BFP serie 1H8: prescrizione decennale dalla scadenza e incompetenza temporale ABF (ABF Collegio di Bari n. 1903 del 04.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nei buoni fruttiferi postali a termine il termine di prescrizione decennale del diritto al rimborso del capitale e degli interessi decorre dalla data di scadenza del titolo, individuata sommando alla data di sottoscrizione la durata stabilita dal regolamento del prestito. È pertanto inammissibile, per intervenuta prescrizione, la domanda di liquidazione proposta oltre il decennio dalla scadenza. L’ABF è competente ratione temporis quando la causa petendi consista nell’accertamento dell’esigibilità del diritto di credito alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati, costituendo la prescrizione eccezione sopravvenuta inerente allo svolgimento del rapporto. I buoni fruttiferi postali non sono qualificabili come prodotti finanziari, con conseguente competenza per materia dell’Arbitro.

Il Fatto

La ricorrente, cointestataria di un BFP della serie “1H8” di € 2.500,00 emesso nel 2008, chiede il rimborso del titolo oltre agli interessi maturati. L’intermediario oppone il diniego per avvenuta prescrizione e, in via preliminare, eccepisce l’incompetenza ratione temporis dell’ABF, assumendo che il momento genetico del rapporto si collochi alla sottoscrizione del contratto ai sensi dell’art. 1339 c.c., e l’incompetenza per materia, trattandosi di prodotti finanziari emessi dalla Cassa depositi e prestiti e disciplinati da norme speciali.

Nel merito l’intermediario sostiene che il buono, sottoscritto il 09/06/2008 e di durata massima di 18 mesi, sia scaduto il 09/12/2009, con prescrizione maturata dal 10/12/2019 e reclamo presentato solo il 20/12/2024. La ricorrente replica richiamando l’art. 128-bis T.U.B. e l’art. 2935 c.c., lamentando la mancata consegna del foglio illustrativo e l’assenza sul titolo di qualsiasi indicazione della scadenza.

La motivazione del Collegio

Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione di incompetenza temporale. Il ricorso è stato presentato il 28/10/2025 e può dunque riguardare operazioni o comportamenti non anteriori al 28/10/2019, secondo il par. 4, Sez. I, delle Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie. Richiamando la decisione n. 4656/2022 del Collegio di Coordinamento, il Collegio rileva che la causa petendi consiste nell’accertamento dell’esigibilità del diritto alla restituzione del valore nominale dei titoli e dei rendimenti maturati: la prescrizione opposta dall’intermediario è vicenda successiva e inerente allo svolgimento del rapporto. L’eccezione è quindi rigettata.

Analoga sorte segue l’eccezione di incompetenza per materia. Sulla scorta della medesima decisione n. 4656/2022, che a sua volta richiama la n. 5674/2013, il Collegio osserva che la non cedibilità e non negoziabilità dei buoni nel mercato monetario, ai sensi dell’art. 1, comma 1 ter, T.U.F., ne esclude la qualificazione come strumenti finanziari, mentre l’art. 1 lett. u) T.U.F. esclude espressamente i depositi bancari o postali dalla nozione di prodotti finanziari. Il ricorso è dunque deciso nel merito.

Nel merito la questione riguarda il dies a quo della prescrizione. Il buono indica la serie “1H8” e riporta sul retro la data di emissione e l’importo, ma nulla circa scadenza e tempi di prescrizione. La serie è stata istituita con avviso in Gazzetta Ufficiale del 31/05/2008, n. 203, ai sensi del decreto del MEF del 06/10/2004; l’art. 3 del regolamento del prestito prevede durata massima di 18 mesi dalla sottoscrizione, con liquidazione alla scadenza del diciottesimo mese. L’art. 8 del d.m. 19/12/2000 stabilisce che i diritti dei titolari si prescrivono a favore dell’emittente trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo.

Secondo l’orientamento consolidato dei Collegi per i BFP a scadenza di 18 mesi, il dies a quo coincide con il giorno della sottoscrizione maggiorato di 18 mesi. Il buono è stato emesso il 09/06/2008, dunque il diritto alla liquidazione si è prescritto il 09/12/2019, mentre il reclamo è del 20/12/2024, successivo alla scadenza del termine. Quanto alla mancata consegna del foglio illustrativo, il Collegio rileva che la contestazione è ribadita solo in sede di repliche, senza espressa domanda risarcitoria, e che le Disposizioni ABF escludono la possibilità di ampliare la domanda iniziale. Il ricorso non è pertanto accolto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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