Condono edilizio, l’inerzia sull’integrazione documentale legittima il diniego (Cons. Stato n. 6853 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di condono edilizio, il tardivo deposito dell’integrazione documentale oltre novanta giorni dalla espressa richiesta notificata dal Comune costituisce causa di improcedibilità e diniego della domanda. La regola, introdotta dall’art. 2, comma 37, della legge n. 662 del 1996 nel modificare l’art. 39, comma 4, della legge n. 724 del 1994, si applica alle procedure di cui alla legge n. 47 del 1985 per effetto del rinvio operato dall’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269 del 2003. Non occorre la fissazione espressa di un termine perentorio: rileva l’inerzia del richiedente protratta oltre il termine di legge. Il diniego fondato su una delle ragioni di un atto plurimotivato, ciascuna autonomamente sufficiente, rende inammissibili per difetto di interesse le censure sulle altre.
Il Fatto
Il dante causa delle appellanti aveva presentato al Comune di Gaeta due distinte istanze di condono edilizio ex art. 31 della legge n. 47 del 1985, rispettivamente nel 1986 e nel 1987, per la sanatoria di manufatti destinati ad attività turistica balneare e di un largario ricadente in parte su area formalmente demaniale. Acquisiti il nulla osta paesaggistico e quello idrogeologico, il Comune ha respinto entrambe le istanze con nota del 22 settembre 2015, per carenza di accatastamento, di nulla osta ex art. 55 cod. nav. e di nulla osta ex art. 6 del P.A.I. regionale.
Le eredi hanno impugnato il diniego davanti al TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che con la sentenza n. 585 del 1° luglio 2022 ha dichiarato il ricorso inammissibile e infondato, ravvisando nell’atto impugnato una pluralità di ragioni ostative autonome. Da qui l’appello, con cui si chiede la riforma e lo scrutinio dei motivi assorbiti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta anzitutto il motivo relativo alla mancata produzione del nulla osta del P.A.I. regionale. Le appellanti sostengono che la richiesta comunale non assegnava alcun termine perentorio e che, essendo la necessità del parere sopravvenuta solo nel 2012, il diniego sarebbe irragionevole. La censura non viene accolta.
La sentenza valorizza l’inerzia delle istanti in sede procedimentale: la richiesta di integrazione documentale non ha mai trovato risposta, nemmeno a distanza di molti mesi. Il Comune, peraltro, aveva più volte accordato la proroga dei termini per la presentazione della documentazione e solo a fronte della reiterata mancata produzione si è determinato al rigetto.
Il passaggio centrale richiama la giurisprudenza in materia condonistica (Cons. St., sez. II, 20 marzo 2024, n. 2734; Cons. St., sez. VII, 29 settembre 2023, n. 8594): la legge n. 662 del 1996 ha introdotto tra le cause di improcedibilità e diniego il tardivo deposito dell’integrazione oltre novanta giorni dalla espressa richiesta notificata dal Comune. Tale causa opera anche per il condono ex legge n. 47 del 1985, per effetto del rinvio dell’art. 32, comma 25, del d.l. n. 269 del 2003.
Irrilevante, per il Collegio, è l’assenza di un termine esplicitamente perentorio: nel caso concreto l’inadempimento si è protratto per un periodo superiore ai novanta giorni. Quanto alla relazione tecnica prodotta solo nel 2022, essa costituisce rilievo mai dedotto in sede procedimentale e non giustifica la mancata integrazione.
Poiché la carenza del nulla osta P.A.I. è ragione sufficiente a sostenere da sola il diniego plurimotivato, tutte le ulteriori censure restano assorbite, anche in applicazione del principio della ragion più liquida: il loro eventuale accoglimento non condurrebbe all’annullamento della nota comunale. L’appello è quindi respinto, con compensazione integrale delle spese e contributo unificato a carico delle appellanti.
Nota della Redazione
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