Il reclamo presentato prima dell’operatività dell’Arbitro Assicurativo deve essere successivo al 15 gennaio 2025 (Arbitro Assicurativo n. 845 del 03.08.2026)
Il ricorso all’Arbitro Assicurativo è inammissibile se il reclamo è stato presentato prima del 15 gennaio 2025, termine retroattivo fissato dall’interpretazione sistematica dell’art. 14 del Decreto ministeriale n. 215/2024.