Querela di falso in via principale e interesse ad agire del consorzio (Cass. civ. Sez. II n. 3680 del 09.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
La querela di falso proposta in via principale si configura quale processo a contenuto oggettivo, con prevalente funzione di protezione dell’interesse pubblico all’eliminazione dei documenti falsi dalla circolazione giuridica. In tale ipotesi il giudice non è tenuto al preliminare vaglio di rilevanza del documento, richiesto invece dall’art. 222 cod. proc. civ. per la querela incidentale, ma deve controllare che sulla genuinità sia insorta contestazione, che del documento sia stato fatto uso anche fuori di un processo e che esso sia suscettibile di costituire mezzo di prova contro l’istante. La citazione in giudizio del soggetto presso cui i documenti sono stati depositati non è pretestuosa e consente l’applicazione dell’art. 33 cod. proc. civ.. Il documento falsamente sottoscritto non può considerarsi genuino e integra la falsa documentazione rilevante per l’esclusione dalle procedure di affidamento.
Il Fatto
Un consorzio e una società consortile instaurano giudizio di querela di falso in via principale, contestando la falsità delle sottoscrizioni apposte da un rappresentante di una società in calce alla domanda di partecipazione, all’offerta economica e agli allegati relativi a un’associazione temporanea di imprese, nell’ambito di una licitazione privata indetta da un Comune per l’affidamento del servizio del verde pubblico.
Il Tribunale dichiara la falsità delle sottoscrizioni. La Corte d’appello respinge il gravame proposto dalle società e dal sottoscrittore. Questi ricorrono per cassazione con cinque motivi, contestando la competenza territoriale del Tribunale adito e l’interesse ad agire delle querelanti.
La Motivazione della Corte
I primi tre motivi censurano il rigetto dell’eccezione di incompetenza, sostenendo che la competenza spettasse al Tribunale del luogo di residenza del convenuto le cui sottoscrizioni erano impugnate e che la competenza fosse esclusiva e inderogabile per l’obbligatorietà dell’intervento del pubblico ministero.
La Corte ritiene il profilo essenziale delle censure costituito dalla dedotta pretestuosità della citazione del Comune. Tale citazione non può essere considerata pretestuosa, essendo il Comune l’ente davanti al quale i documenti contestati erano stati depositati. Ne discende l’applicazione dell’art. 33 cod. proc. civ. e la competenza del Tribunale adito. La Corte richiama l’art. 38, comma 1, lett. h, del d.lgs. n. 163/2006, che esclude dalla partecipazione alle procedure di affidamento i soggetti che hanno presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione, e il successivo comma 1-ter, che impone alla stazione appaltante la trasmissione della documentazione all’Autorità nazionale anticorruzione.
Il quarto e il quinto motivo, tra loro connessi, deducono l’improprio richiamo dell’art. 38 del d.lgs. n. 163/2006 quale fondamento della competenza e dell’interesse ad agire, e lamentano la nullità della sentenza per carenza sopravvenuta dell’interesse, essendosi conclusi il procedimento di gara e il ricorso amministrativo.
La Corte ribadisce che, nella querela di falso in via principale, il giudice non è tenuto al preliminare vaglio di rilevanza del documento, diversamente da quanto prescrive l’art. 222 cod. proc. civ. per la querela incidentale, e richiama Cass. n. 12130/2011. Nel merito, non vale la distinzione tra falsa dichiarazione e mera falsità della sottoscrizione: il documento falsamente sottoscritto non può considerarsi genuino, e la ratio della norma è quella di escludere dalle procedure di aggiudicazione i soggetti che abbiano posto in essere atti falsi.
Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dei ricorrenti alle spese e con i presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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