Obbligo di risposta alle doglianze decisive dell’appellante (Cass. pen. Sez. 5 n. 17778 del 18.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Integra il vizio di motivazione di cui all’art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. la sentenza di appello che non fornisca effettiva risposta a specifiche doglianze della difesa, le quali attengano a profili decisivi del giudizio di responsabilità. Il giudice del gravame non può limitarsi ad affermazioni di carattere assertivo o a valutazioni “sbrigative”, ma è tenuto a confutare in modo puntuale e completo le tesi dell’appellante, specialmente quando la prova della responsabilità si fondi su un unico indizio la cui interpretazione sia stata contestata in modo specifico. L’obbligo di motivazione rafforzata sussiste anche con riferimento alla valorizzazione di elementi di prova indiretti, come l’irrogazione di una sanzione disciplinare da parte del datore di lavoro, dovendo il giudice spiegare le ragioni per cui tale circostanza non risulti compatibile con l’ipotesi accusatoria.

Il Fatto

La Corte di appello di Potenza, confermando la sentenza del Tribunale di Potenza, aveva condannato l’imputato per il reato di furto aggravato ai sensi degli artt. 624, 625, comma 1, n. 5, e 61 n. 11 cod. pen. La contestazione riguardava la partecipazione, in concorso con altri soggetti, alla sottrazione di materiale meccanico dallo stabilimento Fiat-Sata di Melfi. Il ruolo dell’imputato, secondo la pubblica accusa, era quello di avere consentito, in violazione dei doveri di vigilanza, l’uscita dallo stabilimento dell’autocarro carico di refurtiva. La decisione di primo grado era stata gravata con atto di appello, con il quale la difesa aveva dedotto una serie di specifiche doglianze, tra cui l’insufficienza dell’unico indizio a carico e l’erronea ricostruzione delle mansioni svolte dall’imputato.

La Corte territoriale aveva rigettato l’impugnazione, fornendo una motivazione che la difesa riteneva apparente. Avverso tale sentenza, l’imputato aveva proposto ricorso per cassazione, articolando quattro motivi di doglianza incentrati sui vizi di motivazione e sulla violazione dell’art. 111 Cost.

La Motivazione della Corte

La Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondati e congiuntamente esaminabili tutti i motivi proposti. Il thema decidendum è stato incentrato sulla verifica dell’adempimento, da parte del giudice di secondo grado, dell’obbligo di confrontarsi con le specifiche e decisive deduzioni difensive. La Corte ha osservato come la difesa dell’imputato avesse evidenziato, sin dal gravame di merito, che la prova della responsabilità si basava esclusivamente su un errore di trascrizione del nominativo del conducente e del numero di targa sul modulo di ingresso dell’autocarro.

Di fronte a questa impalcatura difensiva, la Corte di appello si era limitata a poche righe di motivazione, caratterizzate da affermazioni meramente assertive e genericamente riferite anche ad altri imputati, per i quali il quadro accusatorio era però differente e più solido. In particolare, il giudice territoriale aveva definito «goffa» la giustificazione dell’imputato senza spiegarne l’illogicità, e aveva asserito la sussistenza di un accordo criminoso senza indicare su quali elementi fondasse la partecipazione del ricorrente. Inoltre, la motivazione conteneva un’evidente contraddizione tra la condotta contestata nell’imputazione, consistente nell’avere consentito l’uscita del veicolo, e quella ritenuta in sentenza, ossia l’avere consentito l’ingresso dello stesso mezzo, senza chiarire la ragione di tale sostituzione.

Un ulteriore profilo di carenza motivazionale è stato individuato nella mancata risposta alla deduzione relativa alla sanzione disciplinare irrogata dall’azienda all’imputato. La Corte di appello si era limitata ad affermare la diversità dei piani di valutazione tra la sanzione penale e quella disciplinare, senza spiegare perché la scarsa entità della sanzione applicata dal datore di lavoro non fosse un indizio incompatibile con una consapevole partecipazione al delitto.

La Corte di legittimità ha richiamato il proprio consolidato orientamento, secondo cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione quando le argomentazioni poste a fondamento della responsabilità siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze, decisive per il giudizio (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013). La sentenza impugnata è stata pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Salerno, cui è demandato il compito di ricostruire compiutamente il quadro indiziario e di fornire una motivazione effettiva e puntuale sulle decisive questioni sollevate dalla difesa.

Nota della Redazione

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