Annullamento d’ufficio del permesso in sanatoria oltre il termine di dodici mesi (TAR Lazio n. 577 del 17.09.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il potere di annullamento d’ufficio di un permesso di costruire in sanatoria è soggetto al termine massimo di dodici mesi, introdotto dall’art. 63, comma 1, d.l. n. 77 del 2021, conv. nella l. n. 108 del 2021, che ha modificato l’art. 21-nonies, comma 1, l. n. 241/1990. Il termine decorre dall’adozione del titolo abilitativo e non dall’avvio del procedimento di secondo grado. L’amministrazione può prescinderne solo in presenza delle circostanze indicate nell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990, che devono risultare dal corpo del provvedimento. La violazione del termine integra un vizio di legittimità di carattere radicale, che determina l’annullamento dell’atto e assorbe ogni ulteriore censura.
Il Fatto
Nel 1995 un’esecutrice di un abuso edilizio presentava istanza di condono edilizio al Comune per un fabbricato in corso di costruzione. Nel 2015 la ricorrente acquistava l’immobile, con espressa menzione dell’istruttoria in corso sulla domanda di sanatoria. A seguito dell’integrazione documentale richiesta dall’amministrazione e del pagamento preteso, il Comune rilasciava il permesso di costruire in sanatoria il 21 maggio 2019, ai sensi dell’art. 33 della l. n. 47/1985.
Con comunicazione successiva il Comune avviava il procedimento di annullamento d’ufficio del titolo, contestando la data di realizzazione delle opere, l’assenza di uso abitativo, la non dimostrata titolarità della richiedente e lo stato quasi inesistente dell’unità immobiliare. La ricorrente produceva memorie difensive. Il Comune emetteva comunque l’ordinanza di annullamento e di ripristino dello stato dei luoghi il 1° settembre 2022, sostenendo che nessuna osservazione era stata presentata. Il ricorso chiedeva l’annullamento dell’ordinanza e della comunicazione di avvio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene fondato il ricorso e concentra l’analisi sul secondo ordine di censure, concernente la violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Il titolo in sanatoria era stato adottato il 21 maggio 2019. La comunicazione di avvio del procedimento di secondo grado e il provvedimento conclusivo del 1° settembre 2022 intervenivano oltre tre anni dopo.
Il Giudice rileva la manifesta violazione del termine massimo di dodici mesi per l’esercizio del potere di riesame. Il termine è stato introdotto dall’art. 63, comma 1, d.l. n. 77 del 2021, convertito nella l. n. 108 del 2021. La decorrenza è fissata all’adozione del titolo abilitativo, non all’avvio del procedimento di riesame.
Il Collegio verifica inoltre che nel corpo dell’atto impugnato non emerge alcuna delle circostanze indicate nell’art. 21-nonies, comma 2-bis, l. n. 241/1990. Tali circostanze, sole idonee a consentire all’amministrazione di prescindere dal termine, non sono state allegate né documentate. La motivazione del provvedimento si limita a contestare i presupposti della sanatoria, senza confrontarsi con il limite temporale del potere esercitato.
Il carattere radicale del vizio accertato consente al Collegio di esimersi dall’esame degli ulteriori motivi. Le censure sulla violazione dell’art. 10 della l. n. 241/1990, sull’omesso esame delle memorie e sull’assenza di prevalente interesse pubblico restano assorbite. Il Comune, destinatario di un’ordinanza collegiale di chiarimenti, non si è costituito in giudizio né ha fornito riscontro, e la sua condotta difensiva non ha inciso sul percorso argomentativo.
Il ricorso è pertanto accolto, con annullamento dell’ordinanza del 1° settembre 2022. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della ricorrente, con condanna del Comune al pagamento.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.