Divieto di reformatio in peius nei limiti dei motivi del pubblico ministero (Cass. pen. Sez. II n. 34929 del 27.10.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di appello è un giudizio di merito a cognizione limitata, circoscritto ai punti e ai capi specificamente indicati nei motivi di impugnazione. Al giudice di secondo grado non è attribuito il potere di estendere d’ufficio la propria cognizione a questioni non devolute, salvo che si tratti di nullità assolute, rilevabili in ogni stato e grado. Ne consegue che è affetta da nullità la statuizione con cui la corte territoriale, in assenza di gravame sul punto, escluda la causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto di cui all’art. 131-bis cod. pen., riformando in peius la sentenza di primo grado. La preclusione deriva dall’effetto devolutivo del gravame e dal principio di disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni.
Il Fatto
Il giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Bari, con sentenza del 19 gennaio 2021, aveva assolto l’imputato per particolare tenuità del fatto, previa esclusione dell’aggravante della minorata difesa. Avverso tale decisione la Procura della Repubblica ha proposto appello, deducendo con un unico motivo la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 640, comma secondo, n. 2-bis, cod. pen.
La Corte di Appello di Bari, con sentenza deliberata il 07 maggio 2024, ha rigettato quel motivo ma, andando oltre, ha ritenuto inapplicabile la causa di non punibilità e ha condannato l’imputato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro cento di multa. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione, censurando anche la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
La Motivazione della Corte
La Corte Suprema accoglie il ricorso e individua la questione giuridica nel rapporto tra potere di cognizione del giudice di appello e limiti segnati dai motivi di gravame. L’atto di appello del pubblico ministero e la sentenza impugnata dimostrano che il gravame aveva ad oggetto esclusivamente l’esclusione della minorata difesa e che tale unico motivo era stato rigettato.
Su questa premessa si innesta il principio di devoluzione: la cognizione del giudice di secondo grado è circoscritta entro il limite dei motivi dedotti dall’appellante, poiché il giudizio di appello è un giudizio di merito limitato ai punti e ai capi specificamente indicati, contenenti doglianze specifiche. Non è attribuito al giudice di appello il potere di estendere ex officio la propria cognizione, salvo che si tratti di nullità assolute, non ravvisabili nel caso di specie.
La Corte esclude che l’impugnazione in punto di minorata difesa possa ritenersi implicitamente comprensiva della questione relativa alla causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen. Richiama, sul piano delle formalità dell’impugnazione, i requisiti di specificità dei motivi previsti a pena di inammissibilità dagli artt. 581, lett. c, e 591, comma primo, lett. c, cod. proc. pen. Ne deriva che sul punto della sentenza relativo alla causa di non punibilità si è realizzata la preclusione correlata all’effetto devolutivo del gravame e al principio di disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni.
L’ulteriore statuizione dei giudici di appello è dunque deliberata in violazione del principio di devoluzione, con conseguente nullità della sentenza impugnata. L’accoglimento del primo motivo assorbe i restanti, compresi quelli relativi alla recidiva e alla mancata conversione della pena detentiva. La Corte annulla senza rinvio, con la conseguenza che l’imputato, come affermato in primo grado, non è punibile per la particolare tenuità del fatto.
Nota della Redazione
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