La motivazione apparente non integra il vizio di nullità della sentenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 1599 del 24.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio di cassazione, la motivazione apparente della sentenza integra il vizio di nullità di cui all’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. e all’art. 36, secondo comma, n. 4, d.lgs. n. 546/1992 solo quando il giudice di merito non renda ravvisabili gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento. Il giudice di legittimità non può invece censurare le mere insufficienze o lacune argomentative, posto che il vizio motivazionale non assurge a motivo d’impugnazione se non per la carenza totale o la sola parvenza della motivazione. In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’onere della prova grava sull’Amministrazione finanziaria, la quale può assolverlo anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, mentre il contribuente è tenuto a fornire la prova contraria.
Il Fatto
La società contribuente impugnava un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate, sulla base di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, aveva accertato la sua partecipazione a una frode carosello in ambito IVA, recuperando a tassazione l’imposta indebitamente detratta. La Commissione tributaria provinciale di Roma dichiarava inammissibile per tardività il ricorso. La società proponeva appello e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, nel riformare la declaratoria di inammissibilità, rigettava nel merito il ricorso originario.
La Motivazione della Corte
La società ricorrente denunciava la nullità della sentenza per motivazione apparente, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., assumendo che il giudice di appello non avesse esplicitato adeguatamente l’iter logico-giuridico seguito. La Corte di cassazione ha qualificato il motivo come manifestamente infondato, richiamando il consolidato principio per cui la motivazione apparente si configura solo in presenza di una radicale inspiegabilità della decisione.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata ha esaminato distintamente le eccezioni sollevate dalla contribuente: ha disatteso la doglianza sulla violazione del contraddittorio, valorizzando lo svolgimento della procedura di adesione quale massima espressione dell’effettività del contraddittorio; ha chiarito che l’onere probatorio sulle operazioni inesistenti grava sull’Amministrazione, ma può essere assolto tramite presunzioni; ha infine rilevato come la società non avesse fornito la prova contraria idonea a confutare gli elementi indiziari raccolti, quali l’irregolarità delle operazioni con società soggette ad accertamenti penali e la collusione di propri membri e dipendenti.
La Corte ha precisato che il giudice di merito non ha l’obbligo di dare conto dell’esame di tutte le prove acquisite, potendo limitarsi a evidenziare gli elementi essenziali ai fini del decidere; gli argomenti incompatibili con la soluzione adottata si intendono implicitamente disattesi. Ha inoltre escluso che le assertite insufficienze motivazionali possano essere censurate in sede di legittimità, non integrando il paradigma della carenza totale o della parvenza della motivazione.
Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato. La Corte ha condannato la società alla refusione delle spese processuali e, in applicazione dell’abuso del processo ex art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., ha liquidato ulteriori somme in favore della controricorrente e della cassa delle ammende, trattandosi di decisione conforme alla proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis cod. proc. civ..
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Nota della Redazione
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