Cassa forense, recupero indebito pensionistico e prescrizione decennale (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 31501 del 03.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le disposizioni speciali in materia di ripetizione dell’indebito previdenziale dettate dall’art. 1, commi da 260 a 263, della legge n. 662/1996 si applicano anche alle Casse professionali trasformate in fondazioni di diritto privato dall’art. 1 del d.lgs. n. 509/1994, perché la trasformazione non ha modificato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza. Il potere della Cassa di rettificare la misura della pensione liquidata può essere esercitato nei limiti della prescrizione decennale, non essendo configurabile una rettificabilità senza limiti temporali della posizione previdenziale dell’iscritto. Nel giudizio di legittimità è inammissibile il motivo che, deducendo la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, non trascriva gli atti processuali rilevanti, e quello che si risolva nella rivalutazione dell’apprezzamento di fatto compiuto dai giudici del merito.
Il Fatto
La controversia ha per oggetto l’accertamento della illegittimità della richiesta della Cassa forense di restituire le somme percepite a titolo di pensione di vecchiaia, a seguito della erronea liquidazione di ratei mensili in misura superiore a quelli dovuti. Il dante causa dell’odierno ricorrente aveva ricevuto ratei mensili superiori al dovuto.
Il Tribunale aveva rigettato le domande del ricorrente, dichiarando la sussistenza dell’indebito previdenziale per un importo complessivo e l’inammissibilità della domanda di restituzione della Cassa. La Corte d’appello di Napoli ha confermato la decisione. Il ricorrente propone ricorso per cassazione con tre motivi; la Cassa resiste con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo lamenta la violazione degli artt. 1 e 2 del d.lgs. n. 509/1994, dell’art. 1, commi 260-263, della legge n. 662/1996 e dell’art. 112 cod. proc. civ., deducendo l’inapplicabilità della disciplina speciale alla Cassa, quale fondazione di diritto privato, e la necessità di introdurre per via riconvenzionale il dolo del pensionato.
La Corte richiama l’orientamento secondo cui la trasformazione delle Casse professionali, pur incidendo sulla forma giuridica dell’ente, non ha modificato il carattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza e assistenza (Cass. n. 16598 del 2023). La Corte territoriale ha quindi fatto corretta applicazione dell’art. 1, comma 263, della legge n. 662/1996, applicabile alla Cassa quale persona giuridica gestrice di una forma di previdenza obbligatoria.
La questione del malgoverno del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato è inammissibile ex art. 366, comma primo, n. 6, cod. proc. civ., perché il ricorrente non ha trascritto il ricorso introduttivo né la comparsa di costituzione della Cassa. Parimenti inammissibile è il profilo relativo all’art. 1227 cod. civ., che si risolve nella rivalutazione dell’apprezzamento di fatto, non sindacabile in sede di legittimità.
Il secondo motivo contesta il termine di decorrenza della prescrizione. La Corte richiama la propria giurisprudenza secondo cui il potere della Cassa di rettificare la misura della pensione può essere esercitato nei limiti della prescrizione decennale, non potendo incidere sul rapporto previdenziale in ogni tempo (Cass. n. 501 del 2009; Cass. n. 7261 del 2015). La Corte territoriale ha correttamente computato il termine dalla data di presentazione della domanda di rideterminazione. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse ad impugnare ex art. 100 cod. proc. civ., non prospettando il ricorrente che la Cassa abbia preteso ratei prescritti.
Il terzo motivo è inammissibile perché ha per oggetto la fattispecie astratta applicabile, e non un fatto della natura. Il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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