Estradizione vietata quando il fatto prevede la pena di morte (Cass. pen. Sez. 6 n. 16482 del 07.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In assenza di un trattato di estradizione tra l’Italia e lo Stato richiedente, trova applicazione l’art. 698, comma 2, cod. proc. pen., il quale vieta in modo assoluto l’estradizione processuale allorché il fatto per il quale essa è domandata sia punito con la pena di morte nell’ordinamento dello Stato richiedente. La norma, nel testo risultante dalla legge 21 luglio 2016, n. 149 e come interpretata alla luce della declaratoria di illegittimità costituzionale di cui alla sentenza n. 223 del 1996, non lascia alcun margine di discrezionalità all’autorità giudiziaria italiana, la quale non può attribuire rilievo alle rassicurazioni o ai certificati di moratoria sulla pena capitale prodotti dallo Stato estero. L’arresto provvisorio a fini estradizionali, disciplinato dagli artt. 715, comma 2, e 716, comma 1, cod. proc. pen., è illegittimo quando dagli atti già in possesso della polizia giudiziaria al momento dell’esecuzione risulti l’esistenza di una causa ostativa inderogabile all’estradizione, ai sensi dell’art. 714, comma 3, cod. proc. pen.
Il Fatto
Un cittadino pakistano era stato arrestato dalla polizia giudiziaria in esecuzione di un mandato d’arresto provvisorio richiesto dal Ministero dell’Interno, su istanza estradizionale della Repubblica islamica del Pakistan. L’estradizione era finalizzata all’esecuzione di un mandato di cattura emesso dall’autorità giudiziaria di quello Stato per i delitti di omicidio e rapina.
Il Giudice delegato della Corte di appello di Salerno aveva convalidato l’arresto e applicato la custodia cautelare in carcere a fini estradizionali, ritenendo non escludibile che il mandato si fondasse su una sentenza definitiva di condanna e ravvisando il pericolo di fuga, poiché l’estradando era in possesso di un biglietto aereo in partenza il giorno stesso dell’arresto. Avverso tale ordinanza, l’interessato proponeva ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto apodittico l’assunto dei giudici di merito secondo cui la domanda estradizionale si fondasse su una sentenza definitiva di condanna. Dalla richiesta, che espressamente indicava che l’estradando era «ricercato per essere perseguito», emergeva invece che il provvedimento sottostante aveva natura cautelare: si trattava, pertanto, di estradizione c.d. “processuale”.
Poiché per il delitto di omicidio l’ordinamento pakistano prevede astrattamente la pena di morte, la Corte ha richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui l’art. 698, comma 2, cod. proc. pen. vieta l’estradizione processuale verso Stati che prevedono tale pena, senza che l’autorità giudiziaria italiana possa esercitare alcuna discrezionalità. La legge n. 149/2016, nel modificare la norma, ha recepito il dictum della Corte costituzionale n. 223 del 1996, che aveva dichiarato illegittimo il previgente meccanismo delle “assicurazioni sufficienti”. Da ciò consegue l’irrilevanza del certificato di moratoria sulla pena capitale allegato dalle autorità pakistane.
La Corte ha poi dichiarato fondato anche il secondo motivo, relativo all’illegittimità della convalida dell’arresto. L’art. 714, comma 3, cod. proc. pen. vieta l’applicazione di misure coercitive quando vi siano ragioni per ritenere insussistenti le condizioni per una sentenza favorevole all’estradizione. Nel caso di specie, la nota con cui il Ministero dell’Interno aveva chiesto l’arresto specificava espressamente che il reato ascritto era punito con la pena di morte: la polizia giudiziaria, pertanto, era consapevole dell’esistenza della causa ostativa e l’arresto si rivelava illegittimo.
La Corte ha infine distinto l’ipotesi in cui la sussistenza di una causa ostativa richieda un apprezzamento discrezionale, incompatibile con l’urgenza propria dell’arresto provvisorio, da quella in cui essa risulti già dagli atti a disposizione della polizia, come nel caso esaminato. Ha inoltre escluso che il regolamento Interpol sulle “red notice” possa superare i limiti posti dall’ordinamento interno, tanto più quando essi tutelano diritti fondamentali di copertura costituzionale. L’ordinanza impugnata è stata conseguentemente annullata senza rinvio, con rimessione in libertà dell’estradando.
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Nota della Redazione
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