Competenza territoriale, contestazione del PM e sindacato sulla pena (Cass. pen. Sez. VII n. 36607 del 19.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La competenza per territorio, nei reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, salvo che questa contenga errori rilevanti, macroscopici e immediatamente percepibili. L’assoluzione da taluni reati o l’esclusione di alcune circostanze aggravanti non può condurre ex post a un mutamento della competenza. Il giudizio sul trattamento sanzionatorio costituisce espressione di un potere di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità quando dia conto degli elementi dell’art. 133, cod. pen. ritenuti preponderanti e non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico o contraddittorio. Una specifica e dettagliata spiegazione è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale.
Il Fatto
La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza del 21.11.2025, conferma la condanna del ricorrente per il delitto di cui all’art. 337, cod. pen. L’imputato propone ricorso per cassazione deducendo tre motivi: l’incompetenza territoriale del primo giudice con conseguente violazione di legge; vizi di motivazione sull’individuazione dello stesso quale autore del reato; violazione di legge e vizi di motivazione in punto di commisurazione della pena, diniego delle attenuanti generiche e applicabilità delle sanzioni sostitutive.
La questione arriva in legittimità dopo il doppio grado di merito, chiedendo alla Corte di rivedere tanto la competenza quanto la valutazione probatoria e sanzionatoria operata dai giudici di merito.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è inammissibile. Sul primo motivo, la Corte rileva che l’eccezione di incompetenza è manifestamente infondata. In fattispecie analoga la stessa Corte ha già precisato che la competenza per territorio, nel caso di reati connessi, si determina avendo riguardo alla contestazione formulata dal pubblico ministero, a meno che questa non contenga errori rilevanti, macroscopici e immediatamente percepibili (Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024, Silipo, Rv. 287050). Ne deriva che l’assoluzione da taluni dei reati contestati o l’esclusione di alcune circostanze aggravanti non può condurre ex post a un mutamento della competenza.
Quanto all’individuazione dell’imputato come autore del fatto, il ricorso contiene esclusivamente censure sulla valutazione del materiale probatorio, e quindi di merito, non consentite in sede di legittimità. Il motivo è inoltre generico, perché elude il confronto con le risultanze invece decisive per la Corte d’appello, individuate nelle testimonianze richiamate a pagina 4 della sentenza impugnata.
Sul trattamento sanzionatorio, la Corte ribadisce che le doglianze non sono consentite. Il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in legittimità purché dia conto, anche richiamandoli, degli elementi tra quelli indicati nell’art. 133, cod. pen. da esso considerati preponderanti, e non si presenti quale frutto di mero arbitrio o di ragionamento del tutto illogico, contraddittorio od immotivato.
La Corte precisa che una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito è necessaria soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, mentre nel caso di specie è ampiamente al di sotto. La Corte d’appello ha inoltre motivato perché non ha ritenuto congruo il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’applicazione della pena pecuniaria sostitutiva, valorizzando non solo la gravità del fatto, ma anche il precedente analogo a carico dell’imputato, così ragionevolmente giustificando la prognosi negativa sulla idoneità risocializzante della pena sostitutiva.
All’inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, stimata equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d’inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000).
Nota della Redazione
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Riferimenti normativi
- Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena
- Art. 337 c.p. – Resistenza a un pubblico ufficiale