Compensazione prezzi materiali esclude ribasso d’asta e applica prezzi decreto (TAR Campania n. 500 del 20.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La compensazione per gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione prevista dall’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito dalla legge n. 106/2021, si determina applicando alle quantità contabilizzate la variazione percentuale rilevata dal decreto ministeriale, depurata dell’alea a carico dell’appaltatore, calcolata sul prezzo medio del materiale risultante dalle tabelle del decreto stesso per l’anno di presentazione dell’offerta. Il prezzo del decreto ha valore parametrico e non può essere sostituito dal prezzo contrattuale né ridotto mediante il ribasso d’asta. La compensazione non è soggetta a ribasso e va calcolata secondo le modalità operative fissate dalla circolare ministeriale del 25 novembre 2021. Il conteggio che utilizzi prezzi non desunti dal decreto o applichi il ribasso è illegittimo e va annullato, con condanna dell’amministrazione al pagamento della differenza.

Il Fatto

La società ricorrente, aggiudicataria di un accordo quadro indetto dalla Città Metropolitana di Napoli per interventi di sicurezza stradale, presentava istanza di compensazione ai sensi dell’art. 1-septies del D.L. n. 73/2021 per i materiali impiegati nel primo semestre 2021, allegando un conteggio che quantificava l’importo in € 281.846,99 oltre IVA, convalidato dal Direttore dei Lavori e dal RUP.

L’amministrazione, con la determinazione dirigenziale prot. 7429 del 27 settembre 2022 e la successiva nota del 16 novembre 2022, riconosceva alla società solo € 122.768,41 oltre IVA. La ricorrente impugnava tali atti e chiedeva l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento dell’ulteriore importo di € 159.078,58, oltre interessi al tasso del d.lgs. n. 231/2002.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ricostruito la disciplina applicabile richiamando la propria sentenza n. 8016 del 22.12.2022. La norma richiede che il Ministero rilevi con decreto le variazioni percentuali superiori all’8 per cento verificatesi nel semestre e che la compensazione sia determinata applicando alle quantità contabilizzate le variazioni rilevate, eccedenti la franchigia.

Il punto decisivo è il metodo di calcolo. La circolare ministeriale del 25 novembre 2021 impone di applicare la variazione, depurata dell’alea, al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale nell’anno solare di presentazione dell’offerta, e di applicare poi la variazione di prezzo unitario alle quantità contabilizzate.

Il conteggio dell’amministrazione, contenuto nella relazione del 18 maggio 2022, utilizzava prezzi medi dei materiali non riportati nel decreto e vi applicava il ribasso d’asta offerto dall’appaltatore. Il Collegio ha ritenuto invece corretto il calcolo della ricorrente, coerente con il decreto dell’11 novembre 2021 e con la circolare.

La verificazione disposta con ordinanza n. 4023 del 5.7.2023 ha confermato tale conclusione. Il verificatore ha evidenziato che nel conteggio dell’amministrazione il prezzo del materiale non era desunto dalle tabelle del decreto e veniva ribassato, in contrasto con la circolare, e che per alcune voci la variazione era applicata a quantità espresse in unità di misura non omogenee.

Il Collegio ha quindi dichiarato che alla ricorrente spetta la compensazione di € 281.846,99 oltre IVA, annullando la determinazione impugnata nella parte relativa all’importo riconosciuto, e ha condannato la Città Metropolitana al pagamento dell’ulteriore importo di € 159.078,58 oltre IVA, con interessi al tasso del d.lgs. n. 231/2002 dal 16 novembre 2022. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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