No solidarietà per danno da imputati non concorrenti senza evento unitario (Cass. pen. Sez. 3 n. 5762 del 12.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di responsabilità civile derivante da reato, la regola di cui all’art. 187, comma 2, cod. pen., che impone la solidarietà tra i condannati per uno stesso reato, non esclude la condanna in solido quando più condotte, sia pure a titolo diverso, abbiano concorso a cagionare un unico evento dannoso: il presupposto unificante della responsabilità solidale va colto nell’unicità dell’evento di danno e non nell’unicità del fatto produttivo del pregiudizio. Ne consegue che, qualora le condotte illecite non concorsuali e tra loro indipendenti abbiano cagionato alla medesima parte civile danni diversi, ciascuna delle quali produttiva di un proprio pregiudizio patrimoniale o morale, la condanna al risarcimento deve essere ripartita e non può essere pronunciata in solido tra gli imputati.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania, decidendo sull’impugnazione proposta da due imputati avverso la sentenza di condanna del Tribunale di Ragusa, aveva dichiarato non doversi procedere nei loro confronti per il reato di cui all’art. 517-ter cod. pen., perché estinto per prescrizione, confermando tuttavia le statuizioni civili in favore delle parti civili costituite. Agli imputati era stato contestato, a vario titolo e in relazione a distinte condotte, di avere abusivamente riprodotto piantine di pomodoro di una varietà protetta da brevetto comunitario, in assenza della documentazione necessaria a comprovarne l’origine e senza alcuna autorizzazione alla riproduzione.
Avverso la sentenza di secondo grado, gli imputati proponevano separati ricorsi per cassazione, deducendo, tra l’altro, vizi di motivazione in ordine all’affermazione della responsabilità civile, alla decorrenza del termine di prescrizione e alla quantificazione del danno, liquidato in via equitativa in favore delle parti civili e posto a loro carico in solido.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha innanzitutto ricordato il principio, espresso dalle Sezioni Unite Tettamanti e ribadito dalle Sezioni Unite Calpitano e dalla Corte cost. n. 182 del 2021, secondo cui, in presenza di una causa estintiva del reato, il giudice di appello deve comunque valutare il compendio probatorio ai fini delle statuizioni civili, facendo prevalere il proscioglimento nel merito solo in caso di prova contraddittoria o insufficiente. Nella specie, la Corte territoriale si era attenuta a tale regola, avendo esaminato i motivi di appello e disatteso le censure difensive con motivazione congrua, confermando la responsabilità civile degli imputati.
Quanto alle doglianze sulla sussistenza dell’elemento soggettivo, la Corte ha rilevato che il reato di cui all’art. 517-ter cod. pen. è punito a dolo generico, e che la sentenza impugnata aveva correttamente desunto la consapevolezza dell’esistenza del titolo di privativa da elementi concreti, quali l’attività professionale svolta e i rapporti intrattenuti con la società titolare del brevetto. Parimenti infondate sono state ritenute le censure relative alla decorrenza del termine di prescrizione, correttamente collocato dalla Corte territoriale in data successiva alla sentenza di primo grado, e quelle concernenti il diniego della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen., recessiva rispetto alla causa estintiva.
La Corte ha, invece, accolto i motivi di ricorso concernenti la conferma della statuizione civile del risarcimento del danno, posto a carico degli imputati in solido. Richiamato il disposto dell’art. 187, comma 2, cod. pen., che obbliga in solido i condannati per uno stesso reato, la Corte ha precisato che la solidarietà opera anche in assenza di concorso formale, purché le condotte, legate da un vincolo di interdipendenza, abbiano concorso in maniera efficiente alla produzione del medesimo evento di danno. Al contrario, ove le condotte illecite non concorsuali e indipendenti abbiano cagionato alla parte civile danni diversi, conseguenti alle singole azioni criminose, non viene in rilievo la solidarietà, dovendo la condanna essere ripartita tra i responsabili.
Nel caso di specie, la sentenza impugnata non aveva valutato la ricorrenza di un evento di danno unitario, né aveva considerato che agli imputati erano contestate condotte dolose distinte, realizzate con modalità e gravità diverse e in contesti temporali differenti. La Corte ha pertanto annullato la sentenza impugnata limitatamente alla ripartizione del danno, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, rigettando nel resto i ricorsi.
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Nota della Redazione
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