Partecipazione associativa e ruolo fiduciario nel narcotraffico (Cass. pen. Sez. VI n. 40217 del 15.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio e dell’affectio societatis di ciascun aderente non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato cui gli agenti abbiano fatto riferimento, anche implicito, per un periodo limitato. La condotta partecipativa è a forma libera e si realizza in qualunque contributo apprezzabile alla realizzazione degli scopi dell’organismo. L’interpretazione del linguaggio criptico degli intercettati costituisce questione di fatto, sottratta al sindacato di legittimità se logicamente motivata. Ai fini dell’aggravante dell’ingente quantità è sufficiente, ex art. 59, comma 2, cod. pen., la colpevolezza dell’agente, provata dalla conoscenza, dall’ignoranza per colpa o dall’errore colposo sulla circostanza.

Il Fatto

La Corte di appello, in riforma della decisione di primo grado, aveva escluso per tutti gli imputati l’aggravante della transnazionalità, rideterminato le pene ed assolto uno dei ricorrenti per un capo di imputazione. I giudici di merito avevano ritenuto provata l’esistenza di un’associazione finalizzata all’importazione e cessione di cocaina dal Sud America, attiva dal gennaio 2014, con un sistema di raccolta di denaro attraverso le cosiddette “puntate” destinate a finanziare gli acquisti.

Avverso la sentenza hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati, deducendo vizi di motivazione, travisamento delle prove, erronea applicazione delle aggravanti e questioni di nullità. La difesa di uno dei ricorrenti ha eccepito la nullità della notificazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di appello, effettuata telefonicamente.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibili la maggior parte dei ricorsi, con l’eccezione di quelli proposti nell’interesse di due imputati, giudicati infondati. I ricorsi sono stati ritenuti prevalentemente reiterativi, versati in fatto e diretti a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio, in particolare dei colloqui intercettati, preclusa in sede di legittimità a fronte di un quadro ricostruttivo coerente e non parcellizzato.

Sul versante della partecipazione associativa, la Corte ha richiamato i principi secondo cui, in tema di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte, che può essere anche breve, purché dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito (Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122; Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440). La condotta costitutiva di partecipazione è a forma libera e può realizzarsi in forme diverse, purché si traduca in un apprezzabile contributo alla realizzazione degli scopi dell’organismo (Sez. 3, n. 35975 del 26/05/2021, Caterino, Rv. 282139).

Quanto alla identificazione di uno dei ricorrenti, la Corte ha ritenuto la sentenza di appello congruamente motivata, valorizzando gli accertamenti alberghieri, la coincidenza con i periodi di arrivo dei carichi e il controllo su strada a bordo di un’autovettura utilizzata dagli emissari stranieri. Le censure difensive, meramente oppositive, sono state dichiarate manifestamente infondate.

Sull’aggravante dell’ingente quantità, la Corte ha affermato che i criteri di attribuibilità ex art. 59, comma 2, cod. pen. richiedono la prova che l’agente abbia effettivamente conosciuto la circostanza. Sul punto la Corte ha richiamato l’orientamento che esclude la sindacabilità dell’interpretazione del linguaggio criptico (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715) e ha confermato la sussistenza della circostanza in relazione alla consapevolezza del sistema di finanziamento.

Sulla nullità della notificazione, la Corte ha ribadito che la nullità assoluta ex art. 179 cod. proc. pen. ricorre solo nel caso di omessa notificazione o di modalità inidonee a determinare la conoscenza effettiva dell’atto, mentre la violazione delle sole regole sulle modalità di esecuzione dà luogo a nullità intermedia, sanabile ex art. 184 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 7697 del 24/11/2016, dep. 2017, Amato, Rv. 269028; Sez. 3, n. 19086 del 10/04/2025, Polidori, Rv. 287992). Quanto al tentativo di importazione, la Corte ha confermato che la trattativa “affidante” integra il tentativo punibile (Sez. 3, n. 7806 del 15/11/2017, dep. 2018, Bernal Moreno, Rv. 272446) e ha richiamato il valore soglia delle Sezioni Unite (n. 36258 del 24/05/2012, Biondi, Rv. 253150).

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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