Cass. civ. Sez. I n. 26596 del 10.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. I civile, ordinanza n. 26596/2026, depositata il 10/10/2026 (R.G. 7430/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Oggetto:

IMMIGRAZIONE

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7430/2026 R.G. proposto da: rappresentato e difeso dall’avvocato -ricorrentecontro Ministero dell’Interno in persona del legale rappresentante pro tempore -intimatoavverso il decreto del Tribunale di Lecce n. 812/2026 depositato il Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06 ottobre 2026 dalla Consigliera Elisabetta Lamarque.

FATTI DI CAUSA

ha lasciato il Paese di origine ed è arrivato irregolarmente in Italia il 16 giugno 2024. Dopo l’ingresso nel territorio nazionale ha presentato domanda di protezione internazionale.

2. Il 12 settembre 2024 è stato ascoltato dalla Commissione territoriale di Lecce. Con provvedimento del 13 settembre 2024 la Commissione territoriale ha rigettato la domanda di protezione internazionale per manifesta infondatezza e ha adottato contestualmente l’obbligo di rimpatrio. ha presentato quindi ricorso al Tribunale di Lecce chiedendo il riconoscimento in via principale dello status di rifugiato, in via subordinata della protezione sussidiaria e, in via ulteriormente subordinata, della protezione speciale. Negli atti del giudizio il signor ̲̲̲̲ sostenuto che il rientro in Egitto lo avrebbe esposto a una condizione di vulnerabilità personale e a un rischio di compromissione dei diritti fondamentali. Ha inoltre dedotto di avere intrapreso un percorso di integrazione in Italia e il 24 gennaio 2026, in vista dell’udienza del successivo 30 gennaio, ha depositato il modello UNILAV relativo a un rapporto di lavoro come manovale della durata di un anno, dal 19 gennaio 4. Con decreto n. 812/2026 il Tribunale di Lecce ha rigettato tutte le domande. Ha escluso la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria e ha negato anche la protezione speciale. In particolare, ha ritenuto che non fossero emersi elementi di vulnerabilità personale, che non fosse stato dimostrato un effettivo radicamento sociale e lavorativo in Italia e che non vi fosse prova di una attività lavorativa stabile e regolare idonea a comprovare un concreto percorso di integrazione.

5. Nei confronti del decreto il signor ̲̲̲̲ ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Ministero dell’Interno, non essendosi costituito nei termini di legge mediante controricorso, ha depositato una nota al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione della causa ai sensi dell’art. 370, c. 1, c.p.c.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Entrambi i motivi di ricorso vertono sul mancato riconoscimento della protezione speciale.

Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 8, c. 3, 27, c. 1-bis, e 35-bis del d.lgs. n. 25/2008, dell’art. 32 del medesimo decreto e dell’art. 19, c. 1.1, del d.lgs. n. 286/1998 (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.). Il Tribunale avrebbe omesso di esercitare il dovere di cooperazione istruttoria e di svolgere adeguati accertamenti sulla situazione dell’Egitto e sulla condizione personale del ricorrente. Il giudice, inoltre, avrebbe escluso la sussistenza di una condizione di vulnerabilità senza procedere all’audizione personale e senza valutare adeguatamente il rischio di trattamenti inumani o degradanti in caso di rimpatrio.

Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 5, c. 6, e 19, cc. 1 e 1.1., del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 32, c. 3, del d.lgs. n. 25/2008 (art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.). Il Tribunale non avrebbe correttamente valutato il percorso di integrazione intrapreso in Italia dal ricorrente e avrebbe omesso di considerare la documentazione lavorativa depositata nel corso del giudizio, e in particolare il modello UNILAV relativo al contratto di lavoro come manovale. Il giudice non avrebbe inoltre svolto una concreta valutazione comparativa tra la situazione raggiunta in Italia e quella che egli incontrerebbe in caso di rientro in Egitto, caratterizzata, a suo dire, da grave precarietà economica e da compromissione dei diritti fondamentali.

2. Questa Corte ritiene opportuno muovere dall’esame del secondo motivo di ricorso, che deve essere accolto con assorbimento del primo motivo.

Il decreto impugnato arriva a valutare l’esistenza dei presupposti per riconoscere la protezione speciale soltanto nelle sue ultime pagine (pp. 18- 19), dopo avere escluso la necessità di audizione diretta del signor ̲̲̲ e avere motivato, attraverso l’esame di COI aggiornate relative all’Egitto e un’attenta considerazione della narrazione del ricorrente contenuta negli atti del processo, sulla insussistenza dei presupposti per accogliere le domande di riconoscimento dello status di rifugiato e di protezione sussidiaria.

Quanto ai motivi del rigetto della domanda di protezione speciale, il decreto innanzitutto si sofferma sull’esame degli indici di integrazione sociolavorativa del ricorrente, per concludere che essi non siano sufficienti a consentire l’accoglimento della sua domanda, e poi motiva circa l’assenza, nella sua situazione personale e familiare, di elementi di vulnerabilità tali da impedirne il rimpatrio.

In primo luogo il decreto afferma che il ricorrente non avrebbe prodotto alcun elemento documentale idoneo a dimostrare di avere svolto attività lavorativa dalla data in cui egli ha dichiarato alla Commissione territoriale di avere fatto ingresso in Italia (16 giugno 2024) alla data del decreto impugnato (9 febbraio 2026). In particolare, non risulterebbe “provato” “lo svolgimento di attività lavorativa regolare, continuativa e di entità tale da consentirgli il proprio sostentamento”.

Sul punto, il Tribunale di Lecce rileva che, su richiesta del difensore, “con provvedimento del 03/04/2025, nel disporre il rinvio all’udienza del 13/11/2025, aveva espressamente assegnato termine sino al 31/10/2025 per il deposito di note e documenti e, in particolare, in caso di rapporto di lavoro, del modello UNILAV, del modello C2 storico, nonché delle buste paga estratto conto contributivo-previdenziale”; ma, conclude il Tribunale, “nonostante il chiaro e specifico onere probatorio così delineato, non risultano depositati contratti di lavoro, comunicazioni obbligatorie, buste paga né altra documentazione idonea a comprovare lo svolgimento di integrazione lavorativa sul territorio nazionale. Ne consegue che le deduzioni difensive si risolvono in mere dichiarazioni di intento, rimaste prive di qualsivoglia riscontro probatorio, con conseguente impossibilità per questo giudicante di ritenere dimostrata una concreta e stabile integrazione del ricorrente nel territorio dello Stato”.

Va qui subito precisato, tuttavia, che dal fascicolo d’ufficio allegato al ricorso in cassazione emerge che nelle note relative all’udienza del 13/11/2025 il difensore ha chiesto un nuovo rinvio, il Tribunale l’ha accordato e la nuova udienza, come riporta anche il decreto impugnato, si è poi svolta in data 30/01/2026. Dal medesimo fascicolo d’ufficio risulta anche che qualche giorno prima di quella udienza, e precisamente il 24/01/2026, il signor ̲̲̲ tramite il suo difensore, ha depositato la comunicazione UNILAV relativa alla costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, della durata di un anno, come manovale (dal 19/01/2026 al 18/01/2027). La comunicazione UNILAV è infatti presente e consultabile nel fascicolo elettronico.

In secondo luogo, aggiunge il decreto, non assumerebbe rilievo “la mera presenza sul territorio nazionale ovvero la dichiarata frequenza di corsi di alfabetizzazione, trattandosi di circostanze di per sé insufficienti a integrare un radicamento effettivo e qualificato”.

3. Secondo il costante orientamento di questa Corte, l’avvenuto inserimento nella vita sociale e lavorativa italiana del cittadino straniero, posto in comparazione con le condizioni in cui la persona si troverebbe ove rientrasse nel suo Paese di origini, costituisce espressione del diritto alla vita privata del cittadino straniero tutelato dall’art. 8 CEDU, e dunque giustifica l’applicazione dell’istituto della protezione speciale, complementare, prevista dagli artt. 19, c. 1.2., e 5, c. 6, del d.lgs. n. 286 del 1998 (Cass., sent. n. 29593 del 2025, Cass, ord. n. 1011 del 2026, Il decreto impugnato non rispetta l’orientamento della giurisprudenza di legittimità, che questo Collegio condivide pienamente, circa i criteri per valutare l’integrazione del cittadino straniero nel tessuto sociale italiano. In continuità con la giurisprudenza in tema di protezione umanitaria, oggi estesa alla protezione speciale, questa Corte ritiene che non sia necessario che il giudice accerti una piena, irreversibile e radicale integrazione nel contesto sociale e culturale italiano, ma che egli debba piuttosto prendere in considerazione ogni apprezzabile sforzo del cittadino straniero di inserimento nella realtà locale di riferimento (tra le numerose pronunce in questo senso Cass. ord. n. 27475 del 2023); che questo apprezzabile sforzo debba essere stimato anche in proporzione al tempo che il soggetto ha avuto a disposizione per inserirsi nella comunità (Cass., ord. n. 17879 del 2026), richieda da parte del giudice una valutazione onnicomprensiva e possa essere dimostrato in vario modo, ad esempio attestando la frequenza di corsi di lingua italiana, di corsi scolastici di formazione professionale e di tirocinio formativo, l’adesione a progetti organizzati dal centro di accoglienza, la partecipazione ad attività di volontariato, oltre che naturalmente la sottoscrizione di contratti di lavoro anche a tempo determinato (tra le molte si vedano Cass., ord. n. 7475 del 2026, Cass., sent. n. 29593 del 2025, Cass., ord. n. 23571 del 2022).

Questa Corte ha inoltre precisato che può essere sufficiente la sola integrazione lavorativa (Cass., ord. n. 10130 del 2022), e che l’esiguità delle retribuzioni non costituisce un elemento dirimente al fine di escludere la sussistenza del diritto alla protezione speciale (Cass., ord. n. 9291 del 2025, Cass., ord. n. 21956 del 2024, Cass., ord. n. 8373 del 2022).

4. Quanto alla comunicazione UNILAV, depositata in giudizio dal essa deve essere considerata prova sufficiente, e decisiva, dell’effettiva sussistenza del rapporto di lavoro (Cass., ord. n. 6111 del Come questa Corte ha già chiarito, infatti, le comunicazioni UNILAV sono “lo strumento attraverso il quale i datori di lavoro, sia privati che pubblici, adempiono, direttamente o a mezzo di soggetti appositamente abilitati, l’obbligo comunicazione serie d’informazioni inerenti all’instaurazione del rapporto di lavoro e a tutte le successive vicende, e comportano l’assoggettamento controlli garantiscono corrispondenza al vero dei dati comunicati (cfr. Cass., Sez. I, 18/04/2023, n. 10371). Introdotte dall’art. 1, comma 1180, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha modificato l’art. 9-bis, comma secondo, del d.l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, ed estese ai lavoratori stranieri dalla circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 4773 del 28 novembre 2011, esse devono infatti contenere l’indicazione della data d’inizio del rapporto di lavoro (e di quella della fine, per i contratti diversi da quelli a tempo indeterminato), della tipologia contrattuale e del livello d’inquadramento, del contratto collettivo applicato, dell’orario di lavoro, della retribuzione corrisposta e dell’ente previdenziale a cui vengono versati i contributi. L’invio delle stesse ha carattere obbligatorio per i datori di lavoro privati, le Pubbliche Amministrazioni, le agenzie di somministrazione e gli enti pubblici economici, ed avendo come destinatari il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli enti previdenziali, nonché, per i lavoratori extracomunitari, il Ministero dell’interno, comporta la sottoposizione del rapporto ai controlli previsti dalla disciplina in materia di lavoro, previdenza e immigrazione, il cui affidamento alla Pubblica Amministrazione costituisce sufficiente garanzia di effettività del rapporto cui i dati dichiarati si riferiscono” (Cass., ord. n. 21956 del 2024).

Erra dunque il giudice che richieda, per la prova dell’integrazione lavorativa, accanto alla comunicazione UNILAV, anche la produzione di buste paga o altri documenti inerenti al rapporto di lavoro (Cass., ord. n. 13071 del 2023, Cass., sez. lav., ord. n. 21267 del 2026).

5. Il decreto impugnato va pertanto cassato, con il conseguente rinvio della causa al Tribunale di Lecce, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Lecce, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente ordinanza in qualsiasi forma, sia omessa l’indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 06 ottobre 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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