considerare che: (i) in conseguenza degli eventi bellici in atto, l’Ucraina ha esercitato la facoltà di derogare agli obblighi derivanti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e ha introdotto la legge marziale; ciò comporta, tra l’altro, una serie di restrizioni del diritto di difesa, con possibilità che sia sottoposto ad un processo non equo; tra le previsioni che vengono in rilievo vi è quella che consente l’imposizione di una detenzione per effetto di una decisione non di un’autorità giudiziaria, ma di un semplice “funzionario autorizzato”, suscettibile, solo ex post, di controllo da parte del Pubblico ministero; (ii) che il conflitto in atto tra la Federazione Russa e l’Ucraina determina situazioni di grave insicurezza dell’intero territorio ucraino, tali da esporre in caso di accoglimento della domanda di estradizione, ad un rischio concreto di violazione di uno dei diritti fondamentali della persona (si evocano al riguardo Sez. 6, n. 29416 del 16/07/2025, P., Rv. 288475 – 01 e Sez. 6, n. 1167 del 30/12/2025, dep. 2026, non mass.).

2.1.3. Con il terzo motivo, l’Avv. deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 705, comma 2, lett. c), cod. proc. peno in relazione alle condizio.ni di salute di Il ricorrente – dopo avere tratteggiato il quadro patologico che affligge (tra cui vengono poste in particolare rilievo la broncopneumopatia cronico-ostruttiva e una pregressa cardiopatia ischemica) – evidenzia che la Corte territoriale ha apoditticamente liquidato come di “basso livello” dette patologie di carattere cronico, valorizzando gli esiti degli approfondimenti peritali che, tuttavia, si erano incentrati soprattutto su due aspetti: (i) la compatibilità di dette condizioni con la persistenza della custodia cautelare; (ii) la compatibilità di dette condizioni con il trasferimento aereo dell’estradando alla volta dell’Ucraina. II ricorrente lamenta come resti del tutto inesplorato il tema dell’assistenza terapeutica che potrebbe essere assicurata a in caso di detenzione in Ucraina, tanto più dovendosi considerare che le patologie cardiache possono essere ulteriormente sollecitate in conseguenza degli eventi bellici in atto in Ucraina.

2.1.4. Con il quarto motivo, l’Avv. deduce vizio di motivazione ed erronea applicazione dell’art. 705, comma 1, cod. proc. peno in relazione ai/! gravi indizi di colpevolezza.

Tale censura è articolata sotto quattro profili: (i) gli atti trasmessi dalle autorità ucraine sonoJedatti in lingua italiana e in lingua russa; tuttavia, è cittadino georgiano e non vi è prova che egli conosca tali lingue; (ii) la Corte territoriale ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza in relazione a delitti commessi sino al 2023, trascurando il fatto che non vi sarebbe dimostrazione che dimorasse in Ucraina (essendogli stato negato il visto di accesso in Ucraina sin dal 2021, con ulteriore divieto di accesso espresso dalle autorità ucraine in data 15 febbraio 2023); (iii) la Corte territoriale ha poi trascurato il rischio di violazione del principio di irretroattività della legge penale: egli sarebbe accusato di delitti associativi commessi in epoca precedente all’introduzione della fattispecie di associazione per delinquere aggravata dal metodo mafioso; sicché la richiesta estradizionale formulata in relazione a tale fattispecie risulterebbe lesiva del principio di irretroattività della legge penale.

2.2. I tre motivi di ricorso proposti dall’Avv.

2.2.1. Con il primo motivo, l’Avv. deduce la violazione dell’art. 705 cod. proc. pen., ritenendo la difesa che le proprie deduzioni, riferite alla valutazione degli elementi indiziari posti a fondamento delle contestazioni mosse al ricorrente, non sarebbero state in alcun modo valutate dalla Corte di appello. In particolare, si sarebbe ipotizzata l’appartenenza del ricorrente ad una associazione di tipo mafioso, pur non essendo neppure chiaramente indicati i reati fine commessi; parimenti generico e privo di effettivi riscontri oggettivi sarebbe il richiamo allo stile di vita condotto dal ricorrente e ritenuto compatibile esclusivamente con la sua dedizione ad attività illecite.

Si attribuisce all’estradando il controllo sulle attività portuali svolte presso il porto di senza che si indichino elementi indiziari specifici.

Infine, si sottolinea come la ricostruzione dell’attività di direzione e controllo che il ricorrente avrebbe svolto è incompatibile con i prolungati periodi di detenzione che coprono gran parte del periodo intercorrente tra il 2018 e il 2021. La detenzione cui è stato sottoposto il ricorrente risulterebbe di per sé ostativa al conferimento di incarichi a terzi nel contesto associativo.

Parimenti erronea risulterebbe l’affermazione secondo cui il ricorrente, pur essendo attinto dal divieto di ingresso in Ucraina, dimorava a fino al febbraio 2023, circostanza, quest’ultima, che sarebbe smentita dal fatto che, proprio in quel mese, il predetto veniva tratto in arresto in Albania. La difesa ritiene, pertanto, che il quadro indiziario sia affetto da evidenti contraddittorietà, tali da impedire la richiesta di consegna.

A ciò si aggiunge che al ricorrente sarebbe stato contestato anche il reato di “influenza criminale” introdotto solo nel 2020.

2.2.2. Con il secondo motivo, l’Avv. deduce la violazione dell’art. 705 cod. proc. peno con riguardo al rischio di sottoposizione a trattamenti disumani o degradanti, in considerazione del perdurante conflitto bellico in Ucraina.

La difesa, richiamando un precedente in materia reso da questa Corte, ritiene che le rassicurazioni fornite dall’Autorità richiedente sarebbero generiche e tali da non far superare il dato notorio, secondo cui l’intero territorio dell’Ucraina è oggetto di attacchi da parte della Russia, con missili e droni, che ben potrebbero raggiungere anche il territorio ove è ubicato il penitenziario di ” ubicato nella parte occidentale dello Stato.

Sostiene la difesa che gli attacchi russi, anche in epoca recente, hanno attinto le zone occidentali dell’Ucraina, ivi compresa la zona di con la conseguenza che neppure tale area può ritenersi estranea alle azioni belliche.

2.2.3. Con il terzo motivo, l’Avv. deduce la violazione dell’art. 705 cod. proc. peno in relazione alla valutazione della perizia medica disposta confronti dell’estradando, sulla base è stata esclusa l’incompatibilità tra le condizioni di salute e il trasferimento in vinculis e la successiva detenzione.

Rappresenta la difesa come il perito aveva concluso nel senso della necessità di assistenza sanitaria al momento del trasferimento, senza che tale prescrizione sia stata in alcun modo recepita dalla Corte di appello.

Tanto meno è stata valutata e verificata l’idoneità della tutela sanitaria in ambito carcerario, essendo state neppure richieste informazioni supplementari allo Stato richiedente.

4. All’udienza in camera di consiglio del 04/09/2026, celebrata con la partecipazione delle parti che ne hanno fatto richiesta, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Fabio Picuti, ha richiamato la memoria già depositata, chiedendo di annullare senza rinvio la sentenza impugnata. L’Avv. e l’Avv. hanno illustrato il contenuto dei rispettivi ricorsi, chiedendone l’accoglimento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I ricorsi pongono temi in parte tra loro sovrapponibili. Pertanto, nel prosieguo, verranno trattati congiuntamente. Essi sono fondati nei limiti e termini di seguito precisati.

2. Assume rilievo preliminare la censura – formulata dall’Avv. nel quarto motivo di ricorso – relativa alla violazione del diritto di alla traduzione in lingua georgiana degli atti della procedura; il ricorrente lamenta che tutti gli atti trasmessi dalle Autorità ucraine siano stati tradotti unicamente in lingua italiana e in lingua russa.

Si tratta di motivo di ricorso manifestamente infondato.

Anzitutto, occorre considerare che, all’udienza dell’ll/1l/202S, dichiarato di comprendere il russo, pur esprimendo una preferenza per ottenere assistenza linguistica in lingua georgiana.

Ciò premesso, si deve ribadire che non sussiste violazione del diritto di difesa qualora, nel corso del processo, l’imputato alloglotta sia assistito dall’interprete della lingua che egli stesso dichiari di parlare e di comprendere, ancorché non si tratti dèlla lingua madre;’ la previsione di cui all’art. 143 cod. proc. peno è preordinata ad assicurare all’imputato – non già il diritto alla traduzione degli atti nella lingua madre – bensì l’assistenza dell’interprete in una lingua che gli consenta la piena comprensione degli atti e degli snodi fondamentali del procedimento (Sez. 5, n. 47534 del 11/07/2018, S., Rv. 274136 – 01; in senso conforme, Sez. 6, n. 18496 del 04/03/2010, Andreynski, Rv. 247003 – 13/12/2016, dep. 2017, Ebughe, Rv. 268863 – 01).

Nel caso concreto, la doglianza è dunque del tutto a-specifica, posto che il ricorrente non deduce di non avere compreso il contenuto degli atti tradotti in lingua russa (che egli ha dichiarato di comprendere).

In secondo luogo, occorre considerare che – nel corso del procedimento, in data 21/11/2025 – la Corte di appello di Roma ha altresì conferito incarico peritale, al fine di tradurre in lingua georgiana la documentazione estradizionale, con operazioni conclusesi con il deposito della perizia, fissato per il giorno 09/01/2026. Nel caso concreto, dunque, la censura proposta nel quarto motivo si rivela manifestamente infondata, posto che l’incarico di tradurre i documenti della procedura estradizio~ale è stato conferito dalla Corte di appello ad un interprete e considerato che il ricorrente non lamenta il mancato deposito della perizia o la mancata traduzione di uno specifico atto avente rilievo decisivo tra quelli relativi alla procedura estradizionale per cui era stato conferito l’incarico peritale. Sotto tale profilo, dunque, il quarto motivo di ricorso proposto dall’Avv. risulta inammissibile.

3. Il primo motivo del ricorso depositato dall’Avv.

(cfr. supra, ritenuto in fatto, 2.2.1) e il quarto motivo del ricorso depositato dall’Avv. (cfr. supra, ritenuto in fatto, 2.1.4) propongono censure sotto il profilo del presupposto indiziario.

3.1. Sotto tali profili, i ricorsi – che comunque sono affetti da genericità – risultano inammissibili, nella misura in cui presuppongono un potere di valutazione della gravità indiziaria in capo all’autorità giudiziaria dello Stato richiesto che, nel caso di specie, non è consentito.

3.2. Occorre premettere che la consegna è stata richiesta sulla base della Convenzione europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300, applicabile nei rapporti tra Italia e Ucraina.

L’art. 705 cod. proc. peno prevede che la valutazione dei gravi indizi è richiesta solo «quando non esiste convenzione o questa non dispone diversamente». In applicazione della suddetta regola, la giurisprudenza ha già chiarito che, in tema di estradizione esecutiva per l’estero, nel regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione, cit., è inibita ogni rivalutazione del materiale probatorio che ha fondato la decisione esecutiva emessa dall’autorità giudiziaria straniera, dovendo il giudice nazionale compiere un esame solo formale del titolo esecutivo straniero (Sez.6, n.16913 del 6/5/2026, Babic, Rv. 290060- 02; Sez.6, n.25526 del 3/6/2021, Mezini, Rv.281534; Sez.6, n. 40036 del Ne consegue che, secondo il regime di consegna disciplinato dalla Convenzione europea di estradizione, l’Autorità giudiziaria italiana è tenuta ad accertare, con una sommaria delibazione, che la documentazione allegata alla domanda sia in concreto idonea ad evocare, nella prospettiva del sistema processuale dello Stato richiedente, l’esistenza di elementi a carico dell’estradando (Sez.6, n. 9758 del 30/1/2014, Bulgaru, Rv.258810).

3.3. Nel caso di specie, la Corte di appello ha valutato gli elementi forniti dall’Autorità richiedente, ritenendoli idonei a superare quel vaglio sommario in ordine alla astratta configurabilità dei reati contestati.

In tale contesto, pertanto, il giudice dello Stato richiesto non è in alcun modo legittimato a compiere una valutazione comparativa tra la prospettazione contenuta nella richiesta di estradizione e gli elementi contrari dedotti dalla difesa, attenendo tale aspetto al giudizio nel merito sulle accuse mosse all’estradando. Ne consegue che i profili dedotti dalla difesa – volti a confutare l’effettiva possibilità che l’imputato possa aver partecipato e diretto un’associazione a delinquere, come pure l’incidenza dei periodi di detenzione rispetto all’apporto associativo – sono tutti aspetti di merito, che esulano dal vaglio sommario richiesto al giudice dell’estradiz~one.

Per completezza, deve aggiungersi che la Corte di appello, pur nella consapevolezza del limitato ambito valutativo discendente dalla previsione convenzionale, ha dedicato un’ampia disamina agli elementi addotti a carico dell’estradando (si veda la sentenza impugnata, pag.16-20); il che consente di affermare che la delibazione è stata ben più approfondita di quella richiesta per legge; ciò esclude ulteriormente qualsivoglia lesione delle prerogative difensive, fermo restando che, in questa sede, non è consentito un sindacato nel merito.

3.4. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riguardo alla presunta violazione del principio di irretroattività della legge penale, dedotto dalla difesa relativamente alla contestazione del reato di “influenza criminale”, introdotto nella legislazione ucraina a partire dal 2020 e, in quanto tale, non applicabile fin dall’inizio della costituzione del sodalizio (risalente al 2013). II motivo, peraltro genericamente dedotto, è inammissibile.

Da un lato, esso trascura che – anche a concedere che la fattispecie di influenza criminale sia stata introdotta nel 2020 – sono attribuite condotte riconducibili a tale fattispecie che sarebbero state commesse anche in epoca successiva (posto che la contestazione “abbraccia” un arco temporale compreso tra il 2013 e l’agosto 2022).

Dall’altro lato, il motivo di ricorso trascura che i reati contestati (associazione a delinquere e reati fine) sono tutti previsti dalla legislazione interna (essendo il delitto associativo qualificabile quantomeno come delitto di associazione a delinquere “semplice”); pertanto, il principio della doppia incriminabilità (previsto dall’art.2, §1, della Convenzione) risulta sicuramente rispettato. Ne discende che la dedotta violazione del principio di irretroattività non può essere accolta in questa sede nei termini prospettati dalla difesa: la contestazione comprende anche condotte successive all’introduzione della fattispecie e il ricorrente non individua specificamente quelle anteriori sulle quali si fonderebbe la domanda di estradizione.

Resta dunque riservata all’Autorità giudiziaria dello Stato richiedente – essendo comunque l’Ucraina Paese tenuto al rispetto dell’art. 7 della Conv. Edu – la definitiva verifica della riferibilità temporale delle singole condotte in relazione alla fattispecie contestata a 4. Il secondo motivo del ricorso depositato dall’Avv.

(cfr. supra, ritenuto in fatto, 2.2.2) e il primo, il secondo motivo e il terzo del ricorso depositato dall’Avv.

(cfr. supra, ritenuto in fatto, propongono censure in parte sovrapponibili, che possono essere trattate congiuntamente.

4.1. Volendone offrire una lettura in termini di estrema sintesi, si può qui ricordare che – secondo il ricorrente – esistono condizioni ostative all’accoglimento della domanda di estradizione, rilevanti ai sensi dell’art. 698, comma 1, e dell’art. 705, comma 2, lett. a) e c), cod. proc. pen.: infatti, in caso di estradizione di in Ucraina, l’interessato sarebbe esposto al concreto rischio di compromissione dei diritti fondamentali, ivi compresi quelli protetti dagli artt. 2 e 3 Conv. Edu, in conseguenza dell’effetto sinergico di una pluralità di fattori: il conflitto in atto tra Ucrain,a e Russia; la ,deroga alla garanzia di alcuni diritti fondamentali protetti dalla Convenzione Edu; le concrete condizioni di detenzione cui sarebbe sottoposto vieppiù incisive – sotto il profilo del divieto di trattamenti inumani e/o degradanti – in ragione delle gravi condizioni di salute in cui versa il ricorrente.

4.2. Questa Corte ha già avuto modo di esaminare in più occasioni il tema dei rapporti tra le procedure estradizionali e la tutela dal rischio di compromissione dei diritti fondamentali – e, in particolare, di quelli protetti dagli artt. 2 e 3 Conv. Edu – in conseguenza del conflitto in atto, a seguito dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. L’esame dei precedenti di questa Corte rivela l’esistenza di alcune oscillazioni interpretative.

4.2.1. Secondo un orientamento, il rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti non può essere desunto dal mero coinvolgimento dello Stato richiedente in un conflitto armato, a condizione che siano fornite idonee garanzie in ordine al fatto che la detenzione non avverrà in territori direttamente interessati dalle attività belliche e che, in ogni caso, siano offerte tutele adeguate a garantire l’incolumità del soggetto richiesto (Sez.6, n.39560 del 19/09/2024, Lojek, Rv. 287040; in senso conforme, Sez.6, n. 36440 dell’l/7 /2024, Mykhailov, n.m.). L’orientamento è stato ancora di recente ribadito da altra decisione, relativa ad una domanda di estradizione in cui l’interessato avrebbe dovuto essere sottoposto a privazione della libertà proprio nell’istituto penitenziario di (come Nella decisione da ultimo citata si evidenzia come il rischio che l’estradando sia sottoposto a trattamenti inumani o degradanti non solo non possa essere desunto automaticamente dal coinvolgimento in un conflitto armato dello Stato richiedente, ma si aggiunge che esso «deve essere accertato in concreto, sulla base di informazioni attendibili ed aggiornate, anche di carattere statistico, circa l’incidenza degli eventi bellici sulla popolazione civile nell’area di detenzione e l’effettiva esposizione della persona richiesta a un pericolo di intensità significativamente superiore a quella ordinaria» (Sez. 6, n. 21653 del 08/04/2026, Kyrychenko, Rv. 290201 – 01; in quel caso, la Corte ha escluso la sussistenza della condizione ostativa, valorizzando la distanza di Ivano Frankivis’k dal fronte, l’assenza di condizioni di sovraffollamento nel penitenziario, l’esistenza di rifugi antiaerei e le risultanze di un rapporto ONU pubblicato nel 2026). Si tratta di un orientamento che privilegia la regola del reciproco affidamento tra gli Stati aderenti alla Convenzione, in virtù del quale, per potersi superare e ritenere inattendibili le specifiche rassicurazioni fornite dallo Stato richiedente, occorre l’acquisizione di congrui elementi in senso contrario.

4.2.2. Altre decisioni, viceversa, sono giunte ad esiti diversi, annullando senza rinvio le sentenze di alcune corti di appello che hanno ritenuto la sussistenza delle condizioni per concedere l’estradizione verso l’Ucraina.

Si è per esempio affermato che «si configura la condizione ostativa del rischio per i diritti fondamentali della persona nel caso in cui lo Stato richiedente, coinvolto in un conflitto armato, non possa offrire garanzie sull’assenza di attuale pericolo per l’incolumità del soggetto da estradare, in ragione della estensione, cruenta ed eccezionale, degli attacchi bellici sferrati sul suo intero territorio, quando tale situazione sia oggettivamente accertata anche nelle forme del “fatto notorio”» (Sez. 6, n. 29416 del 16/07/2025, P., Rv. 288475 – 01; conf.; Sez.6, n. 4828 del 05/02/2026, Turchenko, n. m.; Sez.6, n. 1167 del 30/12/2025, dep. 2026, Arushanyan, n. m.; Sez. 6, n. 8636 del 30/01/2024, Aleynik, Rv. 286074 – 01). Da notare che nel primo dei casi citati, anch’esso relativo ad una domanda di estradizione in cui l’interessato avrebbe dovuto essere detenuto nella regione di questa Corte ritenuto costituissero adeguata rassicurazione la rappresentazione, da parte delle Autorità ucraine, circa la destinazione dell’estradando ad istituti penitenziari dotati di procedure di evacuazione in caso di allarme aereo e collocati in regioni non direttamente coinvolte nel conflitto armato. In quella decisione, si è valorizzata una pluralità di elementi, che hanno indotto ,il Collegio a ritenere che l’eventuale accoglimento della domanda di estradizione avrebbe determinato l’esposizione dell’estradando alle conseguenze del conflitto armato, con una possibile compromissione del diritto alla vita e di altri diritti fondamentali protetti dalla Conv. Edu.

4.3. Il Collegio ritiene che le oscillazioni interpretative non rivelino, in realtà, un reale contrasto in ordine alla possibilità di disporre l’estradizione nei confronti di uno Stato coinvolto in un conflitto bellico; piuttosto, il punto controverso è quello di individuare le modalità attraverso cui verificare le condizioni di sicurezza interne allo Stato richiedente e il livello di garanzie che si intende assicurare in chiave di prevenzione dal pericolo di compromissione dei diritti fondamentali in caso di estradizione. Ciò anche in considerazione del fatto che, in materia di estradizione, questa Corte ha cognizione anche sul merito della domanda di estradizione, seppur nel ristretto perimetro di un esame cartolare della vicenda (Sez. 6, n. 25264 del Colombo, Rv. 251141 – 01; Sez. 6, n. 44785 del 24/09/2003, Ndreca, Rv. 227048 5. Tanto premesso”jI ,Collegio ritiene che la sentenza impugnata debba essere annullata senza rinvio, sussistendo condizioni ostative all’accoglimento della domanda di estradizione rilevanti ai sensi degli artt. 698, comma l, e 705, comma 2, lett. c), cod. proc. peno 5.1. Viene, anzitutto, in rilievo la situazione in atto in Ucraina, a seguito del conflitto armato innescato dall’occupazione da parte della Federazione Russa di territori della Repubblica di Ucraina, nel febbraio 2022.

Come già osservato da Sez. 6, n. 29416 del 16/07/2025, P., Rv. 288475 – 01, accreditate fonti istituzionali «descrivono la situazione bellica nello Stato richiedente, conseguente all’occupazione della Federazione russa, in drammatica involuzione ed aggravamento, viste l’intensificazione e l’estensione degli attacchi missilistici, volti a colpire civili e infrastrutture, anche in regioni fino ad oggi escluse dal conflitto, tanto da esserne ormai investito l’intero territorio nazionale»; la drammaticità della situazione – e l’estensione degli effetti del conflitto anche alla situazione dei civili, anche in zone non prossime al fronte – è stata tra l’altro oggetto della Risoluzione adottata dal Parlamento europeo il 9 luglio 2025 2025/2710/(RSP) (in cui si sottolinea «il costo umano della guerra della Russia contro l’Ucraina e l’urgente necessità di porre fine all’aggressione russa: la situazione drammatica dei civili ucraini detenuti illegalmente e dei prigionieri di guerra e i continui bombardamenti di civili») e di una presa di posizione del Consiglio europeo, espressa in un documento del 26 giugno 2025 (EUCO 16/25), in cui si menziona «l’intensificarsi degli attacchi quotidiani della Russia».

5.2. La gravità della situazione di sicurezza nei territori della Repubblica di Ucraina non può dirsi circoscritta alle sole zone prossime al fronte.

5.2.1. A riprova della persistenza di una simile situazione, occorre considerare che l’Unione europea ha adottato atti tesi ad assicurare misure di «protezione temporanea per gli sfollati provenienti dall’Ucraina che non possono ritornare nel proprio paese o nella propria regione di origine a causa della guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina»; la protezione temporanea è stata introdotta dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/3821 del Consiglio, con misura prorogata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2023/24092, (UE) 2024/18363 e (UE) 2025/14604 del Consiglio. Si tratta di misure di protezione temporanea che – pur prive di rilievo decisivo ai fini delle procedure estradizionali – assumono valore come elementi “di contesto”; infatti, dette misure di protezione temporanea prescindono dall’individuazione della zona di provenienza del cittadino ucraino e, a riprova della persistenza della necessità di offrire protezione temporanea, saranno in vigore fino al 4 marzo 2027.

5.2.2. Ad ulteriore riprova del fatto che la situazione di grave insicurezza per la tutela del diritto alla vita e dei diritti fondamentali non può dirsi limitata alle sole zone del territorio ucraino prossime al fronte di guerra, occorre considerare un altro aspetto, oggetto di specifica allegazione difensiva.

All’indomani dell’avvio delle operazioni belliche, sulla base della proposta del Consiglio per la sicurezza e la difesa nazionale dell’Ucraina, ai sensi dell’articolo 106, primo comma, punto 20, della Costituzione dell’Ucraina e della legge ucraina «Sul regime giuridico della legge marziale», in Ucraina è stata introdotta la legge marziale con decreto del Presidente dell’Ucraina n. 64/2022 del 24 febbraio 2022. Detto decreto è entrato in vigore contestualmente all’entrata in vigore della legge ucraina n. 2102 del 24 febbraio 2022.

L’applicazione della legge marziale è, significativamente (per quanto qui viene in rilievo), estesa a tutto il territorio nazionale e ha comportato, come effetto, l’adozione di misure derogatorie ad un ampio ventaglio di diritti di rilievo costituzionale. Ne è riprova il fatto che la Rappresentanza permanente dell’Ucraina presso il Consiglio d’Europa ha comunicato, con nota verbale n. 31011/32-017-3 del 28 febbraio 2022 di avere esercitato la facoltà di deroga agli obblighi previsti dalla Conv. Edu, prevista dall’art. 15 della medesima convenzione. Le previsioni conseguenti all’adozione della legge marziale – si legge nella citata nota verbale – a.\(~~,ano inizialmente impatto sui diritti fondamentali protetti dagli artt. 8, 9, lO, 11, 14 della Convenzione e dall’art. 2 del Protocollo n. 4 della medesima Convenzione e sono state successivamente modulate nel tempo. A quest’ultimo riguardo, va allora evidenziato che, più di recente, le Autorità ucraine hanno circoscritto in senso restrittivo il perimetro della deroga prevista dall’art. 15 Conv. Edu. Con nota verbale del 4 aprile 2024, le Autorità Ucraine hanno comunicato al Consiglio di Europa che la portata delle deroghe è stata ridotta in modo significativo: esse non riguardano più gli articoli 4.3 Conv. Edu (lavoro forzato o obbligatorio), 9 (libertà di pensiero, di coscienza e di religione), 13 (diritto a un ricorso effettivo), 14 (divieto di discriminazione) e 16 (restrizioni all’attività politica degli stranieri) della Convenzione. Nondimeno, le deroghe attualmente in vigore – su tutto il territorio nazionale ucraino – incidono tuttora sui diritti fondamentali protetti dagli articoli 8, 10 e 11 della Conv. Edu e articoli l, 2 e 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione e dall’articolo 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione.

Si tratta della possibilità di imporre il coprifuoco, nonché significative limitazioni al diritto di circolazione e di riunione, al diritto di proprietà e alla tutela della vita privata e familiare.

Come detto, si tratta di misure tuttora in vigore e che le stesse Autorità ucraine hanno ritenuto necessario estendere a tutto il territorio nazionale; il che, a giudizio del Collegio, costituisce conferma del fatto che la situazione di emergenza – che giustifica la deroga alla tutela dei diritti protetti dalla Convenzione Edu – è tuttora attuale e non può dirsi circoscritta alle sole zone prossime al fronte bellico.

5.2.3. Vi è un altro dato che porta a ritenere dimostrato che la situazione in Ucraina – a prescindere dalla zona del territorio – sia tale da determinare una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile. Sono oramai numerose, in giurisprudenza, le decisioni che accordano protezione sussidiaria a civili provenienti dall’Ucraina.

Si tratta, evidentemente, di una misura di protezione internazionale che non riguarda la posizione di (che non è cittadino ucraino). Se ne fa qui cenno, tuttavia, perché il succedersi di decisioni che accordano protezione internazionale a cittadini ucraini muove dal presupposto che, in Ucraina, vi sia una situazione quale quella descritta dall’art. 14, comma l, lett. c), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251 (di recepimento e attuazione della c.d. direttiva qualifiche, oggi abrogata dal Regolamento (UE) 2024/1347 del Parlamento europeo e del Consiglio, che, tuttavia, ha lasciato sostanzialmente immodificati i presupposti della protezione sussid iaria).

Secondo la normativa che disciplina la protezione internazionale, ha diritto ad ottenere protezione sussidiaria la persona che, in caso di rimpatrio, «correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno», intendendosi per tale – tra l’altro – «la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale». Si tratta, evidentemente, di una definizione che, in qualche modo, evoca situazioni in cui si determina un rischio di violazione dei diritti fondamentali protetti dagli artt. 2 e 3 Conv. Edu. (che assume rilievo nella valutazione della sussistenza dei presupposti per accogliere o meno una domanda di estradizione, alla luce del dettato dell’art. 70S, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.).

È necessario evidenziare che – tra gli elementi considerati per valutare la sussistenza dei presupposti per accordare protezione internazionale – i Tribunali (presso i quali è costituita una sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea) sono chiamati a valutare la situazione specifica del Paese di interesse, valutando le informazioni disponibili sui Paesi di origine (c.d. COI, Country of origin information) , raccolte dall’Agenzia Europea per l’Asilo (EUAA), dall’UNHCR, da organizzazioni governative e non governative.

Orbene, la giurisprudenza di merito ha – come anticipato – ripetutamente accordato protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 14, comma l, lett. c), d.lgs. n. 251/2007, cit., a persone provenienti dall’Ucraina, a prescindere dalla specifica zona di provenienza e, in taluni casi, anche a persone provenienti dalla regione di È altresì interessante evidenziare che detti decreti nell’accordare protezione internazionale ai richiedenti – hanno valorizzato anche informazioni sull’Ucraina relative alla regione di (cfr. ad esempio, tra gli altri: Tribunale di.p.otenza, decreto del 15/10/2025, RG n. 1394/2024, ric. B.O.; Tribunale di Catania, decreto del 24/07/2025, RG n. 12813/2020, ric. P.T.; Tribunale di Catanzaro, decreto del 06/05/2025, RG n. 2503/2024, ric. M.V.; Tribunale di Catanzaro, decreto del 31/03/2025, RG n. 1183/2022, ric. M.S.; Tribunale di Napoli, decreto del 08/01/2025, RG n. 26514/2022, ric. S.Y.; Tribunale di Bologna, decreto del 21/04/2023, RG n. 4321/2019, ric. Y.D.). portata di tali pronunce non automatico rilievo nel giudizio estradizionale. Esse, tuttavia, confermano la rilevanza di informazioni aggiornate e specifiche anche sulla regione di Del resto, a riprova della concretezza del rischio che anche la zona di possa essere coinvolta da attacchi indiscriminati che coinvolgono anche la popolazione civile è sufficiente ricordare che – come risulta dalla stessa sentenza Sez. 6, n. 21653 del 08/04/2026, Kyrychenko, Rv. 290201, cito – in quella città, nel marzo 2026, è stato bombardato un ospedale.

5.3. Tali elementi – letti in sinergia tra loro – inducono il Collegio a ritenere che, in caso di accoglimento della domanda di estradizione, e a prescindere dalla zona dell’Ucraina ove si trova l’istituto penitenziario ove dovrebbe essere detenuto, si troverebbe esposto ad una minaccia di grave danno alla vita, derivante dalla situazione di conflitto armato in atto tra la Federazione Russa e l’Ucraina.

Si tratta di una situazione che, dunque, esporrebbe ad un rischio di compromissione di diritti fondamentali protetti dagli artt. 2 e 3 della Conv. Edu. che è necessario prevenire.

Occorre infatti ricordare che la Corte Edu ha, in più occasioni, rimarcato che l’estradizione da parte di uno Stato contraente può dare luogo a una questione ai sensi dell’articolo 3 e comportare quindi la responsabilità dello Stato richiesto, ai sensi della Convenzione, qualora sia dimostrata l’esistenza di fondati motivi per ritenere che, qualora estradata, la persona in questione corra un rischio reale di subire un trattamento contrario all’articolo 3 nel Paese di destinazione (Corte Edu, con riferimento ad altre forme di allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato, alla volta di uno Stato in cui vi è rischio reale di trattamenti contrari all’articolo 3; ciò in ragione del fatto che la protezione dei diritti garantiti dall’art. 3 non può dipendere dalla base giuridica dell’allontanamento verso altro Stato; cfr. Corte Edu, Quarta Sezione, Babar Ahmad e altri c. Regno Unito, 10 aprile 5.4. A tali considerazioni, se ne debbono aggiungere ulteriori, che concorrono a fondare la decisione di annullare senza rinvio la decisione emessa dalla Corte di appello di Roma.

Nell’offrire rassicurazioni sulla “sicurezza” delle condizioni di laddove ristretto nell’Istituto penale di le Autorità ucraine hanno evidenziato che l’Istituto penitenziario è dotato di un rifugio anti-aereo, destinato ad ospitare 800 persone, rappresentando che – in caso di allarme di attacco aereo – le procedure di emergenza prevedono che, in detto rifugio, abbiano accesso prioritario i minorenni, le donne con figli e le persone – come – estradate.

Questa Corte (Sez.6, n. 1167 del 30/12/2025, dep. 2026, Arushanyan, non mass.) ha già avuto modo di evidenziare che «la documentazione acquisita dallo Stato richiedente da cui emerge che il ricorrente, in caso di detenzione, “verrebbe allocato in un istituto sicuro rispetto alle zone di guerra” non è idonea a fornire idonee garanzie in ordine all’incolumità del soggetto richiesto, in quanto, in ragione dell’improvvisa estensione del conflitto, l’Ucraina non è, al momento, in grado di fornire alcun tipo di rassicurazione circa l’assenza di un attuale pericolo anche in territori diversi da quelli sino ad oggi direttamente interessati dalla guerra». A ciò si deve aggiungere che le rassicurazioni offerte dalle Autorità ucraine sono formulate in termini invero generici, e che, nel caso individuale di non offrono garanzie adeguate quanto alla possibilità di tempestivo soccorso (in ragione delle sue condizioni di salute che, pur compatibili in astratto con la custodia in carcere, sono comunque non prive di serie criticità, dettagliatamente descritte nella perizia medico-legale depositata nel giudizio di merito; cfr. relazione peritale 5.5. Vi è un altro tema che assume rilievo nell’economia della presente decisione.

Si è detto che le Autorità ucraine hanno comunicato al Consiglio d’Europa l’esercizio della facoltà di deroga ex art. 15 Conv. Edu e si è detto che, attualmente, la portata delle deroghe interessa gli articoli 8, 10 e 11 della Conv. Edu e gli articoli 1, 2 e 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione e l’articolo 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione (cfr. supra, considerato in diritto 5.2.2).

Il che introduce un aspetto problematico nella vicenda qui in esame.

5.5.1. La Convenzione europea di estradizione – firmata a Parigi il 13 dicembre 1957 e resa esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300 – non annovera esplicitamente, tra i motivi di rifiuto dell’estradizione, l’ipotesi che taluni diritti fondamentali non siano garantiti nello Stato richiedente. Per altro verso, invece, la Convenzione Edu, fatta salva l’ipotesi della deroga ex art. 15, obbliga gli Stati contraenti ad assicurare tutela concreta ed effettiva ai diritti fondamentali da essa considerati. Come già evidenziato, la Corte Edu ha ritenuto che il dovere di garanzia dei diritti fondamentali (in quei casi, quelli protetti dall’art. 2 e dall’art. 3) gravi sugli Stati contraenti anche nel contesto di procedure di estradizione (si rimanda alla giurisprudenza sopra citata, al considerato in diritto 5.3).

Ne discende che il sistema convenzionale “tollera” una mancata protezione di determinati diritti fondamentali, in ragione della situazione di urgenza esistente in un determinato territorio. Ma l’esercizio – da parte di uno Stato contraente – della facoltà di deroga prevista dall’art. 15 Conv. Edu. non può avere incidenza sulla posizione degli altri Stati contraenti, non potendosi ritenere che le deroghe deliberate dallo Stato richiedente, giustificate sul presupposto della situazione di emergenza vigente in quel Paese, possano avere riflessi sulle responsabilità degli altri Stati contraenti, sui quali grava comunque il dovere di protezione dei diritti fondamentali delle persone su cui, in quel momento, hanno giurisdizione.

5.5.2. Del resto, in giurisprudenza – seppure con riferimento soprattutto all’art. 3 Conv. Edu – non si è mai dubitato del fatto che il rischio di violazione di un diritto fondamentale possa costituire motivo di rifiuto dell’estradizione, posto che le cause ostative previste dall’art. 70S, comma 2, cod. proc. peno operano anche in presenza di una convenzione di estradizione (con riferimento alle garanzie del giusto processo, Sez. 6, n. 21634 del 22/05/2026, Z, Rv. 290165 – 01, in un “caso brasiliano”; con riferimento al divieto di sottoposizione a lavori forzati, Sez. 6, n. 31859 del 16/09/2025, W, Rv. 288782 – 01 e Sez. 6, n. 8616 del 30/01/2020, Smyshlyaev, Rv. 278459 – 01; con riferimento all’estradizione di una madre di prole inferiore a tre anni, per le condizioni di detenzione previste per tali casi, Sez. 6, n. 15661 del 07/02/2024, Alves, Rv. 286513 – 01; con riferimento alle garanzie difensive sul “giusto processo” per la possibile applicazione della legge marziale in Ucraina, Sez. 6, n. 8636 del 30/01/2024, Aleynik, Rv. 286074 – massimata sul punto). Ciò tanto più è vero, allorquando il rischio di violazione di uno dei diritti fondamentali. della persona sia conseguenza non di evenienze fattuali accidentali, ma sia riferibile ad una scelta normativa dello Stato richiedente (Sez. 6, n. 45476 del 15/09/2015, Karic, Rv. 265455 – In definitiva, deve essere evidenziato che ciò che assume rilievo ostativo all’estradizione non è solo il rischio di violazione di diritti fondamentali in conseguenza del procedimento penale o della sentenza di condanna emessi dallo Stato richiedente; ad assumere rilievo, infatti, è il rischio di compromissione dei diritti fondamentali in sé e per sé considerato; lo si ricava dalla lettura dell’art. 70S, comma 2, lett. c), cod. proc. pen., in base al quale la corte di appello pronuncia comunque sentenza contraria all’estradizione «se vi è motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ( … ) ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona». E non è certo privo di rilievo il fatto che tale clausola ostativa non faccia esclusivo riferimento ai soli trattamenti inumani o degradanti (che sono oggetto di autonoma considerazione).

5.5.3. Nel caso in esame, come evidenziato, le Autorità ucraine hanno adottato la legge marziale, comprimendo la tutela di alcuni diritti fondamentali, protetti dagli articoli 8,10. e 11 della Conv. Edu, dagli articoli 1,2 e 3 del Protocollo addizionale alla Convenzione e dall’articolo 2 del Protocollo n. 4 alla Convenzione).

6. In conclusione, questa Corte ritiene che non sussistano i presupposti per pronunciare sentenza favorevole all’estradizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, primariamente in ragione della situazione di rischio conseguente al conflitto bellico in atto, dovendosi altresì rilevare che anche il rischio di compromissione di altri diritti fondamentali avrebbe comunque imposto un approfondimento volto a chiarire la situazione attuale in ordine alla fruizione dei diritti (non può sul punto trascurarsi la recente sentenza Corte EDU, Quinta Sezione, Derevyanko e Tarasova c. Ucraina del 23 luglio 2026, nn. 39465/23 e 43066/23, che, da un lato, esclude una radicale incompatibilità della legislazione emerge~~iaie· dell’Ucraina in tempo di guerra, e dall’altro ribadisce la necessità di un controllo attento e perdurante sui presupposti della custodia). Solo per completezza, si evidenzia comunque che anche altre corti supreme europee hanno ritenuto legittimo il mancato accoglimento di una domanda di estradizione formulata dall’Ucraina: la Corte suprema svedese ha ritenuto l’estradizione verso l’Ucraina incompatibile con la protezione dei diritti tutelati dall’art. 3 Conv. Edu, in conseguenza del conflitto in atto (Hbgsta domstolen, sentenza del 31 ottobre 2023 (Caso Mal B 3926-23); la Corte di cassazione francese ha ritenuto ostativi all’accoglimento della domanda di estradizione gli effetti che la legge marziale ucraina determina sulla tutela di alcuni diritti fondamentali (con riferimento al rischio di diniego di giustizia; Cour de cassation, crimine/le, Chambre crimine/le, novembre 7. Ai sensi dell’art. 714, comma 3, cod. proc. peno – non sussistendo le condizioni per emettere una sentenza favorevole all’estradizione – la misura cautelare in atto deve essere revocata, con conseguente immediata scarcerazione del ricorrente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e respinge la richiesta di estradizione.

Dispone la revoca della misura cautelare in corso e ordina l’immediata scarcerazione di se non detenuto per altra causa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all’art. 626 cod. proc. peno e di cui all’art. 203 disp. atto cod. proc peno Così deciso il 04/09/2026

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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