Incompatibilità con l’affidamento in prova del reato commesso in pendenza della misura (Cass. pen. Sez. 1 n. 9966 del 16.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, ancorché rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, è legittima quando il comportamento del condannato, contrario alle prescrizioni, concretizzi un fatto oggettivamente incompatibile con la prosecuzione della misura stessa. La valutazione del giudice di merito deve essere operata considerando tutte le connotazioni, oggettive e soggettive, della condotta illecita, senza limitarsi all’assenza di indicazioni comportamentali negative ma accertando anche la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito del percorso trattamentale. La revoca con efficacia ex tunc del beneficio penitenziario è imposta quando la gravità e la pervicacia del reato commesso in pendenza della misura dimostrino l’inutilità di ogni intervento riabilitativo.
Il Fatto
Il Tribunale di sorveglianza di Bari aveva disposto la revoca, con efficacia ex tunc, dell’affidamento in prova al servizio sociale concesso al condannato per la pena detentiva in esecuzione. Il provvedimento revocatorio era stato adottato perché l’interessato, in pendenza della misura alternativa, era stato arrestato in flagranza del reato di furto aggravato, commesso dopo essersi recato sul luogo del delitto a bordo di un’autovettura rubata e con targhe anch’esse oggetto di furto, apposte per impedire l’individuazione del mezzo. Avverso l’ordinanza, il condannato proponeva ricorso per cassazione deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione, lamentando che il tribunale non avesse valutato il processo rieducativo intrapreso durante l’esecuzione della misura.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato, osservando che l’impugnazione non individuava singoli profili del provvedimento da censurare ma tendeva a provocare una rivalutazione dei presupposti della revoca, già vagliati dal tribunale di sorveglianza in conformità alle emergenze processuali. L’ordinanza impugnata aveva correttamente evidenziato che il condannato, dopo il furto, aveva tentato di allontanarsi a forte velocità, venendo bloccato solo dopo un inseguimento, e che l’auto e le targhe erano state rubate in precedenza.
La Corte ha richiamato il principio per cui la revoca della misura alternativa, pur in presenza di un comportamento contrario alle prescrizioni, è rimessa alla discrezionalità del tribunale di sorveglianza, che ha l’obbligo di motivare l’uso del potere con motivazione logica, adeguata e non viziata, citando Sez. 1, n. 27711 del 2013 e giurisprudenza conforme. Ha inoltre ricordato che la valutazione del percorso rieducativo impone una verifica di tutti i comportamenti sintomatici, antecedenti e successivi all’emissione del titolo esecutivo, dovendosi accertare non solo l’assenza di indicazioni negative ma anche la presenza di elementi positivi per il giudizio prognostico, come affermato da Sez. 1, n. 10586 del 2019 e da altri precedenti.
L’elevato disvalore dei comportamenti criminosi posti in essere dal condannato concretizzava un fatto oggettivamente incompatibile con la prosecuzione della misura, rendendo evidente il pervicace rifiuto di accettare ogni percorso rieducativo. La gravità estrema della condotta, connotata da pervicacia, imponeva la revoca con efficacia ex tunc, come correttamente disposto dal tribunale di sorveglianza.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.