Cass. civ. Sez. III n. 27745 del 26.10.2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. III civile, ordinanza n. 27745/2026, depositata il 26/10/2026 (R.G. 8945/2023). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Oggetto:

Responsabilità ex art. 2087 c.c. del Ministero della Difesa.

Pretesa erronea applicazione del principio della compensatio lucri cum damno.

Ad. cc 9 ottobre 2026 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8945/2023 R.G. proposto da: MINISTERO DELLA DIFESA. in persona del Ministro in atti indicato, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale Dello Stato, presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata è domiciliato per legge; -ricorrentecontro rappresentate e difese dall’avvocato presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata sono domiciliate per legge; -controricorrentiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Genova n. 240/2022 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 ottobre 2026 dal Consigliere Dott. PASQUALE GIANNITI.

FATTI DI CAUSA

ha prestato servizio come dipendente civile del Ministero della Difesa presso ricoprendo diverse mansioni: dal 1957 al 1960 quale allievo operaio iscritto alla Scuola Allievi Operai; dal 20 gennaio 1975 al 31 dicembre 1977 come operaio, operando anche a bordo delle navi in manutenzione; dal gennaio 1978 al febbraio 1986 in qualità di disegnatore, svolgendo continui sopralluoghi a bordo delle navi (mediamente per una decina di giornate al mese a per almeno due ore alla volta) in ambienti caratterizzati dalla presenza e manipolazione di amianto; dal 13 febbraio 1986 è transitato nei ruoli amministrativi, fino al collocamento a riposo nel 2006.

Dal giudizio di merito è emerso altresì un breve periodo di pochi mesi nel 1972 durante il quale il aveva lavorato come manovale di bordo per un diverso datore di lavoro privato.

A causa dell’inalazione di fibre di asbesto, il ha contratto un mesotelioma pleurico maligno che lo ha condotto al decesso. La vedova ( e le figlie ( hanno azionato il ricorso ex art. 414 c.p.c. iure hereditatis dinanzi al Tribunale della Spezia – Sezione Lavoro, deducendo la responsabilità del Ministero della Difesa ex art. 2087 c.c. e la violazione delle norme prevenzionali di cui al D.P.R. n. 303/1956. Il Tribunale della Spezia con sentenza n. 14/2022 ha accolto parzialmente la domanda, accertando la responsabilità del Ministero e liquidando il danno biologico temporaneo/terminale iure hereditatis in € 124.023,00, respingendo l’eccezione del Ministero volta allo scomputo delle prestazioni indennitarie INAIL.

Instaurato il giudizio di impugnazione, la Corte d’Appello di Genova – Sezione Lavoro, con sentenza n. 240/2022, ha rigettato l’appello del Ministero della Difesa, confermando la sentenza di primo grado. 2.Avverso la sentenza della corte territoriale ha proposto ricorso il Ministero.

Hanno resistito gli eredi del Per l’odierna adunanza il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

La difesa dei controricorrenti ha depositato memoria. La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla data della decisione in camera di consiglio.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Nella impugnata sentenza la corte territoriale ha confermato la sentenza del giudice di primo grado, in quanto:

a) ha confermato il rigetto della valutazione del CTU nella parte in cui ipotizzava un ruolo eziologico primario del breve periodo lavorato nel 1972 presso terzi. Applicando la teoria multistadio (secondo cui il mesotelioma è patologia dose-correlata in cui ogni successiva esposizione ad amianto accelera la latenza o l’evoluzione della malattia) e la regola dell’equivalenza causale (artt. 40 e 41 c.p.), ha ritenuto provata la derivazione causale/concausale del decesso dall’attività lavorativa svolta per oltre un decennio alle dipendenze del Ministero;

b) ha rilevato come la pericolosità dell’amianto fosse nota da tempo e come l’Amministrazione non abbia fornito la prova di aver adottato alcuna cautela prevenzionale (aspiratori, mascherine o turnazioni) per tutelare la salute del lavoratore;

c) ha ribadito che l’indennizzo INAIL (diretto a ristorare il danno patrimoniale o l’invalidità permanente) non va detratto dal risarcimento del danno biologico da inabilità temporanea e terminale liquidato iure hereditatis, trattandosi di voci di danno disomogenee per natura e presupposti. 2.Il Ministero della Difesa articola in ricorso due motivi. Precisamente: -con il primo motivo denuncia: «Violazione degli artt. 40 e 41 c.p., degli artt. 1223 e 1225 c.c., nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c., con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.»; in sintesi il Ministero lamenta che la Corte d’Appello abbia erroneamente accertato il nesso di causalità materiale e giuridica, ignorando le risultanze della CTU che attribuivano all’esposizione diretta del 1972 (presso un terzo datore) il ruolo di “dose killer” o momento di avvio dell’iter eziopatogenetico. Sostiene che l’attività successiva svolta dal come disegnatore (1975-1986) non possa considerarsi condotta sine qua non del decesso e che sia mancato l’accertamento individuale del nesso condizionalistico e della prevedibilità/evitabilità dell’evento. Censura anche la prevedibilità del mesotelioma e l’idoneità delle misure prevenzionali disponibili all’epoca impedirlo (richiamando espressamente le conclusioni del CTU secondo cui le misure allora disponibili non avrebbero evitato l’azione cancerogena delle fibre);

– con il secondo motivo denuncia: «Violazione dell’art. 1223 c.p.c., per quanto attiene all’applicazione del principio della compensatio lucri cum damno, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3) c.p.c.» (dizione letterale riportata in ricorso, recante l’indicazione dell’art. 1223 c.p.c. anziché c.c.); in sintesi il ministero ricorrente censura la mancata detrazione dall’ammontare risarcitorio di quanto erogato dall’INAIL a titolo indennitario. Invocando i principi espressi dalle Sezioni Unite (sent. n. 12565/2018), sostiene che risarcimento civile e indennizzo INAIL traggono origine dal medesimo fatto illecito e assolvono alla medesima funzione compensativa della lesione all’integrità psicofisica, mancata scomputazione determinerebbe un’indebita duplicazione risarcitoria.

3. Il ricorso è inammissibile.

3.1. Inammissibile è il primo motivo, concernente il nesso causale, la teoria multistadio del mesotelioma e la denunciata rilevanza delle esposizioni lavorative.

Benché rubricato come violazione degli artt. 40 e 41 c.p., 1223 e 1225 c.c. e 115 e 116 c.p.c., esso non individua un errore di interpretazione o di sussunzione commesso dalla corte territoriale, ma sollecita una diversa ricostruzione del fatto e una nuova valutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica d’ufficio, contrapponendo alla ricostruzione motivatamente accolta dai giudici di merito quella ritenuta preferibile dall’Amministrazione ricorrente. La corte d’appello ha accertato, sulla base della documentazione e delle deposizioni testimoniali, che il lavoratore, nel periodo compreso tra il 1975 e il 1986, aveva operato anche a bordo delle navi in manutenzione, entrando in contatto diretto con apparati coibentati in amianto e svolgendo la propria attività in ambienti nei quali altre maestranze provvedevano contemporaneamente alla rimozione dei relativi rivestimenti, senza disponibilità di mascherine e senza il funzionamento degli estrattori. Ha inoltre rilevato che non erano disponibili elementi sufficienti per ricostruire natura, intensità e durata dell’esposizione verificatasi per alcuni mesi nel 1972 alle dipendenze di un diverso datore di lavoro.

Su tali premesse fattuali, la corte territoriale ha aderito al modello multistadio della cancerogenesi, fatto proprio anche dal consulente tecnico nella parte generale del proprio elaborato, secondo quale esposizioni successive apportano dosi aggiuntive causalmente rilevanti, in quanto idonee ad abbreviare il periodo di latenza, anticipare l’insorgenza della malattia aggravarne l’evoluzione. conseguentemente ritenuto decisiva prospettata maggiore incidenza causale dell’esposizione del 1972, formulata dal consulente in termini meramente probabilistici e in assenza di adeguati elementi conoscitivi relativi a quel periodo. Il ricorrente non censura l’astratta regula iuris applicata, ma contesta il giudizio con il quale il giudice di merito ha attribuito efficienza concausale all’esposizione verificatasi alle dipendenze del Ministero e chiede che sia riconosciuta rilevanza esclusiva, o comunque assorbente, alla precedente esposizione del 1972. Una simile censura investe l’accertamento del nesso causale nella sua dimensione storicofattuale e non è deducibile come violazione di legge ai sensi dell’art. Neppure la deduzione della violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. consente di devolvere a questa Corte il riesame delle prove. Il motivo non allega che il giudice abbia posto a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti, abbia disatteso una prova legale o abbia attribuito valore di prova legale a elementi soggetti al libero apprezzamento, ma lamenta soltanto che le risultanze testimoniali e peritali siano state valutate in modo diverso da quello auspicato dal ricorrente.

Per altro verso, ove le doglianze fossero intese come denuncia di un vizio riconducibile all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., esse sarebbero comunque inammissibili. Le sentenze di primo e di secondo grado hanno concordemente accertato l’esposizione professionale del lavoratore alle fibre di amianto durante il periodo trascorso alle dipendenze del Ministero e la sua efficienza almeno concausale; il ricorrente non indica, nei termini richiesti dall’art. 348-ter, quarto e quinto comma, c.p.c., le ragioni di fatto poste a fondamento delle due decisioni che sarebbero tra loro differenti.

È parimenti inammissibile la censura relativa alla prevedibilità dell’evento e all’idoneità delle misure prevenzionali. La Corte d’appello ha richiamato l’accertamento del primo giudice circa la conoscibilità della pericolosità dell’inalazione delle polveri e circa la violazione delle misure imposte dalla normativa vigente, rilevando altresì che il Ministero non aveva provato l’adozione di alcuna cautela positiva a tutela del lavoratore.

Il motivo non indica quale specifica affermazione di diritto contenuta nella sentenza si ponga in contrasto con le norme evocate, ma pretende che sia nuovamente valutata la conclusione del consulente circa l’efficacia delle misure tecnicamente disponibili. Anche sotto tale profilo, quindi, la censura attiene alla ricostruzione del fatto e al giudizio controfattuale compiuto dal giudice di merito, senza confrontarsi specificamente con la ratio decidendi fondata sulla conoscibilità del rischio da inalazione di polveri, sull’obbligo di ridurne l’esposizione e sulla mancata prova dell’adozione delle cautele concretamente esigibili.

In definitiva, il motivo viene dichiarato inammissibile in conformità al seguente principio di diritto: <<In tema di responsabilità civile per esposizione ad amianto, l’accertamento del nesso causale materiale, della rilevanza concausale di plurime esposizioni a fattori nocivi, dell’efficienza eziologica di ciascuna di esse e della prevedibilità ed evitabilità dell’evento dannoso costituiscono apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito. Pertanto, non è denunciabile come violazione di legge la censura che, contestando il recepimento di una determinata opzione tecnicoscientifica in tema di causalità, miri in realtà a ottenere una rivalutazione delle risultanze istruttorie e della consulenza tecnica 3.2. Il secondo motivo (concernente la pretesa inapplicabilità del principio della compensatio lucri cum damno agli indennizzi INAIL sul danno biologico temporaneo e terminale) è parimenti inammissibile. La Corte d’appello ha rigettato la richiesta di detrazione sul rilievo che l’importo riconosciuto iure hereditatis a titolo di risarcimento del danno era volto a riparare il danno biologico terminale subito dalla vittima, liquidato in relazione al periodo compreso tra l’insorgenza della malattia e il decesso, mentre le prestazioni assicurative richiamate dall’appellante risultavano riferite a poste differenti. Il ricorrente si limita ad affermare, in termini generali, che il risarcimento e l’indennizzo INAIL avrebbero la medesima funzione compensativa e riguarderebbero la stessa lesione dell’integrità psicofisica, ma non indica, mediante la specifica riproduzione o localizzazione della documentazione acquisita nel giudizio di merito, quali prestazioni siano state concretamente erogate dall’INAIL, a quale soggetto, per quale importo, in relazione a quale periodo e a ristoro di quale componente del danno.

Tale carenza impedisce di verificare il presupposto stesso della detrazione invocata, costituito dalla coincidenza, anche soltanto parziale, tra il pregiudizio risarcito e quello indennizzato. Il principio della compensatio lucri cum damno non consente infatti una detrazione indifferenziata di qualsiasi prestazione derivante dal medesimo evento lesivo, ma richiede la preventiva individuazione delle poste omogenee suscettibili di sovrapposizione.

Né è sufficiente l’affermazione secondo cui entrambe le attribuzioni riguarderebbero, in ultima analisi, l’integrità fisica del lavoratore, perché essa prescinde dalla concreta funzione e dall’oggetto delle singole prestazioni e tende a ottenere da questa Corte un accertamento fattuale sul contenuto delle erogazioni INAIL che il ricorrente non consente di compiere nel rispetto degli oneri di specificità del motivo.

In difetto di tale allegazione, la doglianza si risolve nella mera affermazione astratta della necessità dello scomputo, senza fornire gli elementi indispensabili per accertare se le prestazioni previdenziali invocate abbiano effettivamente compensato il medesimo pregiudizio non patrimoniale liquidato iure hereditatis.

In conclusione, la censura non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi posta dalla Corte territoriale a fondamento della decisione, secondo cui le prestazioni erogate dall’INAIL non risultavano riferibili alla medesima voce di pregiudizio oggetto della liquidazione risarcitoria. Pur contestando tale conclusione, il ricorrente omette di precisare quali danni fossero concretamente destinati a ristorare la rendita e gli ulteriori benefici corrisposti dall’INAIL alla vedova del lavoratore, né riproduce o localizza gli atti dai quali tale circostanza potrebbe desumersi.

Ne consegue che il motivo non consente a questa Corte di verificare l’effettiva omogeneità tra le attribuzioni poste a confronto, che costituisce il presupposto imprescindibile per l’operatività del principio della compensatio lucri cum damno.

In definitiva, il motivo viene dichiarato inammissibile sulla base del seguente principio di diritto: <<In tema di compensatio lucri cum damno, il ricorrente che deduca l’erronea mancata detrazione di prestazioni erogate dall’INAIL ha l’onere di indicare specificamente, mediante riproduzione o localizzazione degli atti e dei documenti rilevanti, la natura delle prestazioni percepite, il soggetto beneficiario, la voce di danno cui esse si riferiscono e le ragioni della loro omogeneità rispetto al pregiudizio risarcito. In difetto di tali indicazioni, il motivo è inammissibile, perché impedisce alla Corte di verificare la dedotta sovrapponibilità tra indennizzo risarcimento, costituisce presupposto dell’operatività della compensatio lucri cum damno>>.

3.3. Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

4. Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in favore di parte controricorrente. P.Q.M.

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio sostenute da parte controricorrente, spese che liquida in euro 7.800,00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2026, nella camera di consiglio

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

Altre sentenze sull'art. 1225 c.c.

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