Leasing e sinistro: competenza ABF, indennizzo vincolato e clausole non vessatorie (ABF Collegio di Roma n. 2873 del 31.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nei contratti di leasing il limite della competenza per materia dell’Arbitro Bancario Finanziario è rappresentato dalle questioni relative ai vizi del bene fornito, anche sotto il profilo del loro accertamento. Restano pertanto estranee alla cognizione dell’Arbitro le domande di quantificazione dei danni riscontrati sul bene e quelle volte a stabilire che la differenza tra l’indennizzo assicurativo e il costo di riparazione non gravi sull’utilizzatore. Sono invece esaminabili nel merito le istanze che investono la condotta dell’intermediario e la legittimità delle clausole contrattuali. Le condizioni che subordinano la restituzione dell’indennizzo alla produzione della fattura di riparazione trovano fondamento nella disciplina pattizia e non presentano carattere vessatorio, poiché rispondono all’interesse del concedente alla conservazione del bene di proprietà.
Il Fatto
Il ricorrente, utilizzatore di un autoveicolo in locazione finanziaria, resta coinvolto in un sinistro imputabile in via esclusiva alla controparte. La compagnia assicurativa quantifica il danno in misura inferiore al preventivo di riparazione formulato dal centro autorizzato. La banca concedente, destinataria dell’indennizzo in forza del vincolo apposto alla polizza, subordina la gestione della pratica all’anticipazione integrale del costo di riparazione con successiva presentazione di fattura quietanzata, ovvero alla cessione del credito.
Il ricorrente ritiene che tali condizioni integrino un abuso della discrezionalità contrattuale, in violazione degli artt. 1375 c.c. e 117 del TUB, e chiede la restituzione delle somme incassate dalla banca o la loro imputazione in compensazione sui canoni, oltre al risarcimento dei danni. La banca eccepisce l’inammissibilità per difetto di competenza per materia e, nel merito, chiede il rigetto del ricorso.
La motivazione del Collegio
Il Collegio esamina anzitutto l’eccezione preliminare di incompetenza. Osserva che, per i contratti di leasing, il limite della competenza dell’Arbitro è costituito dalle questioni relative ai vizi del bene fornito, anche sotto il profilo del loro accertamento, richiamando la decisione n. 8628/2024 del Collegio di Roma. Ne segue l’inammissibilità delle domande relative alla quantificazione dei danni riscontrati sul bene per effetto del sinistro e di quella volta a dichiarare che nessuna differenza di costo tra la liquidazione assicurativa e il preventivo possa essere posta a carico del ricorrente.
Le ulteriori istanze, invece, attengono alla valutazione della condotta dell’intermediario e alla legittimità di alcune clausole del contratto di leasing. Su tali profili il Collegio ritiene sussistenti i presupposti per l’esame nel merito.
Nel merito, il Collegio rileva che l’indennizzo è stato incassato dalla banca in virtù dell’appendice di vincolo apposta alla polizza, in conformità al contratto di leasing. Le condizioni richieste per il rimborso, tra cui la produzione della fattura di riparazione, trovano fondamento nell’art. 12.6 del contratto, che pone a carico dell’utilizzatore i costi dei danni derivanti dalla detenzione e dalla circolazione del bene non coperti, per qualsiasi ragione, dall’indennizzo assicurativo.
Il Collegio richiama quindi l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che esclude la natura vessatoria di clausole di tal genere, anche quando pongano a carico dell’utilizzatore il rischio connesso alla perdita, totale o parziale, del bene oggetto del contratto. Le richieste della banca rispondono d’altra parte all’interesse della stessa, quale proprietaria del bene, a garantire l’effettiva riparazione del veicolo e il pagamento delle relative spese.
Alla luce di tali elementi e della documentazione in atti, non emergendo profili di responsabilità imputabili alla convenuta, le ulteriori domande non possono trovare accoglimento. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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