Ricorso straordinario per errore di fatto: limiti e perimetro applicativo (Cass. pen. Sez. 2 n. 19904 del 29.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto, ex art. 625-bis cod. proc. pen., è uno strumento eccezionale volto a rimuovere esclusivamente i vizi di percezione della pronuncia di legittimità, non anche quelli del ragionamento. Ne consegue che il travisamento della prova, pur oggetto di valutazione da parte della Corte, esula dal perimetro del rimedio, configurandosi come errore di giudizio. La mancata considerazione di allegati depositati con il ricorso originario non integra errore di fatto quando il motivo non conteneva uno specifico e puntuale rinvio a tali documenti, indispensabile per rendere efficace il controllo di legittimità, specie in presenza di una mole documentale ingente. La decisività dell’elemento pretermesso deve essere valutata nel contesto motivazionale complessivo e deve essere tale da scardinare un giudizio composito, non una singola affermazione. È, inoltre, inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto avverso una decisione in tema di confisca.

Il Fatto

La Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, condannato in appello per concorso esterno in associazione di tipo mafioso (cosca di ‘ndrangheta) e alla consequenziale confisca dei beni. L’interessato proponeva quindi ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen., assumendo che i giudici di legittimità non avessero esaminato una serie di allegati depositati su supporto informatico con il ricorso originario. Secondo la difesa, tale omissione, qualificata come errore percettivo, aveva determinato la declaratoria di genericità dei motivi, incidendo sull’esito del giudizio di legittimità.

La Motivazione della Corte

La Corte, nel rigettare il ricorso, ha dapprima chiarito che l’istituto del ricorso straordinario è funzionale a rimuovere i vizi di percezione delle pronunce di legittimità, e non quelli del ragionamento. Il travisamento di una prova che la Corte ha comunque valutato esula dal perimetro dello strumento, così come le critiche a valutazioni esplicite o implicite sulla responsabilità, che non possono essere rivisitate in questa sede.

Quanto alla dedotta mancata visione degli allegati, la Corte ha osservato che l’assunto non è fondato, poiché tra gli allegati vi era la stessa sentenza di appello, più volte richiamata nella motivazione della decisione impugnata. La presa in carico di un dato processuale sintetizzato nella sentenza di merito supera il rilievo formale della mancata indicazione degli allegati. In ogni caso, a fronte di ben 65 allegati per complessive 5586 pagine, la difesa aveva l’onere di rinviare puntualmente al loro contenuto nell’esposizione dei motivi del ricorso ordinario. Tale onere non era stato assolto, non essendo specificato nel ricorso che la prova di resistenza, inerente alle eccezioni di inutilizzabilità degli atti, era contenuta in un determinato allegato. Un rinvio non effettuato nei termini richiesti non può essere recuperato in sede di ricorso straordinario, poiché non costituisce una svista del giudice ma una carenza difensiva.

La Corte ha poi escluso l’esistenza di errori percettivi decisivi in relazione alle numerose censure sulla valutazione della responsabilità. Ha ritenuto che le argomentazioni difensive non individuassero elementi di fatto decisivi pretermessi, idonei a scardinare un giudizio composito e variegato, fondato su una pluralità di elementi convergenti (dichiarazioni di collaboratori, intercettazioni, analisi dei rapporti economici e personali con il boss). In molti casi, la Corte ha rilevato come le deduzioni difensive mirassero a contestare la valutazione del materiale probatorio, operazione non consentita nel giudizio straordinario. Altre censure sono state ritenute infondate perché la sentenza impugnata aveva fedelmente riportato i contenuti delle pronunce di merito.

In relazione alla confisca, la Corte ha precisato che la precedente pronuncia di legittimità in sede cautelare non aveva accertato la sussistenza di provviste lecite, ma aveva invitato il giudice di merito a verificare tale assunto difensivo, che era stato poi ritenuto infondato. La sentenza impugnata si era a tali decisioni conformi riportata, senza incorrere in alcuna svista. Infine, l’ultimo motivo relativo alla costituzione di parte civile è stato ritenuto infondato, in quanto la questione della rimessione in termini era stata affrontata e risolta dalla Corte di appello e la censura non era stata adeguatamente specificata nel ricorso originario. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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