Cass. pen. Sez. III n. 37606/2026

Testo integrale del provvedimento

Corte di cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 37606/2026 (R.G. 20371/2026). Testo integrale; i dati identificativi delle parti sono omessi.

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano le genertI8 e a norma dell’art. 5-2 O a richiesta di parte sul ricorso proposto da

SENTENZA

R.G.N. avverso la sentenza della Corte d’appello di Ancona del 24/10/2025 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso; udite le conclusioni del Sostituto Procuratore Giovanni Battista Betolini che ha chiesto l’inammissibilità del ricorso; udito l’avv. nell’interesse dell’imputato, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

l.1n data 24/10/2025, la Corte d’appello di Ancona, confermava la decisione con la quale il Tribunale di Macerata, in data 30/10/2023, dichiarava l’imputato colpevole dei reati ascrittigli di maltrattamenti (capo l), violenza sessuale (capo 2) commessi in danno della compagna convIvente e detenzione legittima di armi (capo 3) e lo condannava alla pena di anni sei di reclusione, oltre che al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno in favore della parte civile, con pene accessorie di legge. 2.Avverso la decisione l’i tnputato, tramite difensore, propone ricorso per cassazione articolato nelle seguenti censwe. 3.Nel primo motivo, relativo al reato di violenza sessuale commesso ai danni della compagna convivente deduce vizio di omessa motivazione e di contraddittorietà della stessa.

La Corte d’appello avrebbe “apoditticamente” affermato la sussistenza del reato contestato omettendo qualsivoglia confronto con le emergenze processuali, avendo omesso la necessaria verifica della credibilità soggettiva della persona offesa e la attendibilità intrinseca del suo racconto che non risulta aver trovato conferme neanche nelle dichiarazioni rese dalla madre della stessa nel corso delle sommarie informazioni.

AI contempo si duole della contraddittorietà della motivazione “sub specie di travisamento della prova”: la Corte d’appello avrebbe omesso di considerare il contenuto delle dichiarazioni dell’imputato, di valutare le prove a discarico “certamente dotate del carattere di decisività” poiché evocative della mancanza di riscontri al racconto della persona offesa. 4.Nel secondo motivo di ricorso, relativo al delitto di maltrattamenti in famiglia commesso in presenza della figlia minore, lamenta la mancanza di motivazione censurando che la Corte d’appello si sia limitata a riproporre le dichiarazioni della persona offesa· omettendo la valutazione delle doglianze rese in sede d’appello. La motivazione sarebbe altresì contraddittoria nella parte in cui non tiene conto delle risultanze processuali e delle numerose contraddizioni in cui sarebbe incorsa la persona offesa relativamente alla collocazione temporale dell’inizio della relazione con l’imputato e degli episodi maltrattanti. La Corte avrebbe apoditticamente affermato un disinteresse in capo alla persona offesa per l’aspetto risarcitorio della vicenda, nonché di considerare sia l’inesistenza di conferma da parte dei testimoni degli episodi di maltrattamento sia il dato di fatto costituito dall’intervento del Tribunale per i minorenni di Ancona con il quale era stato disposto il collocamento presso una casa di accoglienza della minore, elemento idoneo a scardinare la prospettazione offerta dal giudice d’appello che aveva fatto riferimento al ricatto posto in essere dall’imputato di sottrarre la figlia alla persona offesa.

S.Nel terzo motivo di ricorso si censura la violazione di legge e il vizio di motivazione.

La Corte d’appello, avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, pur determinando nel minimo edittale la pena per il delitto di cui al capo 2. Dette circostanze sarebbero state, inoltre, negate esclusivamente in considerazione di precedenti penali risalenti nel tempo ignorando, invece, la sussistenza di una sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova. I giudici avrebbero altresì omesso di considerare l’integrale risarcimento del danno patito dalla persona offesa. 6.Nel quarto motivo di ricorso si lamenta il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento dell’aggravante ex art. 6, comma 1, n. 11 quinquies cod. peno La sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto sussistente la circostanza dell’aver commesso il fatto di cui al capo 1 alla presenza di una persona minore travisando completamente le emergenze istruttorie. In tesi difensiva dall’esame della stessa persona offesa sarebbe stato possibile desumere che la di lei figlia non aveva assistito direttamente all’episodio di maltrattamento consumatosi in bagno, perché non si trovava nella medesima stanza, pur essendo in casa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Preliminarmente si rileva sentenza impugnata deve essere considerata come una “doppia conforme” della decisione di primo grado cosicché, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, le due sentenze possono essere lette congiuntamente costituendo un unico complessivo corpo argomentativo.

Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità, ai fini del controllo di legittimità sul vizio di motivazione, ricorre la cd. “doppia conforme” quando – come nel caso in esame – i giudici dell’appello, esaminando le censure proposte dall’appellante con criteri omogenei a quelli del primo giudice ed operando frequenti riferimenti ai passaggi logico giuridici della prima sentenza, concordino nell’analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento della decisione (cfr., in tal senso, tra le altre, Sez. 3, n. 44418 del 6/07/2013, Argentieri, Rv. 2574595; Sez. 2, n. 5606 del 8/2/2007, Conversa e altro, Rv. 236181; Sez. l, n. 8868 del 8/8/2000, Sangiorgi, Rv. 2, n. 11220 del 5/12/1997, Ambrosino, Rv. 209145).

2. Il secondo e il primo motivo di ricorso, trattabili congiuntamente in ragione della loro connessione, sono inammissibili perché manifestamente infondati. Va premesso che le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste, anche da sole, a fondamento dell’affermazione di responsabilità dell’imputato, non trovando applicazione nei loro confronti la regola di valutazione prevista dall’art. 192, comma 3, cod. proc. peno È tuttavia necessario che il giudice proceda a un vaglio, sorretto da adeguata motivazione, della credibilità soggettiva della dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del suo racconto, più penetrante e rigoroso di quello ordinariamente riservato alle dichiarazioni testimoniali. Qualora la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno ricercare elementi esterni di conferma, senza che ciò si traduca nella necessità riscontri individualizzanti quale condizione di utilizzabilità della prova dichiarativa (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte Nella specie, i giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi, sottoponendo le dichiarazioni della persona offesa a un vaglio puntuale e complessivo e dando conto, con motivazione immune da manifesta illogicità, delle ragioni della ritenuta credibilità soggettiva della dichiarante dell’attendibilità intrinseca del suo racconto. 3.Quanto al delitto di maltrattamenti di cui al capo 1), la Corte d’appello ha valorizzato la circostanza che la persona offesa ha descritto, in maniera lineare e coerente, il contesto di sopraffazione e prevaricazione protrattosi nel tempo, caratterizzato da aggressioni fisiche, condotte di controllo, manifestazioni di gelosia, minacce e comportamenti idonei a determinare nella donna una condizione di costante soggezione psicologica.

Si è ritenuto che gli episodi riferiti componessero un quadro unitario e sistematico, finalizzato a imporre alla donna un regime di vita vessatorio, mortificante·e insostenibile sotto il profilo sia fisico sia psicologico. Tale ricostruzione ha trovato plurimi e convergenti riscontri esterni. In particolare, il maresciallo intervenuto il 29 dicembre 2018 presso l’abitazione della coppia, ha riferito di avere trovato la persona offesa rifugiata presso un vicino dopo l’ennesimo episodio di conflittualità, constatando il disordine dell’abitazione, con stoviglie infrante sul pavimento, e lo stato di forte agitazione dell’imputato. Lo stesso teste ha inoltre riferito che il giorno successivo questi si era recato presso la caserma mentre la donna stava formalizzando la querela e che aveva successivamente tentato di rintracciarla presso l’abitazione della madre.

Tale circostanza è stata confermata dal vicebrigadiere quale ha riferito che il 30 dicembre 2018 l’imputato si era presentato ripetuta mente presso l’abitazione della madre della persona offesa, bussando con insistenza a porte e finestre e pretendendo di conferire con la donna, tanto da rendere necessari reiterati interventi delle forze dell’ordine. Particolarmente significativa è stata, inoltre, la ricostruzione dell’episodio del 28 febbraio 2018, direttamente osservato dai testimoni Il primo ha riferito di avere visto l’imputato aggredire la compagna, colpendola e strattonandola violentemente, per poi aggredire lo stesso testimone intervenuto in sua difesa e costringere la donna a salire sull’autovettura. Analoga descrizione è stata fornita dal secondo, il quale ha dichiarato di avere visto la persona offesa urlare e opporre resistenza mentre veniva trascinata con forza dall’imputato.

La ricostruzione è risultata ulteriormente corroborata dalle dichiarazioni dell’assistente capo della Polizia Stato intervenuto nell’immediatezza dei fatti, il quale ha evidenziato come la donna avesse tentato minimizzare l’accaduto e di giustificare il comportamento dell’uomo, circostanza valorizzata dai giudici di merito quale indice della condizione di soggezione psicologica in cui la stessa versava.

Ulteriore conferma al narrato della persona offesa è stata fornita dal maresciallo intervenuto il 31 agosto 2018 presso la caserma di il quale ha dichiarato di avere trovato la donna in stato di forte agitazione e di avere constatato direttamente la presenza di escoriazioni e arrossamenti collo e agli arti superiori, compatibili racconto dell’aggressione subita.

Anche le dichiarazioni della madre della persona offesa, si sono inserite coerentemente nel quadro probatorio, avendo la stessa riferito che la figlia le aveva più volte raccontato di essere stata percossa dall’imputato e di avere subito una violenta aggressione alla gola.

La persona offesa ha, altresì confermato che l’imputato le aveva mostrato un fucile riferendole di avervi apportato modifiche, circostanza risultata coerente con il successivo rinvenimento presso la sua abitazione di due fucili ad aria compressa modificati e caratterizzati da una maggiore capacità offensiva, come accertato dal consulente tecnico.

I giudici di merito hanno, altresì, spiegato con motivazione immune da manifesta illogicità le ragioni per cui hanno ritenuto inidonee a incrinare il quadro accusatorio le dichiarazioni dei testimoni indicati dalla difesa, evidenziando come gli stessi avessero avuto rapporti soltanto sporadici con la coppia e non fossero titolari di un rapporto di familiarità o confidenza tale da renderli effettivamente a conoscenza delle dinamiche interne della relazione.

Parimenti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, le dichiarazioni dell’imputato sono state ritenute concernenti circostanze marginali ovvero smentite dalle ulteriori risultanze istruttorie. Né la documentazione fotografica relativa a viaggi, momenti di svago o apparente serenità è stata considerata incompatibile con la configurabilità del delitto di maltrattamenti, essendo consolidato il principio secondo cui la condotta vessatoria può essere intervallata da periodi di normalità senza perdere il proprio carattere abituale (Sez. 3, n. 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, D.l., Rv. 272452 – 01).

La motivazione, pertanto, non si è limitata ad una generica affermazione di attendibilità della persona offesa, ma ha esaminato criticamente il suo racconto, verificandone la coerenza complessiva e individuando molteplici elementi esterni di conferma dei passaggi essenziali, reputando meramente marginali le discrasie evidenziate dalla difesa. censure proposte non si confrontano con tale articolato percorso argomentativo e si risolvono, in realtà, nella prospettazione di una diversa lettura delle risultanze probatorie, mediante la sollecitazione di una rivalutazione del materiale istruttorio non consentita nel giudizio di legittimità posto che, secondo il costante orientamento di questa Corte, la sentenza non può essere annullata sulla base di mere prospettazioni alternative che si risolvano nell’assunzione di una diversa ricostruzione del fatto o nell’individuazione di parametri valutativi ritenuti maggiormente persuasivi rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148).

Compito del giudice di legittimità non è infatti quello di sovrapporre una propria valutazione a quella operata dai giudici di merito, ma esclusivamente quello di verificare che questi abbiano· esaminato le risultanze processuali rilevanti, fornito una interpretazione logicamente coerente delle stesse e dato adeguata risposta alle deduzioni delle parti.

3.1. Inammissibile è altresì la censura volta a denunciare il vizio di travisamento della prova. il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l’omessa valutazione di circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l’inammissibilità, ad addurre l’esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece, a) identificare l’atto processuale cui fa riferimento; b) individuare l’elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza; c) dare la prova della verità dell’elemento fattuale dato probatorio invocato nonché della effettiva esistenza dell’atto processuale su cui tale prova si fonda; d) indicare le ragioni per cui l’atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l’intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale “incompatibilità” all’interno dell’impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Sez.

n. 2039 del 02/02/2018, dep. 2019, Papini, Rv. 274816; Sez. 6, n. 45036 del La generica doglianza più sopra riprodotta non soddisfa, all’evidenza, gli indicati requisiti e, comunque, non incrina la’ logicità della ricostruzione del fatto operata in sentenza quale più sopra riportata.

4. È parimenti inammissibile la censura relativa alla dedotta carenza di motivazione con riguardo ai delitti di violenza sessuale contestati al capo 2). I giudici di merito hanno evidenziato come la persona offesa abbia descritto episodi specifici, circostanziati e temporalmente collocati.

Si è dato conto che la donna ha riferito che, alla fine di ottobre 2017, l’imputato, accecato dalla gelosia per una battuta rivoltale da un conoscente, una volta rientrato nell’abitazione l’aveva percossa e costretta ad un rapporto sessuale contro la sua volontà; che, nel dicembre 2017, dopo una cena con colleghi di lavoro, l’aveva nuovamente aggredita e costretta per più giorni a subire rapporti sessuali; che, infine, nell’aprile 2018, dopo l’ammonimento del Questore e la sua audizione presso i carabinieri, l’aveva percossa e sottoposta ad ulteriori abusi sessuali protrattisi per diversi giorni.

La persona offesa è stata ritenuta pienamente attendibile all’esito di una valutazione complessiva delle sue dichiarazioni, giudicate lineari, coerenti e sufficientemente dettagliate anche con riferimento alle condotte sessuali, le quali sono state correttamente collocate all’interno del medesimo contesto relazionale connotato da violenza, controllo, gelosia e sopraffazione, quale manifestazione della più ampia condotta maltrattante.

La motivazione, pertanto, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente risulta non manifestamente illogica e pertanto idonea a sorreggere il giudizio di responsabilità.

Anche in tal caso devono essere evocati i principi affermati dal Supremo Consesso nella decisione già citata Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell’Arte e altri, a cui va aggiunto che gli eventuali riscontri esterni, ove ritenuti opportuni, non devono tradursi in autonome prove del fatto né assistere ogni singolo segmento della narrazione, essendo sufficiente che confermino l’affidabilità complessiva del racconto e ne co~roborino gli aspetti essenziali, escludendo la sussistenza di intenti calunniatori o ricostruttivi (Sez.

Il principio assume particolare rilievo nei procedimenti concernenti fatti maturati all’interno di relazioni familiari o affettive, nei quali le condotte si consumano frequentemente in contesti sottratti all’osservazione di terzi e i’accertamento processuale si fonda inevitabilmente sulla valutazione delle opposte versioni fornite dall’imputato e dalla persona offesa. In tali casi, l’esigenza di un penetrante controllo di attendibilità non può tradursi nella pretesa di una conferma esterna di ogni dettaglio di ciascun episodio narrato. Ciò vale a maggior ragione quando, come nel caso in esame, gli episodi di violenza sessuale si inseriscano in un più ampio e unitario contesto di maltrattamenti e costituiscano una delle forme attraverso le quali si è manifestata la sistematica condotta di dominio, controllo e assoggettamento dell’imputato nei confronti della vittima. In tale situazione, il giudizio di attendibilità riguarda l’intera vicenda relazionale ricostruita dalla persona offesa e i riscontri relativi al contesto di violenza, alle aggress!oni fisiche, alle minacce, alle manifestazioni di gelosia e allo stato di soggezione della donna assumono valore corroborativo anche rispetto alle condotte sessuali.

Ne consegue che, una volta positivamente verificata, come avvenuto nel caso in esame, la credibilità della persona offesa in considerazione della linearità, coerenza, spontaneità e costanza del narrato, non era necessario individuare uno specifico elemento di conferma per ciascun episodio di violenza sessuale o per ogni particolare della sua descrizione, essendo sufficiente che il complessivo compendio probatorio confermasse l’affidabilità della persona offesa nella prospettiva della ricostruzione accusatoria. 5.Quanto al terzo motivo, deve ricordarsi che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, la graduazione della pena, anche con riferimento agli aumenti e alle diminuzioni derivanti dalla contestazione di circostanze aggravanti o attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita, al pari della determinazione della pena base, nel rispetto dei criteri indicati dagli artt. 132 e 133 cod. peno Ne consegue che è inammissibile la censura che, in sede di legittimità, miri a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, quando la relativa determinazione non sia frutto di arbitrio o di un percorso argomentativo manifestamente illogico e risulti sorretta da adeguata motivazione (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. Con specifico riguardo alla determinazione del trattamento sanzionatorio, è altresì principio consolidato che non sia necessaria una motivazione specifica e dettagliata quando venga irrogata una pena inferiore alla media edittale, la quale deve essere individuata non mediante il semplice dimezzamento del massimo previsto dalla legge, ma dividendo per due il numero di anni o mesi compreso tra il minimo e il massimo edittale e sommando il risultato così ottenuto al minimo della cornice sanzionatoria (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, dep. 09/07/2019, Il motivo è manifestamente infondato.

La pena, pari al minimo edittale e dunque inferiore alla media edittale, non richiedeva una specifica motivazione.

Il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da motivazione puntuale e immune da viii logici, fondata sull’assenza di elementi favorevoli al sulla natura non risarcitoria della somma versata alla persona offesa e sui numerosi precedenti penali.

Quanto alla dedotta contraddittorietà tra il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l’irrogazione della pena nella misura del minimo edittale, occorre osservare che questa Corte ha affermato la legittimità della decisione con cui il giudice determini la pena base nel massimo edittale e, contestualmente, conceda attenuanti generiche, sussistendo alcun rapporto necessaria interdipendenza tra le due statuizioni, le quali, pur richiamandosi entrambe ai criteri di cui all’art. 133 cod. pen., si fondano su presupposti distinti (Sez. S, n. 12049 del 16/12/2009, dep. 29/03/2010, Migliazza, Rv. 246887; Sez. 3, n. 2268 del 15/11/2017, dep. 2018, S., Rv. 272022).

Se, pertanto, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e la determinazione della pena base costituiscono valutazioni autonome, non è parimenti illogico negare le generiche e, al contempo, contenere la pena nel minimo edittale, allorché il giudice ritenga il fatto non meritevole della diminuente ma, nello stesso tempo, non particolarmente grave ai fini della commisurazione della pena ai sensi ,dell’art. 133 cod. pen., giacché il diniego delle attenuanti generiche non implica necessariamente un giudizio di particolare gravità del fatto, così come la determinazione della pena nel minimo edittale non comporta, di per sé, il riconoscimento di elementi positivi meritevoli della diminuen’te. Pertanto, il motivo, anche sotto questo profilo, deve ritenersi manifestamente infondato. 7.11 quarto motivo è infondato e deve essere ri~ato.

Con riguardo alla censura proposta, deve ricordarsi che la legge 15 ottobre 2013, n. 119, di conversione del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, ha introdotto nell’art. 61 cod. peno la circostanza aggravante di cui al n. 11- quinquies, prevista per il caso in cui i delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale, nonché il delitto di maltrattamenti, siano commessi «in presenza o in danno di un minore degli anni diciotto ovvero in danno di donna in stato di gravidanza».

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, ai fini della configurabilità di tale aggravante, non è necessario che il minore assista visivamente alla commissione del fatto, essendo sufficiente che ne percepisca l’esecuzione e ne acquisisca consapevolezza. In tale prospettiva è stato evidenziato che la nozione «presenza» coincide necessariamente quella materiale compresenza fisica nel luogo in cui si realizza la condotta criminosa, dovendosi attribuire rilievo alla percezione dell’evento da parte del minore. In particolare, si è affermato che integra il delitto di maltrattamenti anche l’esposizione del minore alla percezione di atti di violenza commessi nei confronti di altri componenti del nucleo familiare (Sez. 5, n. 41142 del 22/10/2010, c., Rv. 248904; Sez. 6, n. 8592 del 21/12/2009, Z. e altri, Rv. 246028) e che, ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61, primo comma, n. 11- quinquies, cod. pen., è sufficiente che il minore percepisca il reato, senza che sia necessario che esso venga commesso davanti ai suoi occhi.

È stato, inoltre, precisato che la circostanza aggravante ricorre ogniqualvolta il minore percepisca la commissione del fatto e anche quando la sua presenza non sia direttamente visibile all’autore, purché quest’ultimo ne abbia consapevolezza o avrebbe dovuto averla usando l’ordinaria diligenza.

Alla luce di tali principi, il motivo risulta infondato.

La Corte d’appello di Ancona, al pari del giudice di primo grado, ha correttamente interpretato e applicato la disposizione normativa nel significato accolto dalla giurisprudenza di legittimità, fornendo, altresì, una motivazione ampia, coerente e logicamente argomentata in ordine all’accertata presenza della figlia nell’abitazione.

In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato che, per le modalità particolarmente violente dell’azione, la minore era certamente in condizione di percepire lo svolgimento dei fatti, potendo udire i rumori delle percosse, constatare gli effetti della devastazione delle suppellettili e percepire i tentativi aggressivi posti in essere dall’imputato, tra i quali le spinte dirette a far precipitare la madre dal balcone.

6. Per questo motivo il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22/09/2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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