Revisione prezzi e indice ARERA criterio matematico e onere della prova (Cons. Stato n. 279 del 13.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La clausola di revisione prezzi contenuta nella lex specialis di gara va interpretata in termini strettamente letterali, non essendo ammesse modifiche in corso di esecuzione del rapporto a tutela dell’affidamento e della parità di trattamento. Ove il Capitolato àncori il prezzo del gas naturale all’indice ARERA riferito alle utenze minori, il criterio di calcolo è quello pattuito, con inclusione dell’IVA e degli oneri di sistema, e opera in via automatica e matematica. La revisione non garantisce all’appaltatore un determinato introito periodico, ma assicura il mantenimento dell’equilibrio tra prestazione e controprestazione a fronte di uno squilibrio sopravvenuto eccedente l’alea propria dei contratti di durata. Il rifiuto dell’amministrazione di utilizzare un dato diverso è legittimo quando manchi la prova concludente di un complessivo stravolgimento del sinallagma.
Il Fatto
Un raggruppamento temporaneo di imprese, con capogruppo mandataria, si era aggiudicato nel 2018 una procedura aperta bandita dalla Città Metropolitana di Bologna, quale soggetto aggregatore, per la stipula di una convenzione-quadro avente ad oggetto il servizio energia e la manutenzione degli impianti termici di edifici scolastici e sedi istituzionali in Emilia Romagna. La remunerazione avveniva tramite un canone forfettario annuo, determinato dalla somma dei canoni dei singoli servizi ordinati dalle amministrazioni contraenti.
Dopo l’eccezionale incremento del prezzo del gas naturale registrato dal quarto trimestre 2021, il raggruppamento chiese la revisione dei corrispettivi assumendo che l’indice andasse calcolato al netto della riduzione dell’IVA al 5% e degli oneri di sistema. L’amministrazione negò la richiesta; il TAR Emilia Romagna, con la sentenza n. 1000/2024, respinse il ricorso e i motivi aggiunti, affermando l’inequivocità del dato testuale e la carenza di prova sulla soglia di rilevanza della sopravvenienza. Il raggruppamento ha proposto appello.
La Motivazione della Corte
Il Collegio richiama il proprio indirizzo sulla necessità di interpretazione letterale della lex specialis, a tutela dell’affidamento e della parità di trattamento, e rileva che l’art. 106 del d.lgs. n. 50/2016, applicabile ratione temporis, ha solo facoltizzato l’inserimento della clausola revisionale, vietando modifiche idonee ad alterare le condizioni della gara. La funzione dell’istituto è quella di mantenere nel tempo la relazione sinallagmatica, non di tenere indenne l’operatore dalle fluttuazioni di una singola componente del servizio.
L’art. 20 del Capitolato individua l’indice di riferimento Ir nel prezzo del gas soggetto ad IVA pagato dalle utenze minori, con un criterio matematico che non lascia spazio a diverse opzioni ermeneutiche. Non si configura una violazione del canone di buona fede di cui all’art. 1366 cod. civ., né del criterio funzionale dell’art. 1369 cod. civ.: un’interpretazione in bonam partem introdurrebbe un effetto di sostanziale rinegoziazione non previsto dalle parti. L’indice, fondato sui prezzi pubblicati da ARERA, è idoneo a riflettere l’andamento generale del mercato, senza che rilevino i costi reali sostenuti dal fornitore.
Il punto dirimente è l’assenza di prova di un complessivo stravolgimento del sinallagma: la revisione prezzi opera in via automatica e il suo esito non è l’attribuzione di un introito predeterminato. Il Collegio ribadisce che non basta allegare l’innalzamento dei prezzi, occorrendo un’indagine analitica sull’originaria impostazione causale del contratto, sull’alea concordata e sulle modalità di approvvigionamento, richiamando le sentenze n. 1013 e n. 1014 del 2025.
Quanto all’art. 1, comma 511, della legge n. 208/2015, la norma considera fisiologica una variazione del prezzo complessivo entro il 10%. La documentazione tecnica prodotta colloca lo squilibrio complessivo entro il 5%, sotto la soglia di rilevanza. La pretesa revisione, pertanto, non trova accoglimento, in disparte la contestata applicabilità della disposizione.
Nota della Redazione
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