Ape sociale: riferimento allo stato di disoccupazione conservato dopo rioccupazioni inferiori a sei mesi (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 2107 del 01.02.2026)
In tema di Ape sociale, i requisiti per l’accesso alla provvidenza vanno riferiti all’ultimo rapporto di lavoro di durata superiore a sei mesi, mentre è irrilevante che dopo la cessazione vi sia stata una rioccupazione per periodi inferiori, che sospende ma non interrompe lo stato di disoccupazione.