Revisione: competenza del giudice del rinvio cristallizzata e prove nuove (Cass. pen. Sez. II n. 778 del 09.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di rinvio la competenza attribuita con la sentenza di annullamento della Corte di cassazione è cristallizzata e non è sindacabile in alcuna sede, quand’anche la designazione sia avvenuta in violazione della legge, salvo che vengano prospettati nuovi fatti ai sensi dell’art. 25 cod. proc. pen. Ai sensi dell’art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., costituiscono prove nuove sia le prove preesistenti non acquisite nel precedente giudizio, sia quelle acquisite ma non valutate, neppure implicitamente, purché non dichiarate inammissibili o ritenute superflue dal giudice. La prova nuova può essere comparata con le risultanze poste a fondamento della condanna definitiva solo se immune da profili di inaffidabilità. Infine, l’inammissibilità dei motivi originari non è sanata dalla proposizione di motivi nuovi, trasmettendosi a questi ultimi il vizio radicale che li inficia.
Il Fatto
Il ricorrente era stato condannato, in concorso con il capo di un clan camorristico, per falsa testimonianza aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., per aver preordinato le domande di un teste al fine di introdurre in altro processo un falso alibi. La condanna, confermata in appello e divenuta irrevocabile nel 2020, era stata oggetto di istanza di revisione, dapprima dichiarata inammissibile dalla Corte di appello di Roma.
La Sesta sezione della Cassazione aveva annullato quella ordinanza per difetto di motivazione sulle prove nuove (due missive del 1999 e un verbale di interrogatorio del 2018), disponendo il rinvio alla Corte di appello di Perugia. Quest’ultima, quale giudice del rinvio, aveva rigettato l’istanza di revisione. Il difensore ricorre nuovamente in Cassazione, deducendo l’incompetenza funzionale del giudice del rinvio e la violazione dell’art. 627 cod. proc. pen. per travisamento dell’apprezzamento delle prove nuove.
La Motivazione della Corte
Il ricorso è dichiarato inammissibile. Sul primo motivo, la Corte richiama l’art. 627 cod. proc. pen., che sancisce la cristallizzazione della competenza dopo il rinvio: la sentenza di annullamento è attributiva della competenza in favore del giudice del rinvio e la corretta applicazione dei criteri di individuazione non può essere sindacata in alcuna sede, quand’anche la designazione sia avvenuta in violazione della legge. Il richiamo all’art. 25 cod. proc. pen. consente di rimettere in discussione tale competenza solo in presenza di nuovi fatti, nella specie neppure prospettati.
Sul secondo motivo, relativo alle lettere, la Corte osserva che è inammissibile una diversa valutazione sulla rilevanza delle prove richieste nel precedente giudizio, mentre possono rientrare nella nozione di prova nuova, ai sensi dell’art. 630, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., le prove preesistenti non acquisite e quelle acquisite ma non valutate, purché non dichiarate inammissibili o ritenute superflue. Nel caso concreto la Corte di appello ha dato atto che l’irrilevanza probatoria delle lettere era già stata ritenuta nella sentenza di appello e che la Cassazione, nella sentenza del 2020, aveva confermato la correttezza della mancata ammissione di tali prove documentali.
Quanto all’interrogatorio, si tratta di un’istanza di essere interrogato. La prova nuova può essere utilizzata per compararne la portata con le risultanze già considerate solo se immune da profili di inaffidabilità: la Corte di appello ha ritenuto, con ragionamento logico e immune da censure, che la ritrattazione fosse estremamente generica e resa quando il reato di calunnia era ormai prescritto. Il motivo è inoltre generico, privo di confronto con la motivazione impugnata.
Infine, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. La Corte ribadisce che, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., l’inammissibilità dei motivi originari non è sanata dai motivi nuovi, per il vincolo di connessione che li lega e per evitare lo spostamento in avanti dei termini di impugnazione.
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Nota della Redazione
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