Art. 33.
Cumulo soggettivo
Le cause contro più persone che a norma degli articoli 18 e 19 dovrebbero essere proposte davanti a giudici diversi, se sono connesse per l'oggetto o per il titolo possono essere proposte davanti al giudice del luogo di residenza o domicilio di una di esse, per essere decise nello stesso processo.
LIBRO PRIMO — DISPOSIZIONI GENERALI › TITOLO I — DEGLI ORGANI GIUDIZIARI › CAPO I — Del giudice › Sezione IV — Delle modificazioni della competenza per ragione di connessione