Patteggiamento, ricorso in cassazione solo per illegalità della pena (Cass. pen. Sez. VII n. 11664 del 24.03.2025)
Dopo la riforma del 2017 il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento è ammesso solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La censura sulla dosimetria della pena è inammissibile.