Condizioni detentive degradanti: precluse le doglianze nuove in sede di reclamo (Cass. pen. Sez. I n. 21614 del 11.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’art. 3 CEDU nei confronti di soggetti detenuti o internati, il procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza, instaurato ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., ha natura impugnatoria e carattere devolutivo. È pertanto precluso al detenuto sottoporre al giudice questioni nuove che non abbiano costituito oggetto del reclamo diretto al magistrato di sorveglianza, salvo quanto emerga dall’estensione della cognizione conseguente alle deduzioni delle parti o all’esercizio dei poteri istruttori officiosi. La presunzione relativa di veridicità delle allegazioni dell’istante opera con riguardo alle domande sufficientemente determinate e riscontrate sotto il profilo dell’esistenza e della decorrenza della detenzione, ma non vale a colmare la totale assenza di specifica deduzione dei concreti fattori di lesione.
Il Fatto
Il ricorrente aveva proposto domanda ai sensi dell’art. 35-ter ord. pen., lamentando condizioni detentive degradanti con riferimento al periodo trascorso presso la Casa circondariale di Cassino dal 28 febbraio 2024 al 28 novembre 2024. Il magistrato di sorveglianza aveva rigettato l’istanza sulla base della relazione informativa dell’Amministrazione penitenziaria.
Con il reclamo al Tribunale di sorveglianza il detenuto aveva concentrato le doglianze sull’omessa risposta dell’Amministrazione in ordine alle condizioni igieniche dell’istituto, alla presenza di olezzi maleodoranti e al malfunzionamento dei servizi idrici. Il Tribunale di sorveglianza di Campobasso ha dichiarato inammissibile il reclamo, ritenendo che tali profili non fossero mai stati dedotti né nell’originario reclamo né nel giudizio di primo grado. Il detenuto ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. e vizi della motivazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Il Collegio ha ribadito che il procedimento dinanzi al Tribunale di sorveglianza, instaurato ai sensi degli artt. 35-bis e 35-ter ord. pen., ha natura impugnatoria e carattere devolutivo, con la conseguenza che è precluso al detenuto sottoporre al giudice questioni nuove non oggetto del reclamo al magistrato di sorveglianza.
La Corte richiama Sez. 1, n. 2303 del 08/10/2020, dep. 2021, Mitrean, Rv. 280229-01, cui intende dare continuità, e prende in esame l’orientamento opposto di Sez. 5, n. 42625 del 12/07/2018, che riteneva ammissibili le questioni nuove. Il Collegio ha ritenuto corretta l’opzione del Tribunale, perché maggiormente aderente alla configurazione del reclamo come mezzo a devoluzione delimitata, restando i poteri officiosi del giudice esercitabili con riguardo ai fatti ritualmente introdotti.
La Corte precisa che la natura impugnatoria del reclamo non contraddice, ma coordina, il principio secondo cui sul detenuto non grava un onere probatorio in senso stretto, bensì un onere di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa, cui corrisponde il potere-dovere del giudice di procedere agli accertamenti necessari. I poteri officiosi operano però solo sui fatti ritualmente introdotti e non consentono l’ingresso di circostanze del tutto nuove. Diversamente opinando, si svuoterebbe il carattere devolutivo del reclamo e si riserverebbe al giudice collegiale la prima valutazione di profili mai sottoposti al giudice monocratico né al contraddittorio con l’Amministrazione.
Quanto alla presunzione relativa di veridicità, la Corte ricorda come essa operi con riguardo alle allegazioni a fondamento di una domanda sufficientemente determinata e riscontrata sotto il profilo dell’esistenza e della decorrenza della detenzione (Sez. 5, n. 14835 del 15/01/2026, Marotta, Rv. 289755-01; Sez. 1, n. 23362 del 11/05/2018, Lucchese, Rv. 273144-01), mentre il dovere di approfondimenti istruttori officiosi presuppone un’esposizione specifica dei fatti costitutivi (Sez. 5, n. 18328 del 08/06/2020, Di, Rv. 279208-01). Nel caso in esame, i profili relativi a servizi idrici e condizioni igieniche integravano questioni nuove, inammissibilmente prospettate per la prima volta in sede di reclamo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen..
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 616 c.p.p. – Spese e sanzione pecuniaria in caso di rigetto o di inammissibilità del ricorso
- Art. 666 c.p.p. – Procedimento di esecuzione